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Fondo Nuove Competenze: contributi con doppia domanda all’ANPAL

Al via le domande per fruire dei contributi erogati dal Fondo Nuove Competenze. Destinatari sono tutti i datori di lavoro privati che stipulano, entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per l'attivazione di percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori nel limite massimo per ogni lavoratore di 250 ore. La procedura di richiesta dei contributi prevede una doppia domanda, per l'anticipazione e per il saldo. Le richieste vanno inviate tramite Posta Elettronica Certificata. L'ANPAL metterà a disposizione un applicativo dedicato.

Con determina n. 461 del 4 novembre 2020, l'ANPAL ha approvato l’Avviso pubblico contenente le attese indicazioni operative che danno attuazione al Fondo Nuove Competenze.

Il Fondo è stato istituito dall’art. 88 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77), successivamente modificato dall’art. 4 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con 4 modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) e infine disciplinato dal Decreto interministeriale del 9 ottobre 2020.

La procedura di richiesta dei contributi da parte dei datori di lavoro appare piuttosto complessa e farraginosa in quanto prevede una doppia domanda, rispettivamente per l'anticipazione e per il saldo, entrambe da presentare utilizzando una specifica modulistica indicata dall'Agenzia.

Il Fondo Nuove Competenze eroga contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che stipulano accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

Gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro, da concludere entro il prossimo 31 dicembre, devono essere sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.

Negli accordi i datori di lavoro devono prevedere, in particolare, i progetti formativi che si intende realizzare e finalizzati allo sviluppo delle competenze nonchè il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro (non superiore, per ogni lavoratore, a 250 ore) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze. Inoltre, possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

La società capogruppo può stipulare un unico accordo collettivo valido per tutte le società controllate.

Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze può essere la stessa impresa oppure può essere scelto dall'impresa tra gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati abilitati a svolgere o attività di formazione.

I percorsi di sviluppo delle competenze devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda, termine elevato a 120 giorni se domande di contributo sono presentate dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Il contributo (ie il costo delle ore di lavoro ridotte comprensivo dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) viene erogato dall'INPS, su richiesta di ANPAL.

La liquidazione è effettuata in due tranche: è prevista un'anticipazione nella misura del 70% e l'erogazione del restante 30% a saldo.

Per anticipazione e saldo i datori di lavoro sono tenuti a presentare due distinte domande utilizzando la modulistica pubblicata dall'ANPAL.

Di seguito la procedura da seguire.

I datori di lavoro privati interessati devono presentare le domande di erogazione del contributo tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dedicatofondonuovecompetenze@pec.anpal.gov, in attesa che l'ANPAL metta a disposizione un applicativo dedicato per l’utilizzo del quale sarà richiesto il possesso dell'identità SPID.

La domanda, alla quale si può apporre anche una firma digitale, può essere presentata per singola azienda o cumulativamente dal legale rappresentante, o da un suo delegato, della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Modello di istanza singola A Modello di istanza cumulativa B

Alla domanda va allegata la documentazione:

· Modello di istanza (A o B in funzione della casistica di riferimento);

· Accordo collettivo/Accordi collettivi;

· Progetto formativo/Progetti formativi;

· Elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro in riduzione da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze (schema previsto dall’Allegato 2);

·Eventuale delega del rappresentante legale.

Istruttoria e accoglimento delle domande

Le domande di contributo sono esaminate dall'ANPAL secondo il criterio cronologico di presentazione per il quale fa fede data e ora della presentazione dell’istanza di contributo.

Tra le verifiche formali effettuate dall'ANPAL si segnala anche la verifica della regolarità contributiva attraverso i DURC dei datori di lavoro. Al riguardo l'ANPAL segnala che si terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (il riferimento sembra essere anche alle sospensioni dei termini per i versamenti contributivi).

Le imprese possono ritenere accolte le proprie domande per silenzio assenso decorsi 10 giorni dalla richiesta.

L’approvazione dell’istanza di contributo determina per il soggetto richiedente, nel caso di istanza singola, e per il singolo datore di lavoro, nel caso di istanza cumulativa, l’erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso.

I datori di lavoro possono avanzare richiesta del saldo solo al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Per il saldo va presentata apposita istanza secondo la modulistica resa dall’ANPAL, tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov(in attesa dell'applicativo) da parte dello stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza di contributo, nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Richiesta di saldo singola: Modello Richiesta di saldo A Richiesta di saldo cumulativa: Modello Richiesta di saldo B

Alla richiesta di saldo domanda va allegata la documentazione:

· Modello di richiesta di saldo (A o B in funzione della casistica di riferimento);

· Documenti di attestazione/certificazione delle competenze acquisiti dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;

· Elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze (schema previsto dall’Allegato 4);

·Informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate (Allegato 5).

La richiesta di erogazione del saldo è uno step di fondamentale importanza ed è necessario che venga fatto nei termini prima indicati. La presentazione non tempestiva comporta infatti la revoca totale del contributo ammesso e la restituzione dell’acconto erogato.

L'ANPAL, ricevuta la documentazione di richiesta di saldo, effettua i controlli necessari, calcola il contributo e notifica l’importo all'impresa richiedente.

Una volta determinato l’importo finale riconosciuto, INPS, su richiesta di ANPAL, eroga il saldo. Se l'importo dovuto è inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/06/fondo-nuove-competenze-contributi-doppia-domanda-anpal

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