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Cassa integrazione Covid-19: l’Inps chiarisce come e quando presentare le domande

Con la circolare n. 139 l’INPS fornisce una serie di istruzioni, chiarimenti e “ripassi pratici ed operativi” sulla corretta gestione delle domande dia cassa integrazione Covid-19 che ci accompagna dal mese di marzo, colmando le incertezze emerse a seguito del susseguirsi di norme emergenziali. Viene precisato che deve essere effettuato un coordinamento tra le norme del decreto Agosto e Ristori: pertanto, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi che rientrano in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni previste anche per i periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Ma viene anche introdotta la nuova causale Covid19-Dl 137.

Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’INPS ha voluto, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, illustrare nel dettaglio le novità introdotte dal D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) e dal DL n. 157/2020 (decreto Ristori-quater), fornendo istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni.

Fornisce quindi una serie di istruzioni, chiarimenti e “ripassi pratici ed operativi” sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale che ormai ci accompagnano dal mese di marzo.

Cercheremo quindi di analizzarli, mantenendo un quadro unico in modo che si possa fornire una sorta di vademecum operativo.

Come sappiamo il decreto Ristori ha previsto ulteriori 6 settimane con decorrenza dal 15 novembre 2020 andandosi così ad “intrecciare” con le settimane o residue settimane previste dal decreto Agosto che avevamo come termine il 31 dicembre 2020.

Su questa tema, dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori si è dibattuto molto con teorie interpretative che si fondavano sulla parità di trattamento tra i lavoratori e sull’equità sociale, senza però avere la certezza dell’interpretazione normativa o almeno, per come siamo abituati, dall’interpretazione amministrativa da parte dell’INPS. Con la circolare n. 139 l’Istituto ci indica la strada da seguire e fornisce anche alcuni esempi pratici.

Come speravamo, deve essere effettuato un coordinamento tra le due norme del decreto Agosto e del decreto Ristori, con conseguenza che i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi che rientrano in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per i periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Esempio 1 - Azienda che non ha utilizzato le settimane del decreto Agosto

Se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi legati al COVID-19 a far data dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020 (ricordiamo sempre che il decreto Agosto ha decorrenza dal 13 luglio 2020), potrà richiedere le prime 9 settimane ai sensi del decreto Agosto con causale COVID-19 nazionale, senza così dover pagare il contributo addizionale.

Esempio 2 - Azienda che ha già utilizzato tutte le settimane del decreto agosto

Laddove l’azienda abbia già utilizzato tutte le settimane del decreto Agosto, potrà accedere alle 6 settimane previste dal decreto Ristori per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Attenzione

Ricordiamo che i periodi già richiesti ed autorizzati riferiti al decreto Agosto, successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle 6 settimane del decreto Ristori.

Le 6 settimane previste dal decreto Ristori possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo delle 9 settimane del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), purchè lo stesso sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori dai vari D.P.C.M. che dispongono la limitazione o chiusura delle attività economico/produttive.

L’INPS precisa che l’invio delle domande riferite alle 6 settimane potrà essere effettuato a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione delle seconde 9 settimane: pertanto, sarà necessaria un’attenta analisi delle scadenze previste dalla vigente normativa (entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa).

La circolare illustra le percentuali del contributo addizionale che per comodità di seguito sintetizziamo:

- contributo del 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello 2020 inferiore del 20%;

- contributo del 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020;

- nessun contributo: imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% oppure per le imprese appartenenti ai settori previsti dai vari D.P.C.M. a prescindere dalla zona di attività, che hanno richiesto comunque all’istituto l’apposito codice di autorizzazione “4X”.

Nel rispetto dei termini decadenziali previsti, possono accedere ai trattamenti previsti dal decreto Agosto e dal decreto Ristori tutti i lavoratori assunti fino alla data del 9 novembre 2020 (come già precisato entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di riduzione/ sospensione dell’attività lavorativa): pertanto, ad oggi, sono ancora valide tutte le domande che hanno avuto decorrenza dal 1° novembre 2020.

L’Istituto precisa, su conforme parere ministeriale, che sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.

In caso di modificazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2112 c.c. verranno considerati anche i periodi precedentemente richiesti ed utilizzati.

Per le settimane previste dal D.L. n. 137/2020 ovvero le 6 settimane o il minor periodo che si andrà a richiedere è necessario indicare la nuova causale “COVID-19 DL 137”.

Nel caso in cui l’azienda abbia in corso un trattamento di Cigs e che si trovi nella condizione di dover sospendere il trattamento per eventi legati all’emergenza epidemiologica dovrà utilizzare l’apposita causale “COVID-19 DL 137 CIGS”.

I datori interessati dovranno obbligatoriamente comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS, utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020.

L’INPS ricorda la massima attenzione sul requisito dimensionale previsto per l’accesso al Fis e ricorda che durante il trattamento dell’assegno ordinario è erogata dal datore di lavoro la prestazione accessoria degli assegni familiari.

Possono presentare la domanda di assegno ordinario anche quei datori di lavoro che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario (che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso) può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro, con la capienza massima prevista riferita sempre alle 6 settimane previste dal D.L. n. 137/2020.

In merito alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga si ricorda l’obbligatorietà dell’accordo sindacale con le rappresentanze comparativamente più rappresentative per le aziende con più di 5 dipendenti, anche in via telematica.

AI lavoratori interessati dal trattamento di Cigd sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni familiari.

Le aziende plurilocalizzate potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” soltanto nel caso in cui la prima domanda sia stata autorizzata dal Ministero; tutte le altre potranno accedere al trattamento INPS in deroga.

Viene confermata e ribadita l’indicazione del messaggio INPS n. 4484 del 27 novembre 2020

, che aveva “corretto” l’errata indicazione del D.L. n. 137/2020 che prevedeva un termine decadenziale al 30 di novembre 2020.

Pertanto, rimangono confermati i termini previsti, ovvero:

Trasmissione entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo: per il D.L. n. 137/2020 che iniziava il 16 novembre sarà il 31 dicembre 2020)

Il termine è da considerare sempre in riferimento al singolo mese: pertanto, in caso di domande plurimensili (ad esempio, novembre e dicembre), il datore di lavoro può sempre rinviare la domanda non ancora decaduta, ovvero quella il cui termine ancora non è scaduto.

Per quanto attiene i modelli Sr41 ovvero i modelli di pagamento la scadenza rimane invariata.

Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione

Attenzione

Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di poter anticipare il trattamento salariale senza nessuna documentazione comprovante lo stato di difficoltà finanziaria dell’impresa oppure di optare per il pagamento diretto anche con la modalità anticipo 40%.

Circolare INPS 07/12/2020, n. 139

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/12/09/cassa-integrazione-covid-19-inps-chiarisce-presentare-domande

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