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Dal 13 luglio al 9 novembre: tutto a posto per la cassa integrazione?

Anche il decreto Ristori quater in merito alla cassa integrazione prova a correggere dimenticanze e “sviste” del Legislatore. Quali sono i punti critici? Le parti riferite ai lavoratori a termine assunti tra il 14 luglio e 8 novembre e ai termini decadenziali delle domande. E’ quali le possibili soluzioni? Si dovrebbe intervenire con una legge o un atto avente forza di legge: l’occasione potrebbe essere la conversione in legge di tutti i decreti Ristori. E nel secondo caso, potrebbe intervenire anche l’Inps con un’interpretazione estensiva, richiamando le disposizioni che hanno sempre accompagnato l’introduzione di nuovi termini relative alla prima applicazione e, quindi, ai 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Ma serve anche una procedura di integrazione delle domande già presentate.

L’art. 13 del decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020) ha previsto che i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) possano essere riconosciuti anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020). E’ stato accolto dalle imprese e dai consulenti del lavoro come la norma che correggeva evidenti sviste del Legislatore, aprendo la strada alla fruizioni degli ammortizzatori sociali ai lavoratori ai quali era preclusa.

Infatti, le settimane di ammortizzatore sociale previste dal decreto Agosto (9+9) potevano, fino al decreto Ristori quater, interessare unicamente i lavoratori in forza al 13 luglio; venivano, pertanto, tagliati fuori tutti quei lavoratori assunti successivamente a tale data sull’onda della flebile ripresa economica estiva.

Con le nuove disposizioni i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, possono essere inseriti nelle domande di integrazione salariale relative alle settimane previste dal decreto Agosto, colmando così una lacuna normativa che aveva generato una discriminazione tra i lavoratori della stessa azienda che beneficiavano di un trattamento diverso in relazione alla data di assunzione. Fino al quel momento, infatti, i lavoratori assunti dal 9 novembre avrebbero potuto esclusivamente fruire, grazie all’intervento dell’art. 12 del D.L. n. 149/2020, dei periodi di ammortizzatore sociale previsti dal D.L. n. 137/2020. Si tratta delle ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.

Tutto risolto dunque? Purtroppo non è così.

Ancora una volta il Governo ha emanato provvedimenti troppo legati alla periodicità e senza una valutazione d’insieme circa l’impatto delle disposizioni. Emblematica fu una vicenda analoga a quella oggi registrata quando le integrazioni salariali erano previste per i soli lavoratori in forza al 25 marzo 2020 (artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020), costringendo ad un salvataggio in via amministrativa attraverso la circolare Inps n. 115/2020, con la quale l’Istituto, su espressa indicazione ministeriale, aveva esteso i trattamenti ai lavoratori in forza al 13 luglio 2020, calpestando, per il supremo bene della equità tra lavoratori e del sostegno sociale, il principio gerarchico delle fonti del diritto.

Quali sono quindi le falle dell’attuale provvedimento?

Possiamo individuare due criticità:

1) quella riferita ai lavoratori a termine assunti tra il 14 luglio e 8 novembre;

2) quella riferita alla “trappola” dei termini decadenziali delle domande.

Quanto al primo caso dobbiamo immaginare quei lavoratori che hanno avuto un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza precedente al 9 novembre 2020. Si tratta per lo più di lavoratori del settore ricettivo di tutte le attività ad esso collegato, come le pulizie per appalto oppure la ristorazione, aziende che dal periodo estivo stavamo procedendo con nuove assunzioni a termine e nuove progettualità e che sono state bloccate dal D.P.C.M. di chiusura dal 26 ottobre.

Esempio In questi casi un lavoratore che si sia trovato sospeso dal lavoro, e non avendo più ferie maturate, si troverebbe in una condizione critica unitamente al datore di lavoro. Il secondo, invocando un’impossibilità sopravvenuta alla prestazione, potrebbe omettere l’erogazione della prevista retribuzione, aprendo un’inevitabile contenzioso con lo stesso lavoratore.

Altro aspetto ancor più subdolo è quello relativo alle decadenze. Il termine di decadenza per l’invio delle domande è, infatti, rappresentato dalla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Pertanto, avendo il D.L. n. 157/2020 riconosciuto ai lavoratori in forza al 9 novembre il diritto di fruire di periodi di cassa integrazione anche riferiti ai mesi precedenti, ci si potrebbe trovare nella paradossale situazione di veder tale diritto nel concreto negato per il superamento dei termini decadenziali di presentazione della domanda.

Esempio Un periodo di sospensione dal lavoro registrato nel mese di ottobre non potrebbe essere interessato dal nuovo provvedimento, perché la medesima domanda si sarebbe dovuta presentare entro il 30 novembre.

Come uscirne?

Per la soluzione del primo caso non è dubitabile che dovrebbe intervenire con una legge o un atto avente forza di legge: l’occasione potrebbe essere la conversione in legge di tutti i decreti Ristori. Nel secondo caso, pur se auspicabile il medesimo intervento del Legislatore, potrebbe anche l’Inps intervenire con interpretazione estensiva, richiamando le disposizioni che hanno sempre accompagnato l’introduzione di nuovi termini relative alla prima applicazione e, quindi, ai 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

Opportuna appare infine l’individuazione rapida di una procedura di integrazione delle domande già presentate, che consenta, con modalità semplici, di includere nelle istanze i lavoratori prima esclusi dalla fruizione degli ammortizzatori sociali. Sempre in termini operativi è evidente che dovranno essere azionate operazioni di rettifica e/o integrazione rispetto ai prospetti paga già elaborati, andando a modificare l’imputazione delle assenze oggi potenzialmente coperte da ammortizzatore sociale.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/12/04/13-luglio-9-novembre-posto-cassa-integrazione

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