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Contratti a termine e in somministrazione: quali agevolazioni per i datori di lavoro?

Se il lavoratore somministrato a termine è dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia di somministrazione, il periodo di lavoro svolto in azienda fino al 31 dicembre 2021 non va computato per il raggiungimento del massimale di durata dei contratti a termine. Le aziende utilizzatrici devono di conseguenza richiedere alle agenzie di somministrazione di comunicare la tipologia di contratto in essere con il lavoratore somministrato. Roberto Camera approfondirà il tema il 1° dicembre nel corso del webinar “Contratti a tempo determinato e in somministrazione - Le nuove agevolazioni previste dal legislatore”. Il webinar, organizzato in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, sarà presentato da Pasquale Staropoli.

Fino al 31 dicembre 2021 viene data la possibilità alle aziende che utilizzano lavoratori somministrati a termine di non computare il periodo di lavoro nella durata massima prevista dalla normativa sui contratti a tempo determinato. Questa agevolazione è fruibile solo se il lavoratore è stato previamente assunto, dall’Agenzia per il lavoro, con un contratto a tempo indeterminato. È quanto previsto dalla legge n. 126/2020, di conversione del decreto Agosto (decreto legge n. 104/2020) che, con il comma 1bis dell’articolo 8, ha inserito un ulteriore periodo all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 (TU sui contratti di lavoro): “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021”.

Qualcuno potrebbe dire: ma non è già così? Non era previsto il computo, per il calcolo della durata massima, esclusivamente per i lavoratori assunti a tempo determinato dall’Agenzia per il lavoro e poi somministrati a termine all’azienda utilizzatrice? Lo stesso Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 (contenente i chiarimenti relativi al cd. decreto Dignità – decreto legge n. 87/2018), aveva precisato che “nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto, in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81/2015, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione”.

Webinar d'autore per Consulenti del Lavoro e HRWolters Kluwer, in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ti invita al ciclo di incontri live gratuiti dedicati ai consulenti del lavoro e agli HR manager. Gli incontri formativi sono un valido supporto per affrontare le tante sfide professionali di questo particolare momento, per interpretare e applicare con sicurezza le tante norme che si sono susseguite in ambito lavorativo. L’ultimo incontro formativo è dedicato al tema “Contratti a tempo determinato e in somministrazione - Le nuove agevolazioni previste dal legislatore”. Nel corso dell’evento si analizzerà la normativa che si è succeduta negli ultimi mesi e i chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro. Programma: - Le novità normative (dal decreto “Cura Italia” al decreto “Agosto”) - Quando è possibile non prevedere la causale nei contratti a termine? - Utilizzo di lavoratori somministrati a termine e computo della durata massima - I chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro Ti aspettiamo martedì 1° dicembre 2020, dalle ore 14:00 alle 15:00La partecipazione è gratuita, iscriviti qui! Crediti formativi: in fase di accreditamento per 1 CFP presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Se quanto dice il Ministero è corretto per quanto riguarda la mancanza dell’obbligo di indicare una causale, non è altrettanto corretto per quanto riguarda i limiti di durata. Infatti, l’articolo 19 (apposizione del termine e durata massima), comma 2, del decreto legislativo 81/2015 stabilisce che “Ai fini del computo [della durata massima] … si tiene altresì conto dei periodi di missione … svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato”. Quindi, la norma ordinariamente dispone che per il calcolo della durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato devono essere conteggiati non solo i rapporti di lavoro diretti ma anche i rapporti in somministrazione a termine, per quanto detti rapporti “provengano” da lavoratori assunti, dall’Agenzia per il lavoro, a tempo indeterminato.

Ragion per cui, la regola generale prevede che le missioni a termine, effettuate da lavoratori assunti a tempo indeterminato, rientrino comunque nel computo per il calcolo del massimale di durata, mentre nel periodo che va dal 14 ottobre 2020 (data di vigenza della legge n. 126/2020, di conversione del decreto legge 104/2020, cd. decreto Agosto) al 31 dicembre 2021, dette missioni a tempo determinato, svolte da lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato, non verranno computate nel periodo di durata massima dei contratti a termine, andando così legittimamente a “sforare” il massimale previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento ovvero i 24 mesi previsti dall’articolo 19.

Una volta chiarita la portata della norma, dobbiamo dipanare un altro problema: come fa l’azienda utilizzatrice a sapere il tipo di contratto in essere tra l’agenzia per il lavoro ed il lavoratore somministrato? Semplice, dovrà richiedere il dato alla stessa Agenzia per il lavoro, la quale sarà tenuta a comunicarlo stante il tenore letterale della disposizione (“per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato”). Una volta ricevuta la conferma sulla tipologia contrattuale in essere tra le parti, l’azienda utilizzatrice potrà considerare neutro il relativo rapporto di somministrazione per quanto riguarda la durata.

Detta disposizione è efficace fino al 31 dicembre 2021, ciò sta a significare che una volta raggiunto il predetto termine, si tornerà alla regola originaria ed al calcolo del periodo di missione a termine nel computo della durata massima di tutti i rapporti a termine tra un determinato lavoratore ed il datore di lavoro/utilizzatore.

Per concludere, è appena il caso di rimarcare le altre regole sui contratti a tempo determinato disposte dal legislatore nel periodo emergenziale.

Sino al 31 dicembre 2020 è data la possibilità (articolo 93, del decreto legge 34/2020, cd. decreto “Rilancio”) di rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, senza l’obbligo di precisare una delle motivazioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. In pratica, realizzando una sorta di sospensione degli obblighi previsti dal decreto Dignità che contemplano il vincolo di inserire, nel contratto individuale di lavoro, una causale che giustifichi l’assunzione del lavoratore a termine.

Queste le caratteristiche previste dalla disposizione:

· rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, senza la causale;

· la durata massima non potrà andare oltre i 12 mesi;

· la durata della proroga o del rinnovo potrà andare anche oltre il 31 dicembre 2020;

· l’agevolazione potrà essere effettuata una sola volta;

· la durata massima complessiva, considerando anche precedenti i rapporti di lavoro a termine, non potrà andare oltre i 24 mesi;

· rinnovi o proroghe effettuate in virtù della precedente disposizione agevolante (prima del 14 agosto 2020) non si contano;

· la proroga non dovrà essere computata nel massimale delle 4 proroghe;

· il rinnovo potrà essere effettuato anche senza la previsione del cd. Stop & go rispetto ad un precedente contratto a termine;

· il cd. contratto assistito non rientra nell’agevolazione e come tale dovrà essere motivato.

Infine, ricordo che il legislatore, con l’articolo 19-bis, del Cura Italia (decreto legge 18/2020), sospende la regola che vieta di rinnovare e prorogare i rapporti di lavoro a termine, stipulati anche da agenzie di somministrazione, nel periodo di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid (divieto previsto dagli articoli 20, per i contratti a termine diretti, e 32, per i contratti in somministrazione, del decreto legislativo n. 81/2015), permettendo, così ai datori di lavoro di proseguire il rapporto a termine in scadenza anche durante l’utilizzo della cassa integrazione.

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Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/27/contratti-termine-somministrazione-agevolazioni-datori-lavoro

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