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Intermediari finanziari: gestione più efficace delle crisi bancarie a tutela degli investitori

La legge di delegazione europea 2019-2020 individua princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva UE n. 2019/879, che integra e modifica la Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD che, insieme al regolamento UE n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR), definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Il Governo è delegato ad apportare ogni modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari finanziari, anche tenendo conto di quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e delle esigenze di celerità delle relative procedure.

L'art. 11 della legge di delegazione europea 2019-2020 detta i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32, legge n. 234/2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2014/806.

Il primo atto integra e modifica la direttiva n. 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR), definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

Insieme alle regole che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative, contenute nella direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive - CRD) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR), atti sui quali vigilano la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (Single Supervisory Mechanism Regulation - SSMR), costituiscono la normativa unitaria (single rulebook) del settore a livello europeo.

Le previsioni del provvedimento in commento riguardo a tali temi, contenute nel relativo art. 10, sono già state oggetto di commento.

L’art. 11 delega il Governo ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento della direttiva BRRD, contenuta nel D.Lgs. n. 180/2015, nel TUB e nel TUF, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) n. 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE).

In particolare, il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti.

Ai fini dell'attuazione della normativa europea è possibile ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

Nella delega viene specificato che quest'ultima autorità, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee.

In tale contesto il Governo è delegato ad apportare ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) e delle esigenze di celerità delle relative procedure, nonché ad apportare al richiamato D.Lgs. n. 180/2015 ed al TUB le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la piena coerenza con il regolamento SRMR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

L’art. 11 in commento delega altresì il Governo ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 33-bis, par. 3, e dall'art. 69, par. 5, della direttiva BRRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, riferiti alla tutela dei titolari di depositi esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio.

In particolare, il nuovo art. 33-bis, par. 3 della BRRD impone agli Stati membri di provvedere a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, che risponde rapidamente, dispongano del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui è parte un ente creditizio, se sono soddisfatte una serie di condizioni: l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto, non esistono misure disponibili sotto forma di intervento del settore privato e la misura è necessaria per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente e per consentire la corretta valutazione delle azioni di risoluzione da intraprendere.

Si tratta dunque della possibilità di esercitare tale potere quando già esistono alcune delle condizioni essenziali per l'avvio della risoluzione (dissesto o rischio di dissesto dell'ente) ma la valutazione complessiva non è stata ancora compiuta.

In tale contesto, il par. 3 dell’articolo citato attribuisce agli Stati membri il potere di disporre che, ove la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna sia stabilita rispetto ai depositi che non sono esclusi dai relativi schemi di garanzia ("depositi ammissibili"), le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.

La norma fa riferimento ai depositi ammissibili agli schemi di garanzia nel loro complesso, senza distinguere fra depositi coperti (la parte di depositi ammissibili che non supera il livello di copertura stabilito dall'art. 6 della direttiva n. 2014/49/UE) e non coperti.

L'art. 69 della BRRD fa invece riferimento al momento in cui avviene la pubblicazione da parte dell’autorità di risoluzione della copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure di un avviso che riassuma gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo di esercizio dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna (art. 69 della BRRD), di limitazione dell'opponibilità dei diritti di garanzia (art. 70) e di sospensione temporanea dei diritti di recesso (art. 71).

Anche in questo caso, la modifica del par. 5 dell'art. 69 consente agli Stati membri di stabilire che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.

L’art. 11 in commento delega altresì il Governo affinché si avvalga, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela degli investitori al dettaglio, delle facoltà previste dall'art. 44-bis della direttiva BRRD, inserito nella stessa dall'art. 1, punto 16 della direttiva (UE) 2019/879, sulla disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (bail-in) in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale.

In particolare, il nuovo art. 44-bis, prevede una serie di regole volte a limitare la vendita di strumenti che rappresentano passività ammissibili, consentendo agli Stati membri di prevedere ulteriori limitazioni.

In primo luogo, viene escluso che l'acquisto di tali strumenti avvenga attraverso la prestazione di servizi esecutivi, che non richiedono valutazioni da parte dell'impresa di investimento che esegue l'ordine di acquisto in merito all'adeguatezza dell'operazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE, cosiddetta Markets in Financial Instruments Directive - MiFID.

Al contrario, gli Stati membri devono assicurare che i venditori valutino, accertino e documentino l'adeguatezza delle operazioni di acquisto di passività ammissibili.

Il par. 1 consente agli Stati membri di estendere tale regime a tutti gli strumenti che si configurano come fondi propri o passività sottoponibili al bail-in.

Ulteriori limitazioni sono recate da par. 2 dell’art. 44-bis che stabilisce un taglio minimo iniziale (almeno 10.000 euro) e dei limiti alla concentrazione degli investimenti (massimo il 10% del portafoglio) il cui rispetto deve essere assicurato dalle imprese che prestano servizi di investimento, sulla base delle informazioni fornite dagli investitori al dettaglio.

Tali limiti si applicano agli strumenti che rappresentano passività ammissibili e agli altri strumenti ai quali gli Stati membri riterranno di estendere la disciplina del par. 1.

Il par. 5 dell'art. 44-bis consente agli Stati membri, in deroga ai parr. da 1 a 4, di fissare un importo nominale minimo di almeno 50.000 euro per le passività ammissibili (e altri ai quali si riterrà di estendere la disciplina del par. 1), tenendo conto delle condizioni di mercato e delle pratiche del mercato dello Stato membro, nonché delle misure di protezione dei consumatori vigenti nella sua giurisdizione.

Il par. 6 consente agli Stati membri un'ulteriore opzione: applicare soltanto l'obbligo per il venditore di accertare che gli strumenti siano adeguati rispetto al profilo dell'investitore al dettaglio, disapplicando le restanti limitazioni alla vendita imposte dall'art. 44-bis della BRRD, qualora il valore totale delle attività delle entità soggette a risoluzione non superi 50 miliardi di euro.

Il par. 7 dell'art. 44-bis specifica, infine, che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le limitazioni previste dal medesimo art. alle passività ammissibili (e agli altri strumenti ai quali si decidesse di estendere il regime) emesse prima del 28 dicembre 2020.

L’art. 11 in commento delega il Governo ad avvalersi della facoltà, (con gli effetti previsti dall'art. 71-bis della direttiva BRRD, inserito nella medesima dall'art. 1, punto 33 della direttiva (UE) 2019/879) di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari, da esse conclusi, di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi.

Infine, l’art. 11 in esame specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 180/2015 e TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR; tale regolamento prevede infatti una disciplina sanzionatoria circoscrivendone l'ambito di applicazione della relativa disciplina contenuta negli artt. da 96 a 98 del D.Lgs. n. 180/2015.

La BRRD e il SRMR disegnano due diversi regimi sanzionatori:

- uno, relativo solo a specifiche condotte, applicato direttamente dal Comitato di risoluzione unico nei confronti delle banche significative e dei gruppi transfrontalieri nei confronti dei quali esercita direttamente la vigilanza;

- l'altro applicato dalle autorità di risoluzione nazionale nei confronti delle altre banche e, per i comportamenti che non ricadono nell'ambito di applicazione del SRMR, nei confronti di tutti gli enti.

L’attuazione della delega non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2020/11/18/intermediari-finanziari-gestione-efficace-crisi-bancarie-tutela-investitori

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