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Cassa integrazione: nuova rimessione in termini per le domande

Il decreto Ristori, oltre a prolungare di ulteriori 6 settimane i periodi di Cassa integrazione e di assegno ordinario con causale COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021, contiene una nuova e oscura rimessione in termini che, se non modificata in fase di conversione, potrebbe avere pesanti ricadute per i datori di lavoro. Nello specifico, si rinvia al prossimo 31 ottobre 2020 la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 (e di trasmissione dei dati per il pagamento) che, secondo la disciplina ordinaria, si collocherebbero tra il 1° e il 10 settembre 2020. Cosa comporta tale norma per le imprese?

Tra le novità del cd. decreto Ristori, pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2020 e in vigore dal 29 ottobre, spunta una nuova quanto oscura rimessione nei termini per i trattamenti d’integrazione salariale.

L’articolo 12, comma 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 - tra le altre misure, prevede la possibilità di sopperire all’eventuale decadenza formatasi per le domande di integrazione salariale e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi.

La nuova rimessione in termini riguarda la scadenza di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 (e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi) che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il e il 10 settembre 2020.

Tale rimessione si aggiunge a quella già prevista dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 il quale, all’articolo 3, ha disposto il differimento al 31 ottobre 2020 dei termini fissati dai commi 9 e 10 del D.L. n. 104/2020.

La nuova previsione contribuisce invero a popolare ulteriormente la già copiosa normativa esistente in una materia, quella degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19, che prevede precisi termini da rispettare a pena di decadenza.

Come si ricorderà, a tal proposito, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), si sono stratificate diverse disposizioni riguardanti la regolazione dei trattamenti d’integrazione salariale con causale COVID-19 con conseguenti dubbi interpretativi.

Ad acuire tale situazione, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, l’assenza di adeguate indicazioni di prassi fino alla pubblicazione della circolare INPS n. 115 diffusa solo il 30 settembre 2020 (il messaggio n. 3131 pubblicato il 21 agosto 2020 conteneva solo prime indicazioni).

La circolare n. 115/2020– come si ricorderà – annunciava il differimento a fine ottobre 2020 dei termini in scadenza sulla base della segnalazione di tale esigenza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale in quanto – sottolineava il Ministero vigilante - si sarebbe trovata una soluzione legislativa.

Il legislatore è poi intervenuto con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 il quale, all’articolo 3, ha disposto il differimento a fine ottobre dei termini fissati dai commi 9 e 10 del decreto Agosto.

Ora, dunque, il nuovo intervento legislativo contenuto all’art. 12 del D.L. n. 137/2020 che fissa termini ridottissimi visto che scadono a fine ottobre 2020 e che il decreto Ristori è entrato in vigore qualche giorno prima.

A questo punto è utile fornire un quadro dei termini fissati dal legislatore per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e per quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi per la valutazione delle ricadute pratiche del nuovo intervento legislativo.

I termini fissati dal legislatore sono stati fotografati dall’INPS nel messaggio n. 3279 del 15 ottobre 2020 e nel relativo allegato.

Quadro delle scadenze

Più specificamente, l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19, a regime, deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa.

Per i trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020, occorre fare riferimento al comma 5 il quale prevede altresì che, in fase di prima applicazione, le domande possono essere trasmesse entro la fine di settembre 2020.

In caso di pagamento diretto, il successivo comma 6 prevede che, ai fini della trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, il datore di lavoro è tenuto ad inviarli all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione da notificarsi via PEC (cfr. messaggio INPS n. 3729/2020).

Come si può notare, l’articolo 3 del D.L. n. 125/2020 ha differito i termini previsti dai commi 9 e 10 e non anche quelli fissati dai commi 5 e 6 del D.L. n. 104/2020.

Ricordiamo che il citato articolo 1, comma 9, ha previsto che i termini decadenziali in scadenza a fine luglio sono differiti al 31 agosto 2020 (31 ottobre 2020 a seguito del differimento disposto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020). Il successivo comma 10, invece, ha previsto che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che in applicazione della disciplina ordinaria si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020 (anche in questo caso, 31 ottobre 2020 a seguito del differimento previsto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020).

Tornando ora all’articolo 1, comma 7, del decreto Ristori l’unica rimessione nei termini riguarda la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020.

Dalla ricostruzione effettuata, tuttavia, non è ben chiaro cosa possa essere collocato nel perimetro temporale oggetto della rimessione atteso che le domande d’integrazione – come abbiamo visto - vanno trasmesse entro la fine del mese successivo.

Anche a voler considerare i termini per l’invio dei modelli di pagamento (mod. SR41) riguardanti le domande autorizzate e notificate nei primi giorni del mese di agosto 2020 relative ad esempio a periodi collocati nel mese di luglio 2020, coerentemente con la previsione e lo spirito della norma, lo stesso Istituto ha evidenziato che “ su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la previsione di cui al comma 10 dell’articolo 1 può essere estesa anche alle situazioni come quella sopra descritta.” (cfr. punto 7 circ. n. 115/2020.

Il messaggio INPS n. 3729/2020 ha ribadito tale interpretazione laddove, per quanto concerne la trasmissione dei pagamenti entro 30 giorni dall’autorizzazione, chiarisce che il termine si applichi solo qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

In conclusione, l’auspicio è che la conversione dei due decreti legge n. 125 e 137 del 2020 possa chiarire la portata della norma e soprattutto evitare che nella confusione normativa possano prodursi decadenze a scapito di datori di lavoro e lavoratori.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/30/cassa-integrazione-nuova-rimessione-termini-domande

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