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Quota 100 anche per il 2021: perchè decidere se aderire o meno

Quota 100 continuerà anche per il 2021. Per decidere se aderire a questa opportunità si possono fare diverse valutazioni. Dal punto di vista economico, pur non prevedendosi penalizzazioni né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna), va considerato che l’uscita anticipata dalla “vita attiva” significa accumulare un montante contributivo più basso rispetto a quello che si genererebbe attendendo i requisiti del pensionamento anticipato e, ancor più, della pensione di vecchiaia. Procrastinare il pensionamento significa poi usufruire di coefficienti di trasformazione più favorevoli a età pensionabili “ritardate”.

Quota 100 prosegue anche nel 2021 sulla scia del ciclo triennale di sperimentazione stabilito nella norma istitutiva.

Cederà il testimone dal prossimo anno a una o più soluzioni di flessibilità in uscita, nuove o restilizzate (nel borsino delle possibilità l’APE sociale, sulla base delle voci di corridoio, potrebbe essere “rivisitato e corretto” evolvendo a misura strutturale), che dovranno essere elaborate nell’anno in corso per affiancarsi a pensione di vecchiaia e anticipata.

Va opportunamente sottolineato come nella logica complessiva quota 100 venga considerata anche come strumento per la gestione del turnover aziendale in questo anno che si presenta particolarmente delicato sul fronte occupazionale, in vista del prossimo venir meno del blocco dei licenziamenti.

In tale prospettiva è utile ricordare come nella legge di Bilancio si sia intervenuti nell’ambito del percorso parlamentare sull’isopensione e sul contratto di espansione.

In attesa di verificare il quadro futuro, anche in considerazione di quelle che saranno le evoluzioni politiche è utile rifocalizzare la attenzione sul funzionamento di quota 100 considerando quali siano i principali profili di valutazione da considerare.

Quando si può accedere?

Partendo da un breve riepilogo del “canale” va ricordato che vi si può accedere con almeno 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell’INPS, compresa la Gestione separata) entro il 31 dicembre 2021.

Contrariamente a quanto avviene per la pensione di vecchiaia, per la materiale percezione si prevede il meccanismo della finestra mobile, trimestrale per lavoratori dipendenti privati e autonomi e semestrale per i dipendenti pubblici.

Cumulabilità

È utile ricordare poi, anche ai fini della successiva analisi costi/benefici, che la pensione con quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa. La percezione di eventuali redditi di lavoro comporta, infatti, la sospensione del trattamento pensionistico.

L’unica ipotesi di cumulabilità ammessa è con il reddito da lavoro autonomo occasionale, purché non superi il limite di 5.000 euro lordi annui.

L’incumulabilità si applica fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Successivamente, vale la regola generale della totale cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e autonomo con la pensione.

Chi è escluso da quota 100?

Non possono accedere a quota 100 i lavoratori che si trovino in un programma di esodo nonché:

- il personale militare delle Forze armate;

- il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria;

- il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza.

Fondi di solidarietà bilaterali per anticipare quota 100

É utile anche ricordare il possibile coinvolgimento dei fondi di solidarietà bilaterali.

Le imprese possono infatti anticipare di tre anni l’accesso a quota 100 dei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi grazie all’intervento di tali Enti.

L’assegno è subordinato alla sussistenza di accordi o contratti collettivi, di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedano all'assegno medesimo.

Il Fondo di solidarietà bilaterale eroga l’assegno straordinario al lavoratore durante il periodo di accompagnamento al pensionamento anticipato e paga la contribuzione correlata all’Ente previdenziale.

La parte datoriale deve però preventivamente versare la relativa provvista finanziaria al Fondo di solidarietà, usufruendo della deducibilità del relativo onere dalla base imponibile, ai sensi della normativa vigente.

Per avere un quadro di riferimento completo va anche esaminato il rapporto tra quota 100 e previdenza complementare.

In una lettura incrociata tra i diversi interventi interpretativi della Covip e del Mefop chi accede al pensionamento con tale canale avendo maturato i requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e avendo cessato l’attività per pensionamento anticipato potrà chiedere alternativamente:

- l’erogazione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che sarà erogata dai 62 anni fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia;

- l’erogazione della prestazione in capitale e in rendita secondo le regole previste all’art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 252/2005.

Va in ogni modo evidenziato come, al di là del concreto accesso a quota 100, già la maturazione dei relativi requisiti, così come avviene peraltro anche per le altre forme di pensionamento, legittima l’accesso alla prestazione di previdenza complementare ordinaria da erogarsi in capitale e in rendita in base alle regole vigenti (in questo caso è invece preclusa la richiesta della RITA, per cui il presupposto al momento della richiesta è la cessazione dell’attività lavorativa al momento della attivazione, mentre proprio di recente la Covip ha chiarito che successivamente, anche in fase di percezione della rendita, è possibile attivare un nuovo rapporto di lavoro).

Quali sono i fattori di valutazione nella scelta su “se” accedere a quota 100?

Ragionando in ottica di pianificazione previdenziale vanno considerati come possibili benefici:

- un “recupero” qualitativo in termini di benessere personale;

- di supporto familiare in ottica di silver economy;

- di possibile soft landing in situazioni di eventuale difficoltà lavorativa.

Dal punto di vista economico, pur non prevedendosi dal punto di vista formale alcune penalizzazione né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna), va in ogni modo considerato come per la quota contributiva l’uscita anticipata dalla “vita attiva” significa accumulare un montante contributivo più basso rispetto a quello che si genererebbe attendendo i requisiti del pensionamento anticipato e ancor più della pensione di vecchiaia.

La riduzione è crescente all’aumentare degli anni di anticipo rispetto al requisito ordinario di vecchiaia.

Come beneficio economico va considerato però al contempo che si amplia potenzialmente per il beneficiario di quota 100 il numero di anni di percezione della pensione.

Procrastinare il pensionamento significa poi usufruire di coefficienti di trasformazione più favorevoli a età pensionabili “ritardate”, ricordando come dal 1° gennaio 2021 sono entrati i nuovi coefficienti “aggiornati”, con leggera penalizzazione rispetto a quanto previsto nello scorso anno.

Va ancora valutato in ottica di longevità attiva il non potere porre in essere altre attività lavorative.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2021/01/23/quota-100-2021-decidere-aderire

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