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Cassa integrazione: il decreto Ristori bis riserva una sorpresa per le aziende

Possono beneficiare della cassa integrazione Covid anche i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 che risultino in forza all’azienda alla data del 9 novembre 2020. Il decreto Ristori bis pone rimedio (o almeno ci prova) alle dimenticanze del decreto Ristori che prevede ulteriori 6 settimane di integrazione salariale da utilizzare entro il 31 gennaio 2021 per le sole aziende alle quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di ammortizzatori sociali del decreto Agosto. Ma molte aziende non hanno ancora fruito di tutte le settimane previste dal decreto Agosto e ciò rende, di fatto, i lavoratori di recente assunzione impossibilitati a ottenere la tutela del decreto Ristori-bis. Un problema rilevante, a cui si aggiunge la mancanza di chiarezza su quali datori di lavoro beneficiano della sospensione dei contributi di ottobre e di novembre.

Il decreto Ristori bis, D.L. n. 149 del 9 novembre 2020, interviene a pochi giorni dell’entrata in vigore del decreto Ristori per correggere alcune vistose dimenticanze, tra le quali la protezione di alcuni settori economici colpiti dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e trascurati nell’ultimo provvedimento.

Il decreto Ristori ha concesso, all’art. 12, 6 settimane di integrazione salariale con causale COVID da utilizzare entro il 31 gennaio 2021 per le sole aziende alle quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di ammortizzatori sociali offerto dal decreto Agosto, cioè le 18 settimane da utilizzare entro il 31 dicembre 2020. Anche il decreto Ristori utilizza la formula già presente nel decreto Agosto, prevedendo la riduzione delle settimane concretamente disponibili, in presenza di altre settimane già autorizzate nel periodo di riferimento.

Il decreto Ristori ha dimenticato, tuttavia, la sorte dei lavoratori assunti dal 13 luglio in poi, sia a termine che a tempo indeterminato, non estendendo a loro la protezione dell’ammortizzatore sociale divenuto essenziale con la seconda ondata della pandemia. Questi lavoratori, già esclusi dalla protezione dell’ammortizzatore del decreto Agosto, sarebbero rimasti ancora privi di tutela fino al 31 gennaio del prossimo anno se non fosse intervenuto il decreto Ristori-bis a porvi rimedio. E la conseguenza paradossale è stata quella di avere contemporaneamente in azienda alcuni lavoratori sospesi con diritto all’integrazione salariale e altri lavoratori, assunti dopo il 13 luglio, privi di indennità.

Ma il decreto Ristori bis ha davvero posto rimedio alla svista contenuta nel decreto Ristori? L’art. 12, dell’ultimo decreto in ordine di tempo, stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale del decreto Ristori sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020. I lavoratori assunti dal 13 luglio 2020:

- restano esclusi dai trattamenti di integrazione salariale per i periodi fino al 16 novembre 2020;

- sono esclusi dai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Agosto, fino al 31 dicembre 2020;

- possono fruire esclusivamente delle 6 settimane di integrazione salariale offerte dal decreto Ristori.

Occorre tuttavia considerare che molte aziende non possono accedere di fatto alle settimane di integrazione salariale del decreto Ristori perché non hanno ancora fruito (o comunque ottenuto l’autorizzazione) di tutte le settimane previste dal decreto Agosto. Conseguentemente, queste aziende dovranno primariamente far fronte alla crisi determinata dall’acuirsi della seconda ondata pandemica mediante il ricorso alla disponibilità di integrazione salariale offerta dal decreto Agosto e, solo una volta esaurita questa disponibilità, accedendo alle ulteriori settimane del decreto Ristori.

Purtroppo, però, il Governo non ha considerato che dall’ammortizzatore sociale del decreto Agosto, che dev’essere prioritariamente esaurito, sono completamente esclusi i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020. Una vera beffa: infatti, i datori di lavoro che hanno osato incrementare l’organico dopo il 13 luglio sono proprio quelli che confidavano nella definitiva uscita dalla crisi e nel consolidamento della ripresa economica registrata nel mese di settembre. Cioè proprio quei datori di lavoro che, in ragione dell’apparente rimbalzo dell’economia, hanno rinunciato agli ammortizzatori sociali e hanno potenziato l’organico. Gli stessi datori di lavoro, colpiti dalla seconda ondata pandemica, oggi ricorrono alle integrazioni salariali con l’obbligo di esaurire primariamente le settimane di integrazione salariale offerte dal decreto Agosto, dal cui ombrello di tutela sono esclusi proprio gli assunti dal 13 luglio in poi. In altre parole, il decreto Ristori-bis all’art. 12 estende la tutela ai lavoratori di recente assunzione che sono tecnicamente impossibilitati ad ottenerla.

Un capitolo a sé è costituito dal provvedimento di sospensione dei versamenti contributivi contenuto nell’art. 13 del decreto Ristori. La norma prevede la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 dai datori di lavoro appartenenti ai settori colpiti dal provvedimento di chiusura del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Secondo il tenore letterale del comma 1 di questo articolo, il beneficio riguarda gli oneri sociali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre. Si tratta certamente di una misura di sollievo finanziario per i datori di lavoro che hanno dovuto abbassare la saracinesca dal 26 ottobre, con immediata e pesante ricaduta in termini di ricavi. Forse sarebbe stato preferibile soccorrere i datori di lavoro già in occasione della scadenza di versamento del 16 novembre riferita ai contributi previdenziali del mese di ottobre, che, invece, è rimasta ferma.

Anche in questo caso, come già per l’integrazione salariale, il decreto Ristori bis avrebbe dovuto correggere la frettolosa e incompleta elencazione dei settori colpiti contenuta nel decreto Ristori, allargando opportunamente la platea ai settori trascurati dal primo decreto. In realtà, il Ristori-bis riesce a confondere il campo di applicazione e la portata del beneficio della sospensione contributiva.

L’art. 11, comma 1, dispone innanzitutto la sospensione dei versamenti contributivi “dovuti nel mese di novembre 2020” e non quelli dovuti “per” il mese di novembre 2020. In altre parole, il decreto Ristori bis sembra abbandonare il criterio di competenza che riservava il beneficio alla scadenza del 16 dicembre prossimo, per abbracciare il criterio di cassa, accordando la sospensione ai contributi dovuti il 16 novembre e dunque riferiti alla mensilità di paga di ottobre.

In secondo luogo, a differenza del decreto Ristori che estendeva la sospensione anche alle rate dei premi INAIL in scadenza al 16 dicembre, il Ristori bis all’art. 11, comma 1, esclude espressamente dal beneficio i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Il quadro finale è sconfortante: non sappiamo quali datori di lavoro beneficiano della sospensione dei contributi di competenza di ottobre e quali quelli di novembre; quali possano rinviare il pagamento dei premi INAIL e quali debbano rispettare la scadenza.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/12/cassa-integrazione-decreto-ristori-bis-riserva-sorpresa-aziende

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