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Lavoratori fragili: si può (si deve) fare di più. Soprattutto in tempo di Covid

Tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare di quelli fragili, deve essere l’obiettivo primario del legislatore (e delle imprese) soprattutto al tempo del Covid-19. Un obiettivo che però, ancora oggi, stenta ad essere pienamente realizzato. Tante sono infatti le lacune, alcune delle quali originate dalle norme sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio e sul loro diritto allo svolgimento del lavoro agile. Il monito per tutti è che le leggi a tutela della salute dei lavoratori non rimangano scritte solo sulla carta. Per non diffondere un senso d’impunità tra chi è tenuto a rispettarle e un senso di giustizia negata tra le vittime.

In un mondo che stenta ad uscire dal coronavirus, sono adeguatamente tutelate la sicurezza e la salute dei lavoratori fragili?

Partiamo da due norme del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020): l’art. 83, comma 1, contempla la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio; l’art. 90, comma 1, secondo periodo, riconosce a tali lavoratori il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Molteplici sono i problemi sollevati da queste norme.

Il primo riguarda la loro stessa vigenza. Perché due Ministeri - del lavoro e della salute - nella circolare congiunta n. 13 del 4 settembre 2020, recante “aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili”, sostengono che “il sopraggiunto D.L. 30 luglio 2020 n. 83 non ha prorogato quanto disposto dall'art. 83 D.L. 19 maggio 2020 n. 34”, e, pertanto, “la predetta disposizione cessa di produrre effetti dal 1° agosto 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 4. del menzionato D.L. 30 luglio 2020 n. 83”.

Una tesi non condivisibile. Infatti, l’art. 1, D.L. 30 luglio 2020 n. 83, al comma 3, stabilisce che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020”, però “salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo”. E questo n. 32 annovera, tra “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1”, anche quelli contemplati dall’art. 90, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio: e, cioè, da quella norma in forza della quale “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”. Una norma che induce l’interprete (messo in imbarazzo da un “negligente” legislatore) a desumerne la vigenza del regime di sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 15 ottobre 2020. Anzi, alla luce del successivo art. 1, comma 3, lettera a), D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 convertito nella L. 27 novembre 2020 n. 159, sino al 31 dicembre 2020. E ben si comprende, a questo punto, che, nel testo approvato dal Senato il 6 ottobre 2020, la legge di conversione del decreto Agosto (L. 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), nell’ambito di un art. 37-ter riduttivamente intitolato “Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, senza troppo darlo a vedere, abbia infilato nell’allegato 1 del D.L. n. 83/2020 una voce 16-quater destinata ad evocare appunto l’art. 83 D.L. n. 34/2020 e così a fissarne direttamente la vigenza sino al 31 dicembre 2020.

Secondo problema: le imprese provvedono realmente ad individuare i lavoratori fragili?

Le norme sono chiare. Torniamo all’art. 83, comma 1, D.L. n. 34/2020, e leggiamone il preambolo purtroppo sfuggito a non pochi: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, da quell’articolo, cioè, che, in deroga all’art. 5 Statuto dei Lavoratori, stabilisce nel comma 1 i casi tassativi di sorveglianza sanitaria del medico competente, nel comma 2 sette tipi di visita medica compresi in tale sorveglianza sanitaria, nel comma 4 gli esami integrativi ritenuti necessari dal medico competente, nel comma 6 i giudizi del medico competente sull’idoneità del lavoratore e nel comma 7 il ricorso all’organo di vigilanza avverso tali giudizi. In questa cornice, e segnatamente nel rispetto del principio di tassatività dei casi di sorveglianza sanitaria obbligatoria del medico competente, l’art. 83, comma 1, del decreto Rilancio chiarisce che il COVID-19 rientra tra tali casi. Infatti, dispone che “i datori di lavoro pubblici e privati assicurano” - non, si badi, possono assicurare - “la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio”.

D’altra parte, l’art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, nel disporre che “qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41”, è da leggere ormai alla luce della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 - già recepita dagli artt. 4 del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 e 17 del decreto Ristori bis (D.L. 9 novembre 2020, n. 149) - che classifica la SARSCoV-2 “come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3”, e che  nel sesto considerando sottolinea che “il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica”. Pertanto, sullo stesso fronte del COVID-19, il datore di lavoro risponde penalmente nell’ipotesi di violazione dell’art. 18, comma 1, lett. a), f), g), bb), D.Lgs. n. 81/2008 (rispettivamente nomina del medico competente; vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, ivi compreso l’art. 20, comma 1, lettera i, D.Lgs. n. 81/2008; invio dei lavoratori alle visite mediche e vigilanza sul rispetto degli obblighi del medico competente; vigilanza sull’adibizione dei lavoratori alla mansione soltanto se muniti del giudizio di idoneità). E a scanso di equivoci occorre precisare che, anche in virtù del richiamo onnicomprensivo all’art. 41 D.Lgs. n. 81/2008, l’art. 83, comma 1, D.L. n. 34/2020 così come l’art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, esigono l’attivazione dell’intera gamma delle visite prescritte dall’art. 41, ivi compresa pure, ma non solo, la visita a richiesta del lavoratore.

Anche sotto questo profilo non persuade la circolare congiunta dei Ministeri del lavoro e della salute (n. 13 del 4 settembre 2020), là dove si limita ad indicare alle imprese la strada della visita medica su richiesta. Con il risultato di produrre un’imbarazzante diseguaglianza di trattamento in danno dei lavoratori che non richiedano la visita, magari in quanto all’oscuro della propria fragilità, e di originare, per giunta, un rischio per la salute degli altri lavoratori presenti nei luoghi di lavoro frequentati dai lavoratori fragili non identificati.

Indispensabile è che le leggi a tutela della salute dei lavoratori - primi fra tutti i lavoratori fragili – ove e sino a che non vengano modificate (come potrebbe far prevedere il disegno di legge n. 1833 comunicato alla Presidenza del Senato il 29 maggio 2020), non rimangano scritte sulla carta. Altrimenti, si diffonde un senso d’impunità, l’idea che le regole ci sono, ma che si possono violare senza incorrere in effettive responsabilità. E si diffonde tra le vittime un senso di giustizia negata. Ne daremo conto nella “relazione sull’attuazione pratica” delle direttive sulla sicurezza del lavoro da presentare alla Commissione dell’U.E. a norma dell’art. 17-bis della Direttiva madre 89/391/CEE del 12 giugno 1989?

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2020/12/12/lavoratori-fragili-si-deve-piu-tempo-covid

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