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Emersione lavoro irregolare: documentazione probante la presenza del lavoratore extraUE

Il Ministero dell’Interno, con la circolare congiunta prot n. 4623 del 2020, specifica le corrette modalità di istruttoria e gestione delle pratiche di emersione del lavoro irregolare. In particolare, il documento di prassi specifica quale documentazione è idonea alla prova della presenza del lavoratore e le regole di individuazione del requisito reddituale del datore di lavoro e della garanzia alloggiativa del lavoratore extracomunitario. Infine il Ministero si sofferma sul caso di interruzione o mancata instaurazione del rapporto di lavoro.

Con la circolare prot. n. 4623 del 17 novembre 2020, il Ministero dell’Interno interviene in merito alle procedure di emersione dal lavoro irregolare al fine di fornire alcune indicazioni operative riguardo la documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore. In particolare, per provare la presenza del lavoratore in data anteriore all’8 marzo 2020, i relativi documenti devono essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in una data più ravvicinata.

Ulteriore documentazione deve essere richiesta anche quando sul passaporto del lavoratore risulti un timbro di ingresso nel territorio Schengen e non nel territorio italiano.

Nel caso di nucleo familiare composto da un unico percettore, il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annuian che se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito. Nell’ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il requisito reddituale non è richiesto quando l’istanza si riferisce ad un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Qualora l’acquisizione dell’attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro della produzione del suddetto documento allo Sportello Unico in un momento successivo.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro per il quale è stata avviata la procedura di emersione si interrompa per qualsiasi motivo non ricollegabile ad una causa di forza maggiore, il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione dovrà dare comunicazione dell’avvenuta interruzione secondo le ordinarie disposizioni di legge e potrà richiedere allo Sportello Unico di essere convocato con priorità, al fine di consentire all’Ufficio una valutazione tempestiva ed attuale delle circostanze sopravvenute per un eventuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivendo, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Al lavoratore, vista l’interruzione del rapporto di lavoro, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Ministero dell’Interno, circolare 17/11/2020, n. 4623

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/24/emersione-lavoro-irregolare-documentazione-probante-presenza-laloratore-extraue

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