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Rating di legalità: nuovi requisiti e controlli più stringenti per le imprese

I requisiti di onorabilità, necessari per richiedere il rating di legalità, devono essere posseduti non solo dagli amministratori della società che ha richiesto il rating, ma anche da quelli della controllante o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento. E’ una delle novità previste nel nuovo regolamento attuativo sul rating di legalità, in vigore dal 20 ottobre, adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM con l’obiettivo di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio. Si amplia anche l’elenco dei reati per i quali le imprese richiedenti il rating dovranno dichiarare di non avere avuto condanne: usura, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta.

Una revisione che estende il campo applicativo in senso oggettivo e soggettivo, mirando nel contempo a risolvere alcuni dubbi interpretativi, nonché a semplificare e rendere più chiaro il procedimento che le imprese e gli altri enti interessati dovranno seguire per ottenere il premio del rating di legalità. È questo, in estrema sintesi, il risultato del lavoro svolto per aggiornare il previgente regolamento attuativo in materia di legalità, adottato con la delibera n. 27165/2018.

Approvato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con la delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 – in vigore dal 20 ottobre 2020 – il nuovo regolamento intende da un lato assicurare una sempre maggior efficacia del controllo che l'Autorità è chiamata ad esercitare in sede di rilascio del rating e, dall’altro lato, cerca di promuovere ulteriormente l’aspetto premiale del rating.

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business: in concreto, il rating assume la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una stelletta e un massimo di tre stellette. Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di vantaggi che non sono limitati al solo piano reputazionale ma che hanno invece una ricaduta pratica, in termini di benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche.

La maggiore integrazione dei principi dell’etica e della legalità nei comportamenti aziendali, sostenuta dall’importanza dell’aspetto premiale che il nuovo regolamento punta a sottolineare, verrà a costituire un ulteriore mezzo di contrasto alla capacità delle associazioni criminali di inserirsi nel mondo delle imprese evitando i conseguenti effetti distorsivi della libera concorrenza.

Ecco alcune delle novità inserite nel regolamento:

- tra i reati che impediscono di potersi vedere riconosciuto il rating si annoverano adesso anche l’usura, la bancarotta fraudolenta e il trasferimento fraudolento di valori;

- all’elenco dei soggetti rilevanti ai fini dell’attribuzione del rating è stato aggiunto l’institore;

- viene presa in considerazione l’impresa con forma societaria e che sia “controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente”. Per tali fattispecie, i requisiti per l’attribuzione del rating di legalità devono essere posseduti anche dagli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento.

Per impresa che può chiedere il rating di legalità si intende l’impresa (in forma individuale o collettiva) o l'ente che svolge attività d'impresa e che abbia i seguenti requisiti:

- sede operativa nel territorio nazionale;

- un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede la richiesta di rilascio del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;

- iscritta, da almeno due anni (rispetto alla data della richiesta di rating) nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.).

Possono quindi presentare la domanda di rating di legalità non solo per le imprese tout court ma anche tutti gli enti iscritti al R.E.A. che esercitino attività di impresa in via non esclusiva o prevalente e che, a tal fine, devono possedere tutti i requisiti fissati dal regolamento (sede in Italia, fatturato superiore a due milioni di euro e iscrizione di due anni): nei fatti, sono enti di grandi dimensioni che spesso partecipano a gare in cui figura il rating di legalità.

L'impresa che intenda ottenere il rilascio del rating di legalità deve presentare all'AGCM un’apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante la compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità, utilizzando la piattaforma WebRating, che è stata aggiornata in base alle nuove disposizioni: la società può verificare autonomamente in ogni momento lo stato del procedimento accedendo al cruscotto disponibile all’interno della piattaforma.

Sulla stessa pagina web dell’AGCM è stata predisposta la documentazione utile e aggiornata per le imprese che intendono presentare domanda di rating di legalità (istruzioni operative, testo del Regolamento e FAQ)

Il rating di legalità dura due anni dal rilascio, è rinnovabile su richiesta e non prevede costi per le imprese che vogliono ottenerlo: i procedimenti di riconoscimento e rinnovo devono durare massimo 60 giorni ognuno.

Il regolamento richiede il rispetto di una serie di requisiti da parte delle imprese e in particolare da parte delle seguenti forme di imprese con riferimento ai soggetti rilevanti che vi operano:

- impresa individuale (titolare, institore, direttore tecnico e procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili ai poteri del titolare o con delega sulle materie riguardanti le fattispecie di reato prese in considerazione dal regolamento);

- impresa collettiva (amministratori, institore, direttore generale, direttore tecnico, procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie riguardanti le fattispecie di reato prese in considerazione dal Regolamento, rappresentante legale, soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo);

- impresa in forma societaria e controllata/sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente (amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento).

Mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere attestato il possesso di una serie di requisiti necessari per ottenere il rating di legalità.

In particolare, le forme di impresa sopra indicate devono dichiarare che nei confronti dei soggetti indicati dal regolamento:

- non siano state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per i reati ex D.Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), per i reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008, per i reati di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), turbativa d’asta (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), cessione fraudolenta dei valori (art. 512-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) usura (art. 644 c.p.), bancarotta fraudolenta (ex art. 216, Legge Fallimentare) e per il reato di mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 463/1983);

- non deve essere stata iniziata l’azione penale ex art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ex art. 416-bis c.p. (la medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating).

Tutte le tipologie di imprese devono altresì dichiarare:

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati ex D.Lgs. n. 231/2001;

- di non essere destinatarie di provvedimenti di condanna dell'AGCM e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;

- di non essere destinatarie di provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;

- di non essere destinatarie di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating (sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza);

- di non essere destinatarie di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali;

- di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell'uso del contante, esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

- di non essere destinatarie di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;

- di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;

- se impresa collettiva, di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/30/rating-legalita-requisiti-controlli-stringenti-imprese

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