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Collocamento obbligatorio: esclusione dalla quota di riserva in caso di subentro in appalto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1046 del 2020, interviene riguardo le corrette modalità di computo dei lavoratori nella quota di riserva, ai fini del collocamento obbligatorio dei soggetti disabili, nella fattispecie di subentro in un appalto. Nel documento di prassi si chiarisce che l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, è destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto e pertanto non deve essere computato nella quota di riserva.

Con la nota prot. n. 1046 del 26 novembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce il proprio parere in merito alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’art.3, della L. n.68/1999 per le imprese che subentrano in un appalto. Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 77/2001, aveva specificato che la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso.

L’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, è destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto e pertanto non deve essere computato nella quota di riserva. Si può ritenere pertanto consolidato l’orientamento secondo il quale in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex lege n. 68/1999.

Il limite temporale dell’esclusione dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio appalto, l’Ispettorato conferma che lo stesso può coincidere con la durata dell’appalto. Alla scadenza dell’appalto il personale impiegato potrà:

- transitare, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante per esserne escluso dalla relativa base di computo:

- venire assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell’organico della cedente venendo così calcolato nella relativa base di computo.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 26/11/2020, n. 1046

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/12/01/collocamento-obbligatorio-esclusione-quota-riserva-subentro-appalto

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