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Brexit ed esportazioni di prodotti dual use: le corrette autorizzazioni per evitare sanzioni

Le imprese che esportano prodotti “dual use” verso il regno Unito dovranno valutare i nuovi scenari che verranno a crearsi con la Brexit a partire dal 1° gennaio 2021. Per poter dare continuità alla commercializzazione dei propri prodotti verso il territorio britannico dovranno organizzarsi per far fronte ai nuovi adempimenti, ai controlli e alle autorizzazioni richieste, evitando così di incorrere in eventuali sanzioni. Per la gestione di prodotti duali, qualunque sia il mercato estero di destinazione, sarà inoltre necessario avviare apposite due diligence per neutralizzare il rischio di contestazioni.

Il recesso del Regno Unito dall’UE con la Brexit delinea un nuovo scenario con riferimento alle movimentazioni di prodotti dual use, aggiungendo nuovi adempimenti per gli operatori di entrambe le parti.

Per gli operatori britannici, tra le diverse istruzioni impartite dall’autorità fiscale del Regno Unito (HMRC), nella versione aggiornata della guida “The Border with the European Union Importing and Exporting Goods”. sono previste specifiche regole dedicate ai prodotti duali.

Anche la Commissione UE ha pubblicato una proposta di regolamento per modificare la disciplina unionale, attualmente in vigore, in prospettiva del recesso del Regno Unito.

Si tratta di peculiari formalità sul controllo strategico delle esportazioni di prodotti sensibili che rimarranno invariate anche nel caso in cui si giunga ad un accordo di libero scambio dell’ultima ora tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

A partire dal 1° gennaio 2021 sarà necessario richiedere una licenza di esportazione per tutti quei prodotti a duplice uso che attualmente vengono movimentati senza richiedere una licenza preventiva.

Con il termine “dual use” (duplice uso) si identificano quei beni e quelle tecnologie che, pur essendo principalmente utilizzati per scopi civili, possono essere adoperati nella fabbricazione e nello sviluppo di diverse tipologie di armamenti.

L’esportazione di beni e tecnologie duali è disciplinata da una varietà di normative e procedure che rispondono alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale: esportare beni potenzialmente dual use senza opportune e corrette autorizzazioni può comportare l’irrogazione di pesanti sanzioni alle aziende coinvolte.

In particolare, gli esportatori potranno richiedere una licenza di esportazione individuale standard (SIEL) o una licenza di esportazione individuale aperta (OIEL) o, se del caso, registrarsi per una licenza di esportazione generale aperta (OGEL) attraverso il sistema SPIRE tenuto dal DIT (Department of International Trade) Britannico.

A tal proposito vale la pena rammentare che le licenze all’esportazione rilasciate dal Governo britannico antecedentemente al 1° gennaio 2021 potranno essere considerate ancora valide per le esportazioni con partenza dal Regno Unito. Al contrario le licenze rilasciate dagli Stati membri dell'UE non saranno più valide per le esportazioni con partenza dal territorio britannico.

La tipologia ed il numero di riferimento della licenza costituiscono elementi di vitale importanza per poter permettere alle competenti autorità Britanniche di procedere con maggiore facilità ai controlli documentali o fisici di conformità delle merci da svolgere in fase di pre-partenza.

Esportazioni di prodotti dual use dalla UE verso UK

Sullo stesso tema, lo scorso 4 novembre, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di regolamento (COM(2020) 692 final 2020/0313 (COD)) che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord.

Vale ricordare che il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, introduce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, in linea con gli impegni e gli obblighi internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea. A norma del regolamento, l'esportazione di prodotti a duplice uso verso paesi terzi è subordinata a un'autorizzazione, che può essere specifica, globale o generale.

La proposta appena pubblicata ricorda che, al fine di sostenere la competitività dell'UE e offrire parità di condizioni a tutti gli esportatori dell'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali, il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio stabilisce un'"autorizzazione generale di esportazione dell'Unione" per l'esportazione di taluni prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi, nel rispetto di condizioni specifiche. In particolare, l'allegato II bis del regolamento prevede un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (EU001) per determinate operazioni a basso rischio quali, ad esempio, le esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera (compreso il Liechtenstein) e Stati Uniti d'America.

Tenuto conto che il recesso del Regno Unito dall'Unione ha effetti sul commercio di prodotti a duplice uso tra l'UE e il Regno Unito: a norma del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, a partire dal 1° gennaio 2021 l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito sarà subordinata a un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito. Tale nuovo adempimento, comporterebbe un notevole onere amministrativo per le autorità competenti dello Stato membro e per gli esportatori dell'UE, che inciderebbe sulla loro competitività, aggiungendosi alle diverse nuove formalità doganali che dovranno essere osservate per la movimentazione della merce tra le due parti.

Pertanto, al fine di mitigare l’impatto complessivo con evidenti riflessi sulla competitività dell'UE, con la nuova proposta la Commissione ritiene opportuno aggiungere il Regno Unito all'allegato II bis del regolamento, con la possibilità di controllare le esportazioni verso il Regno Unito, ricorrendo all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001.

La Commissione spiega le ragioni per cui ritiene che il Regno Unito debba essere aggiunto all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001. In particolare:

- il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione e continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni;

- il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati che tengono efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

Pertanto, ad avviso della Commissione, l'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 non inciderà negativamente sulla sicurezza dell'UE e internazionale, garantendo nel contempo un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'UE e condizioni di parità per gli esportatori dell'UE.

Sul tema dual use, il 9 novembre 2020 la Commissione UE ha accolto con favore la proposta avanzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per una modernizzazione dei controlli dell'UE sulle esportazioni di beni e tecnologie sensibili a duplice uso (Brussels, 28.9.2016; COM(2016) 616 final; 2016/0295 (COD)).

Le modifiche concordate aggiorneranno e rafforzeranno il pacchetto di strumenti di controllo delle esportazioni dell'UE per rispondere efficacemente all'evoluzione dei rischi per la sicurezza e alle tecnologie emergenti. Grazie al nuovo regolamento, l'UE – unitamente alle aziende ivi residenti - può ora proteggere efficacemente i propri interessi e valori e, in particolare, affrontare il rischio di violazioni dei diritti umani associati al commercio di tecnologie di sorveglianza informatica senza previo accordo a livello multilaterale. Migliora, inoltre, la capacità dell'UE di controllare i flussi commerciali di tecnologie nuove ed emergenti sensibili.

Il nuovo regolamento fornirà una nuova base per il coordinamento dei controlli su una gamma più ampia di tecnologie emergenti a duplice uso tra la Commissione e gli Stati membri a sostegno dell'effettiva applicazione dei controlli in tutta l'UE. A questo riguardo, sono stati inoltre introdotti obblighi di due diligence e requisiti di conformità per gli esportatori, riconoscendo il ruolo del settore privato nell'affrontare i rischi posti dal commercio di prodotti a duplice uso per la sicurezza internazionale.

In definitiva, tutte le imprese nazionali che movimentano prodotti duali dovranno innanzitutto riqualificare il rapporto con il Regno Unito, organizzando per tempo i nuovi adempimenti per poter dare continuità alla commercializzazione dei rispettivi prodotti verso il territorio britannico e non incorrere in contestazioni. Parimenti, per la gestione di prodotti duali, qualunque sia il mercato estero di destinazione, sarà necessario avviare apposite due diligence per neutralizzare il rischio di contestazioni.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/11/16/brexit-esportazioni-prodotti-dual-use-corrette-autorizzazioni-evitare-sanzioni

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