• Home
  • News
  • Assenze dei lavoratori per Covid-19: come gestirle e con quali costi per le aziende

Assenze dei lavoratori per Covid-19: come gestirle e con quali costi per le aziende

Quarantena amministrativa disposta da un Ente pubblico (ad esempio Regione o Comune), “scolastica” dei figli studenti minori di 16 anni e sanitaria in quanto ordinata dal Dipartimento di prevenzione della ASL. Ed ancora, assenza del lavoratore con figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado che ha sospeso l’attività didattica in presenza perché situata nella zona rossa. Le casistiche che il datore di lavoro deve affrontare nella gestione delle assenze Covid sono tantissime. Come orientarsi? Se ne parlerà nel corso del Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 17 novembre 2020.

In questi ultimi mesi, numerose sono le problematiche affrontate di datori di lavoro nell’inquadrare e nel gestire le assenze dei lavoratori dipendenti causate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Parliamo delle assenze dovute alla quarantena amministrativa disposta da un Ente pubblico (ad esempio la Regione o il Comune), attraverso la chiusura di una zona particolarmente contagiosa; piuttosto che le assenze imposte dalla quarantena “scolastica” dei figli minori di 16 anni, o anche dalla quarantena sanitaria ordinata dal Dipartimento di prevenzione della ASL, in quanto il lavoratore è stato a contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19.

Fino ad arrivare all’assenza legittimata dal decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) qualora il lavoratore abbia un figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado presente in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

A volta capita, addirittura, che l’azienda affronti anche casi di quarantena volontaria del lavoratore che, per paura di contrarre il virus o perché ha ritenuto di essere stato a contatto con persone positive, è rimasto a casa ritenendo di aver ragione. E ciò ha comportato non pochi problemi per l’azienda che, in primis, ha dovuto rivedere l’organizzazione di quel determinato reparto per l’assenza del lavoratore e al tempo stesso ha dovuto capire se le motivazioni addotte dal lavoratore erano realmente giustificate.

Le criticità affrontate dai datori di lavoro, legate all’inquadramento della procedura corretta da seguire, sono acuite dalla totale mancanza di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro che, ad oggi, non ha fornito le dovute precisazioni operative sulla gestione delle nuove tipologie di assenze, implementate dal legislatore in questo periodo emergenziale.

In considerazione di tutto ciò, ho analizzato le casistiche che il datore di lavoro privato potrebbe trovarsi ad affrontare, esaminando:

- la tipologia di assenza e le sue specifiche,

- l’eventuale costo per l’azienda,

- la valutazione se l’assenza possa essere considerata malattia e come tale rientrare (o meno) nel comporto,

- le possibili attività che il lavoratore può svolgere durante il periodo di assenza dal luogo di lavoro (ad esempio, lo smart working).

Le informazioni presenti nella seguente tabella si basano sulle disposizioni di legge, sulle circolari emanate dall’ INPS e sulla interpretazione letterale della normativa di riferimento.

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Quarantena sanitariaart. 26, D.L. 18/2020Il lavoratore deve essere in possesso di un provvedimento adottato dal Dipartimento di prevenzione della ASL. L’ASL deve comunicare il provvedimento al medico di famiglia che, a sua volta, dovrà emettere un certificato medico dove evidenzierà che trattasi di quarantena (il certificato potrà retroagire alla data del provvedimento dell’ASL).Il periodo di quarantena del lavoratore è equiparato alla malattia ai soli fini del trattamento economico. Lo Stato si prende carico del costo, previa domanda del datore di lavoro all’ INPS (messaggio INPS n. 3871/2020).Solo dal punto di vista economicoNoLavoro in smart-working, qualora sia compatibile con il tipo di attività svolta dal lavoratore. Qualora il lavoratore sia posto in CIG, questa prevale sulla quarantena.

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Quarantena per ordinanza amministrativaart. 19, D.L. 104/2020 INPS, mess. n. 3653/2020In tutti i casi in cui l’Autorità Amministrativa (es. Governo, Regione, ecc.) emette una ordinanza o un provvedimento che impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa (esempio, creazione di una zona rossa). Non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, ai sensi dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.Non retribuita dal datore di lavoro.NoNoIl datore di lavoro può attivare, alternativamente: - Ammortizzatore Sociale, - Smart-working (qualora sia compatibile con l’attività svolta).

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Malattia Covid-19 del Lavoratoreart. 26, co.6, D.L. 18/2020INPS, mess. n. 3653/2020Certificato di malattia del medico di famiglia. Non è necessario alcun provvedimento dell’ASL.Equiparata alla malattia ordinaria.Nessuna Qualora il lavoratore sia posto in CIG, questa prevale sulla malattia.

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Lavoratore con sintomi CovidIl medico verifica lo stato di salute del soggetto e decide se inviarlo all’ASL per il tampone. Il medico, in attesa del tampone, emette un certificato di malattia ordinaria. Qualora il tampone sia negativo, il lavoratore rientra al termine del certificato. Qualora il tampone sia positivo, il medico emette un nuovo certificato con ulteriori prescrizioni e una nuova data di scadenza.Equiparata alla malattia ordinariaNessuna Qualora il lavoratore sia posto in CIG, questa prevale sulla malattia.

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Infortunio Covid-19art. 42, co 2, D.L. 18/2020Infezione contratta sul posto di lavoro. Necessario certificato medico.Indennità INAIL più integrazione azienda.InfortunioNoNessuna

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Quarantena da parte di Autorità di un Paese stranieroINPS, mess. n. 3653/2020Qualora il lavoratore, recatosi all’estero, sia stato oggetto di provvedimento di quarantena da parte di una Autorità del Paese straniero. Non sarà possibile l’applicazione della tutela prevista dall’art. 26, del Decreto legge 18/2020, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da Autorità sanitarie italiane.NessunoNoNoIl datore di lavoro può attivare, alternativamente: - lo Smart-working (qualora sia compatibile con l’attività svolta) - la CIG Covid Le parti possono prevedere la fruizione delle ferie.

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Quarantena figlio convivente di età minore dei 16 anniart. 21-bis, L. 126/2020 (come modificato dal D.L. 137/2020)INPS, circ. n. 116/2020Occorre il certificato adottato dal Dipartimento di prevenzione della ASL, territorialmente competente, che ponga in quarantena il figlio, in una delle location da quest’ultimo frequentate: ‒ scuola ‒ palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati ‒ strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche Il periodo di vigenza della disposizione: dal 9 ottobre al 31 dicembre 2020. Inoltre, nel caso in cui l’ASL sospenda l'attività didattica in presenza.Indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione (non incidenza mensilità aggiuntive) qualora il provvedimento riguardi il figlio minore di anni 14. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. Per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.NoNoIl lavoratore può richiedere, alternativamente: a) lo Smart-working (qualora sia compatibile con l’attività svolta) b) il Congedo straordinario Covid (esclusivamente nel caso in cui la quarantena del figlio sia stata disposta dall’ASL per un contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, ovvero in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza). In questo caso, la durata dell’assenza può essere parte o tutta la durata del provvedimento dell’ASL.

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo gradoart. 13, D.L. 149/2020 (Decreto “Ristori bis”)Il congedo può essere richiesto, dal lavoratore dipendente, qualora abbia un figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado presente in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. In questo caso, il congedo, richiedibile alternativamente da entrambi i genitori, può riguardare l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Il congedo può essere riconosciuto anche al lavoratore/genitore di figlio con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, della Legge 104/1992), iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Attivabile solo qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.L’utilizzo del congedo straordinario non comporta un costo per l’azienda. Il lavoratore, per i periodi di congedo fruiti, riceve, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.L.vo n. 151/2001, ad eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.NoNoLe parti (datore di lavoro e lavoratore) possono attivare lo Smart-working, qualora sia compatibile con l’attività svolta.

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Malattia Covid-19 figlio di età non superiore ai 3 anniart.47, co 1, D.L.vo 151/2001Occorre il certificato medico del pediatra. Può essere richiesta, alternativamente, solo da uno dei due genitori.Congedo non retribuito dal datore di lavoro.NoNoNessuna

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo gradoart. 13, D.L. 149/2020 (Decreto “Ristori bis”)Il congedo può essere richiesto, dal lavoratore dipendente, qualora abbia un figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado presente in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. In questo caso, il congedo, richiedibile alternativamente da entrambi i genitori, può riguardare l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Il congedo può essere riconosciuto anche al lavoratore/genitore di figlio con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, della Legge 104/1992), iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Attivabile solo qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.L’utilizzo del congedo straordinario non comporta un costo per l’azienda. Il lavoratore, per i periodi di congedo fruiti, riceve, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.L.vo n. 151/2001, ad eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.NoNoLe parti (datore di lavoro e lavoratore) possono attivare lo Smart-working, qualora sia compatibile con l’attività svolta.

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Malattia Covid-19 figlio di età non superiore ai 3 anniart.47, co 1, D.L.vo 151/2001Occorre il certificato medico del pediatra. Può essere richiesta, alternativamente, solo da uno dei due genitori.Congedo non retribuito dal datore di lavoro.NoNoNessuna

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Malattia Covid-19 figlio di età tra i 3 e gli 8 anniArt. 47, co 2, DLvo 151/2001Occorre il certificato medico del pediatra. Massimo 5 giorni lavorativi all’anno. Può essere richiesta, alternativamente, solo da uno dei due genitori.Congedo non retribuito dal datore di lavoro.NoNoNessuna

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Cura dei figliart. 32, D.L.vo 151/2001Richiesta congedo parentale ordinario per figli fino a 12 anni di etàCongedo parentale ordinarioNoNoLe parti possono concordare, in alternativa al congedo, la possibilità di effettuare la prestazione in smart-working.

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Lavoratori con figli disabiliart. 21-ter, L. 126/2020Genitori lavoratori dipendenti privati che hanno un figlio disabile grave (ai sensi della Legge 104/1992), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.NessunoNoNoFino al 30 giugno 2021, diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. 18 - 23 L. 81/2017).

Tipologia assenzaSpecificheCostoMalattiaComportoPossibile Attività
Lavoratori fragiliart. 26, co 2-bis, D.L. 18/2020Si tratta di lavoratori: - disabili gravi (ai sensi dell'art.3, co 3, L. 104/1992) - con rischio derivante da immunodepressione - con rischio derivante da esiti da patologie oncologiche o dalle conseguenti terapie salvavita È disposta dal medico competente, o in mancanza, dall’INAIL, dall’ASL o dai dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (Ministeri Lavoro e Salute - circolare 13/2020)NessunoNoNoDal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il Forum è organizzato in collaborazione con One LAVORO, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a consulenti del lavoro e HR manager di aziende ed enti, in grado di fornirti tutte le risposte, gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili, ovunque e in qualunque momento.Chiedi subito la prova gratuita di 30 giorni QUI.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/13/assenze-lavoratori-covid-19-gestirle-costi-aziende

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble