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Tredicesima mensilità: come calcolare i ratei per la cassa integrazione Covid-19

Unitamente alle retribuzioni di dicembre, i datori di lavoro corrispondono ai dipendenti la tredicesima mensilità: una mensilità retributiva aggiuntiva, di solito erogata prima delle festività natalizie, che matura mensilmente in relazione all’attività lavorativa svolta e retribuita. Sono molteplici i fattori e gli eventi che possono incidere sul calcolo effettivo della tredicesima, così come peculiare è anche la modalità con cui, su di essa, va applicata l’imposizione fiscale da parte dei sostituti d’imposta. Particolare attenzione va dedicata, quest’anno, al caso in cui l’azienda sia ricorsa alla cassa integrazione Covid-19. Come calcolare il rateo di tredicesima per la sospensione a zero ore o ad orario ridotto?

Il mese di dicembre coincide con il periodo di paga entro il quale ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto di percepire la tredicesima mensilità maturata durante l’anno in corso, in base a quanto disposto dal contratto nazionale di categoria e/o dagli accordi sindacali.

L’erogazione della tredicesima mensilità avviene una volta l’anno, prima di Natale, così da assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica nel periodo delle feste e spetta a tutti i lavoratori dipendenti in quanto non è derogabile in pejus dalla contrattazione collettiva o aziendale.

La tredicesima mensilità è uno degli elementi che compongono la retribuzione differita che il lavoratore matura nel corso dell’anno e percepisce una sola volta, normalmente, nell’arco dei 12 mesi.

Il periodo di maturazione coincide con l’anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all’ultimo giorno di servizio, come segue:

- retribuzione fissa mensile: la tredicesima mensilità corrisponde ad una mensilità di retribuzione;

- retribuzione oraria: la gratifica natalizia si calcola moltiplicando la retribuzione oraria per il numero medio di ore mensili.

In caso di:

- rapporto di lavoro intercorso per un periodo inferiore all’anno, l’ammontare sarà riproporzionato a dodicesimi in base alla data di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro.

- rapporto di lavoro part-time, il lavoratore maturerà la gratifica natalizia in proporzione all’orario di lavoro svolto.

La tredicesima matura anche durante il periodo di prova e di preavviso e in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti.

Quando invece le assenze derivano da un’astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva matura ma resta a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico.

Qualora poi il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro: si rende necessario, dunque, determinare l’importo che il datore di lavoro deve aggiungere all’indennità riconosciuta dall’Istituto tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi previdenziali (c.d. lordizzazione).

Calcolo del coefficiente di lordizzazione

La formula per il calcolo del coefficiente di lordizzazione, che dipende dalla percentuale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore è la seguente: 100: (100 – la percentuale contributi a carico lavoratore).I coefficienti di lordizzazione sono i seguenti: – aziende con meno di 15 dipendenti: 100: (100 – 9,19) = 100: 90,81 = 1,101201 – aziende con più di 15 dipendenti: 100: (100 – 9.49) = 100: 90,51 = 1,104851 – per gli apprendisti: 100: (100 – 5,84) = 100: 94,16 = 1,062022

La tredicesima mensilità costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia INPS che INAIL.

Sotto il profilo fiscale, l'importo erogato concorre alla formazione della base imponibile ma l'imposta sui redditi delle persone fisiche si applica autonomamente sull’importo erogato, al netto dei contributi di assistenza e di previdenza, e non in cumulo con la normale retribuzione mensile, utilizzando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell'anno di corresponsione (principio di cassa) e senza applicare le detrazioni per lavoro dipendente o familiari a carico, salvo poi il conguaglio di fine anno da operarsi sulla totalità delle retribuzioni corrisposte.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia ricorso alla cassa integrazione Covid-19, il calcolo della mensilità aggiuntiva è differente a seconda che si tratti di sospensione a zero ore o ad orario ridotto.

A) CIG a zero ore: l’indennità che viene corrisposta dall’INPS o dagli altri enti preposti è comprensiva anche della quota di retribuzione relativa alla tredicesima mensilità per tutte le ore in cui il lavoratore è posto in CIG. Dunque non è prevista la maturazione di alcun rateo di retribuzione differita.

B) CIG a orario ridotto: nel caso in cui cassa integrazione comporti solo una riduzione dell’orario di lavoro, in tali periodi maturano due quote di tredicesima:

1. quella relativa alle ore effettivamente prestate e a quelle di eventuali assenze tutelate (malattia, infortunio, ecc.);

2. quella riferita alle ore non lavorate che, per effetto della riduzione d’orario, beneficia della parziale integrazione salariale.

In questo caso il datore di lavoro dovrà:

- verificare l’importo spettante al lavoratore calcolato all’80% della retribuzione e raffrontarlo con i massimali previsti ogni anno per legge dall’INPS;

- calcolare i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo di GIG o CIGS, che restano a carico dell’INPS;

- se l’80% della retribuzione ordinaria supera il massimale orario di integrazione, dovrà essere corrisposto il massimale orario per ogni ora di intervento di CIG/CIGS, non essendoci spazio per l’integrazione salariale relativa alle mensilità aggiuntive.

- se il massimale non viene raggiunto, oltre alla quota calcolata, andrà corrisposta anche una parte delle mensilità aggiuntive fino al limite del massimale stabilito.

Esempio – Calcolo trattenuta ratei per assenze non retribuite

N. 30 ore di assenza nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020Ore standard lavorabili nei 12 mesi n. 40*52 settimane = 2.080Retribuzione mensile normale pari a (€ 1.234,52 / 2.080) x 30 = € 17,80Tredicesima da corrispondere € 1.234,52 – € 17,80 = € 1.216,72

E’ utile esaminare una serie di casi particolari e criticità che possono complicare il calcolo della mensilità aggiuntiva in esame:

- per gli operai edili, l’importo della tredicesima rientra nella maggiorazione operata sulla retribuzione mensile, in misura pari al 18,50%, da cui viene detratto l’accantonamento, calcolato nella misura del 14,20%;

- agli operai agricoli a tempo determinato retribuiti in base alle ore e alle giornate effettivamente lavorate non è dovuta la tredicesima in quanto gli stessi percepiscono mensilmente il c.d. terzo elemento;

- nel caso di scioperi intervenuti nel corso dell’anno, il datore di lavoro dovrà decurtare la quota relativa a tali periodi durante i quali l’istituto non matura;

- i permessi per assistere i familiari con handicap grave non comportano alcuna decurtazione della tredicesima mensilità, a meno che non si tratti di un genitore di minore con handicap che scelga il prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno di vita del bimbo.

Base di computo e voci retributive

Voce retributivaBase di computo 13ma
Incentivi aziendaliSI
Indennità di turnoNO
Indennità lavoro straordinarioSI
Lavoro nottuno/festivoSI
Indennità di reperibilità facoltativaNO
Indennità di maneggio denaroNO
Premio di produzioneNO
EdrSI
Indennità di mensaSI
Rimborso speseNO
SuperminimoSI

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/12/03/tredicesima-mensilita-calcolare-ratei-cassa-integrazione-covid-19

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