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Reddito di emergenza Covid-19: sussidio prorogato senza istanza

Nuove misure in materia di reddito di emergenza: il trattamento viene prorogato per ulteriori due mesi, fino al 31 dicembre 2020, in applicazione della disciplina transitoria introdotta dal decreto Ristori. Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati non devono presentare una nuova domanda se già percettori del sussidio. Gli esiti saranno consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda

L’INPS, con il messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020, illustra la disciplina introdotta dal decreto Ristori, relativamente alle ulteriori due mensilità del Reddito di Emergenza per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.

Ai soli nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104 è riconosciuta l’erogazione d’ufficio di due ulteriori mensilità, per il mese di novembre 2020 e dicembre 2020, senza che sia necessaria la presentazione di nuova domanda.

I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per beneficiare delle mensilità di Rem D.L. 137 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.

Il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, previa presentazione di una DSU, ordinaria o per ISEE corrente.

In particolare, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie indicate nell’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;

- l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo o sportivi.

In caso di accoglimento, il Rem è erogato per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020. Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda. Si precisa che, nelle ipotesi in cui il codice IBAN indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento.

Il beneficio economico del Reddito di Emergenza, anche per le ulteriori quote introdotte dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, ha natura assistenziale e rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

INPS, messaggio 12/11/2020, n. 4247

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/11/13/reddito-emergenza-covid-19-sussidio-prorogato-senza-istanza

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