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Esonero contributivo per nuove assunzioni stabili (e non): come presentare domanda

Via libera alla domanda di ammissione agli esoneri totali dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni (e trasformazioni) stabili nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. La domanda va presentata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES”.

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020 l’INPS ha dato il via libera all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro di cui agli art. 6 e 7 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), il cui regime di aiuti di Stato è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

Lo sgravio contributivo di cui all’art. 6 del decreto Agosto spetta per

· le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro;

· in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.

L’esonero ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il decreto Agosto (articolo 7) prevede poi che l’esonero contributivo di cui all’articolo 6 venga esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi.

In caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, ultima parte, si applica il disposto di cui all’articolo 6, comma 3, in forza del quale l’esonero “è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L’INPS, in chiarimento delle lacunose disposizioni normative che, nell’identificare l’ambito di applicazione degli esoneri fa genericamente riferimento ai “datori”, evidenzia che possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dal comma 3, del medesimo articolo 6), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all’articolo 6 l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Gli esoneri sono pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

INPS, circolare 24/11/2020, n. 133

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/25/esoneri-contributivi-nuove-assunzioni-stabili-presentare-domanda

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