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1.000 euro per dipendenti e autonomi: domande al via. Attenzione alle incompatibilità

Rilasciato il servizio online per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 onnicomprensiva di 1.000 euro del decreto Ristori. Il bonus non è cumulabile con il reddito di emergenza ed è incompatibile, a determinate condizioni, con il reddito di cittadinanza nonchè con le pensioni dirette, anche pro quota. Piena cumulabilità, invece, con l'assegno ordinario di invalidità. L'indennità infine non può richiesta dai lavoratori stagionali del turismo e delle terme (e dai lavoratori in somministrazione impiegati nello stesso settore) che beneficiano della NASpI.

Il 30 novembre 2020, l'INPS ha comunicato il rilascio del servizio online per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 onnicomprensiva del decreto Ristori per stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori dello spettacolo.

Il rilascio del servizio era stato preannunciato dall'Istituto con la circolare n. 137 del 26 novembre 2020, con la quale erano state fornite le indicazioni utili su come chiedere le indennità una tantum e onnicomprensive di 1.000 euro previste dall'art. 15 del decreto Ristori.

L'articolo 15 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) prevede l’erogazione dell’indennità onnicomprensiva una tantum pari a 1.000 euro ai seguenti lavoratori:

- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori intermittenti;

- lavoratori autonomi occasionali;

- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

- lavoratori dello spettacolo;

- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Se tali lavoratori hanno già beneficiato dell’indennità del decreto Agosto (articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto Ristori, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dai beneficiari medesimi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9.

Viceversa, se tali lavoratori, in possesso dei requisiti di cui al decreto Ristori e chiariti dall'INPS nella circolare n. 137 del 2020, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Agosto, possono presentare domanda all'INPS entro la data del 18 dicembre 2020.

Per saperne di più sui requisiti leggi: Bonus 1000 euro per autonomi e dipendenti: domanda entro il 18 dicembre 2020

I lavoratori che non hanno fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto Agosto possono presentare domanda per l'indennità del decreto Ristori utilizzando il servizio online dedicato e reso disponibile dall'INPS.

Per accedere al servizio occorrerà dotarsi di PIN INPS (l’INPS non rilascia più nuovi PIN dal 1° ottobre 2020) o di SPID di livello 2 o superiore o di Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di Carta nazionale dei servizi (CNS).

Ci si può avvalere degli Enti di Patronato o dell'assistenza del Contact Center integrato.

I lavoratori che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui al decreto Agosto e in possesso degli specifici requisiti previsti dal decreto Ristori non devono aver conseguito altre indennità, prestazioni previdenziali o misure di sostegno al reddito. Vediamo quali.

Altre indennità emergenziali

Seguendo regole già consolidate della decretazione d'urgenza, le indennità una tantum e onnicomprensive di importo pari a 1.000 euro dell'art. 15 del decreto Ristori non possono essere innanzitutto cumulate tra loro.

Non sono poi cumulabili con le indennità:

· a favore dei lavoratori domestici del decreto Rilancio;

· a favore dei lavoratori sportivi;

· per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

· a favore dei pescatori autonomi (articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia);

· a favore dei lavoratori marittimi (articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020).

Con riguardo alla fruizione di misure di sostegno economico per i nuclei familiari in difficoltà, l'INPS chiarisce che le stesse:

- non sono cumulabili con il Reddito di emergenza (Rem), dell'importo minimo di 400 euro mensili, elevabile fino a 800 euro mensili (840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti).

- non sono compatibili con il Reddito di cittadinanza se il beneficio del RdC in godimento è pari o superiore a quello delle indennità medesime.

N.B. L'INPS ritiene applicabile al caso in esame la disposizione normativa per cui ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità (all’articolo 84, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Tutte le indennità dell'art. 15 del decreto Ristori sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota:

- dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO,

- della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995,

- degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Confermata dall'INPS anche l'incompatibilità con l'APE sociale.

Con riguardo alle indennità di disoccupazione, vale la regola generale per cui le indennità onnicomprensive sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

Le uniche eccezioni sono rappresentate dai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, per i quali l’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 dispone, l'incompatibilità con l’indennità di disoccupazione NASpI alla data del 29 ottobre 2020 (articolo 15, comma 2, del D.L. n. 137/2020).

Assegno di invalidità

Piena cumulabilità è invece prevista tra le indennità COVID-19 e l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Altre erogazioni monetarie

Infine, le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Indennità 1000 euro decreto Ristori - Quadro generale delle incumulabilità, incompatibilità e compatibilità

Incumulabilità/IncompatibilitàCompatibilità
Tra di loro Assegno ordinario di invalidità
Reddito di emergenza (Rem) (all'articolo 14, decreto Rilancio)Indennità di disoccupazione NASpI (*)
Indennità a favore dei lavoratori domestici articolo 84, decreto Rilancio Italia)Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Indennità a favore dei lavoratori sportiviIndennità di disoccupazione agricola
Indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoriaErogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali
Indennità a favore dei pescatori autonomi (articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia)Premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale
Indennità a favore dei lavoratori marittimi (articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020).Premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
Pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103Prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile
APE sociale (articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni).
Reddito di cittadinanza a determinate condizioni Reddito di cittadinanza a determinate condizioni

(*) Fatta eccezione per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/12/01/1-000-euro-dipendenti-autonomi-domande-via-attenzione-incompatibilita

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