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Coronavirus: Italia divisa in tre zone con il nuovo DPCM. Cosa cambia

Con il nuovo Dpcm emanato per rispondere alla crescita dei contagi da Covid-19, l’Italia viene divisa in tre zone con misure differenziate a seconda del livello di gravità della diffusione del virus. Ci sono le aree del territorio nazionale con misure standard, le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e livello di rischio alto con misure restrittive stringenti e le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità con alcune misure restrittive in più rispetto alle standard. Gli ingressi e le uscite da questi scenari saranno decisi con ordinanza del Ministero della Salute con frequenza almeno settimanale e dipenderanno dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, dispone ulteriori misure urgenti restrittive. Il nuovo decreto entra in vigore il 6 novembre e le disposizioni in esso contenute saranno valide fino al 3 dicembre 2020.

Sono state individuate dal Governo tre aree di criticità del Paese, precisamente:

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Area arancione: Puglia, Sicilia.

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.:

Il decreto stabilisce delle misure standard nazionali da applicarsi a tutte le aree e delle limitazioni differenti da applicare alle regioni a seconda del grado di rischio che sarà loro assegnato. Sarà il Ministero della salute che con ordinanza, adottata dopo aver sentito i presidenti delle regioni interessate, sulla base dei dati epidemiologici e sentito il Comitato Tecnico Scientifico, che individuerà il collocamento delle Regioni ed il loro livello di rischio.

La cadenza dei controlli e l’aggiornamento dell’elenco avrà cadenza almeno settimanale, le ordinanze del Ministero della Salute saranno efficaci per un periodo minimo di quindici giorni e comunque non oltre la data di efficacia del decreto.

Il decreto stabilisce su tutto il territorio nazionale le seguenti misure restrittive di base:

- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

- è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi , con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

- possibilità di disporre, nelle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

- sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

- possono sedersi al tavolo del ristorante massimo quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

- divieto di consumare, dopo le ore 18,00, di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano;

- consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

- prevista DAD al 100% per le scuole secondarie di secondo grado mentre per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia l’attività didattica continua a svolgersi in presenza

- sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private;

- previsione, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato, di un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;

- chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi ad eccezione delle attività essenziali presenti all’interno quali farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole;

- sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Le zone arancioni sono quelle con uno scenario di elevata gravità e livello di rischio alto. Attualmente il decreto fa rientrare in tale zone la Puglia e la Sicilia. Si riportano di seguito le seguenti ulteriori misure restrittive previste:

Limite agli spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Spostamenti dal Comune di residenza: è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Bar e ristorazione: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Infine il decreto stabilisce delle misure ancor più restrittive per le aree con scenario di massima gravità e a livello di rischio alto. Il decreto fa rientrare nella zona rossa le seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. In queste regioni si può parlare di una vera e propria chiusura in quanto devono essere rispettate anche le seguenti ulteriori misure restrittive:

Limite agli spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sospensione attività commerciali al dettaglio e mercati: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, le eccezioni sono riportate nell’allegato 23 al decreto e riguardano in particolare le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Chiusi quindi anche i centri commerciali, mentre sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie anche se collocate all’interno di un centro commerciale.

Sono altresì sospese le attività inerenti i servizi alla persona ad eccezione delle seguenti:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia,

- Attività delle lavanderie industriali,

-Altre lavanderie, tintorie,

- Servizi di pompe funebri e attività connesse,

- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Sono quindi chiusi i centri estetici.

Bar e ristoranti: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sport: sono vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Scuola: le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.

Smart working: i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 03/11/2020 (Gazzetta Ufficiale 04/11/2020, n. 275)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/11/05/coronavirus-italia-divisa-tre-zone-dpcm-cambia

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