• Home
  • News
  • Festività al tempo del Covid-19: nessuno spostamento a Natale e Capodanno. Cosa cambia per le attività commerciali

Festività al tempo del Covid-19: nessuno spostamento a Natale e Capodanno. Cosa cambia per le attività commerciali

Natale e Capodanno con divieto di recarsi in altri comuni, negozi aperti fino alle 21 sino al 6 gennaio, rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici senza limiti di apertura, come previsto per farmacie, tabacchini, negozi di generi alimentari e edicole. Ristoranti e bar restano le attuali limitazioni, salvo la possibilità di cenare in albergo, la notte di Capodanno, ma solo in stanza. Apertura degli impianti nei comprensori sciistici, ma solo a partire dal 7 gennaio. Sono queste alcune delle novità del D.P.C.M. con le regole da rispettare a partire dal 4 dicembre.

Un vecchio adagio recita: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”. E mai tale proverbio è stato più veritiero come quest’anno per le prossime festività Natalizie.

A dettare le nuove regole ci pensa il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 che sostituisce quello precedente, in vigore fino al 3 dicembre.

Il nuovo decreto, con effetto dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021, copre, pertanto, tutto il periodo delle festività, periodo durante il quale, si tende a spostarsi e socializzare con maggior frequenza.

Con le nuove stringenti regole, si vogliono evitare quanto più possibile gli spostamenti e, soprattutto, le occasioni di fare assembramento. Con una curva epidemiologica che, seppur in leggera flessione, fa ancora molta paura, non si può correre il rischio di andare incontro ad una terza ondata.

Pertanto, è stato disposto il divieto di spostarsi tra Regioni e nelle giornate di festa anche tra Comuni e a Capodanno, nessun festeggiamento a mezzanotte, con un coprifuoco che viene esteso dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio.

Vengono disposti ulteriori limiti e divieti. Proviamo, dunque, a capire meglio come trascorreremo il periodo di festività in tempo di Covid-19.

Gli spostamenti sono fortemente limitati.

Il D.P.C.M. riprende il contenuto del D.L. n. 158/2020, emanato il giorno prima, stabilendo che:

- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome;

- nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni;

- sono sempre possibili gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

- è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Resta in vigore il “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di capodanno durante la quale sarà esteso fino alle 7.00 della mattina del 1° gennaio.

Per le attività commerciali si registra qualche piccola concessione, mentre nulla cambia per gli esercizi di ristorazione.

In particolare, viene previsto che:

- fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;

- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;

- resta valida l’eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e tra gli esonerati vengono di inserite anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;

- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

- dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, mentre, novità del D.P.C.M., dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, sarà consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive solo con servizio in camera;

- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per chi aveva intenzione di recarsi presso le località sciistiche ci sono cattive notizie: gli impianti dei comprensori sciistici restano chiusi e riapriranno solo dal 7 gennaio 2021.

Per le scuole restano in vigore le attuali regole con la didattica in aula per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, mentre per l’istruzione secondaria, a decorrere dal 7 gennaio 2021, deve essere garantita didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca.

Inoltre, vengono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, molti corsi professionali abilitanti tra cui quelli effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.

Vengono confermate le attuali ulteriori limitazioni per le Regioni che sono classificate a rischio arancione e rosso.

Cambiano, invece, le regole per la permanenza in una classe di rischio piuttosto che in un'altra.

E’ previsto che il Ministero della Salute deve, ogni settimana, verificare il permanere dei presupposti per la classificazione nella fascia di rischio e provvede con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario rosso o arancione, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

D.P.C.M. 3/12/2020 (G.U. n. 301 del 3/12/2020)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/12/04/festivita-tempo-covid-19-spostamento-natale-capodanno-cambia-attivita-commerciali

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble