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APE sociale 2021: domande al via, anche per gli anni pregressi

Un altro anno di vita per l’APE sociale. A decretarlo è la legge di Bilancio 2021 che, incrementando i limiti di spesa per la fruizione del beneficio, proroga al 2021 la sperimentazione della misura previdenziale e che prevede l’erogazione di un’indennità mensile ponte corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Nel corso degli anni la platea dei destinatari si è estesa e la procedura per l’accesso all’APE sociale è stata semplificata. L’INPS, con il messaggio n. 62 del 2021, ha comunicato la riattivazione del servizio di invio delle domande.

Prorogata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. A prevederlo è l’art.1, commi 339 e 340, della legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020).

A seguito della proroga – avvenuta mediante modifica della norma istitutiva dell’APE sociale (art. 1, comma 179 della legge n. 232/2016) - vengono incrementati i limiti di spesa per la fruizione del beneficio, che, in base alla modifica operata dalla norma in esame, diventano i seguenti: 411,1 mln di euro per il 2021, 285,1 per il 2022, 169,3 per il 2023, 119,9 per il 2024, 71,5 per il 2025 e 8,9 per il 2026.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (definiti con il dpcm 23 maggio 2017, n. 88) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

La legge di Bilancio 2021 prevede al comma 340, che le disposizioni che semplificano la procedura per l’accesso all’APE sociale (secondo e terzo periodo dell’art. 1, comma 165, della legge n. 205/2017) si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni specificatamente indicate nel corso del 2021.

Il citato comma 165, nel dettaglio, facilita la procedura per l’accesso all’APE sociale, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell’assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal Dpcm 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

In particolare, il secondo periodo del comma 165 stabiliva che i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell’APE sociale nel corso dell’anno 2018 dovevano presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal dpcm 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all’esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l’accesso all’istituto e l’eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie. Applicando in via estensiva la norma, per il 2021, i soggetti che possono usufruire dell’APE sociale possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2021, ovvero (in deroga a quanto previsto dal dpcm 88/2017), entro il 15 luglio 2021. Le domande presentate successivamente a tale data, e comunque non oltre il 30 novembre 2021, sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

Vediamo di seguito, gli aspetti principali della prestazione in argomento.

I potenziali beneficiari dell’indennità APE sociale sono: i dipendenti pubblici e privati, autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione separata, che si trovino nelle seguenti condizioni:

· disoccupati che abbiano finito di percepire, da almeno 3 mesi, la prestazione per la disoccupazione;

· soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave;

· invalidi civili, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;

· dipendenti, che abbiano svolto per almeno 6 anni continuativi almeno una delle attività lavorative definite gravose.

Attività lavorative gravose

a) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni c) conciatori di pelli e di pellicce d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante e) conduttori di mezzi pesanti e camion f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni g) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza h) insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido i) facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati j) personale non qualificato addetto ai servizi di puliziak) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Si ricorda che la legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina dell’APE Sociale, che prevedono:

· per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi;

· estensione della platea dei destinatari relativamente ai beneficiari delle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave e dei lavoratori “gravosi”;

· una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, esclusi i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE Sociale.

Per ottenere l’indennità è necessario che i richiedenti abbiano, al momento della domanda, i seguenti requisiti:

· almeno 63 anni di età;

· almeno 30 anni di anzianità contributiva per chi è disoccupato, invalido o con parenti di 1°grado con disabilità grave oppure 36 anni di anzianità contributiva per chi ha svolto attività gravose, elencate in precedenza;

· non essere titolari di alcuna pensione diretta.

Inoltre, è necessario aver cessato qualunque attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero, ad eccezione dei seguenti casi:

· lavoro dipendente o parasubordinato in cui i relativi redditi non superino 8.000 euro lordi annui;

· lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.

L’indennità non è compatibile con le prestazioni di sostegno al reddito conseguenti allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Quando si verifica il superamento del limite annuo citato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno diviene indebita e sarà oggetto di recupero.

L'indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, qualora sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

L’indennità è pagata in 12 mensilità ed è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.

L’importo non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo e viene corrisposto fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Il beneficio termina in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

L’importo dell’indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata alla data di accesso alla prestazione, nel caso in cui risulti inferiore a 1.500 euro, oppure pari a 1.500 euro, nell’ipotesi in cui la pensione è pari o maggiore di detto importo.

Con il messaggio n. 62 dell’8 gennaio 2021, l’INPS, per dare attuazione alle previsioni di cui all’art.1, commi 339 e 340, della legge di Bilancio 2021, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa, comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.

Quindi, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016.

Inoltre, possono presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

E’ importante ricordare che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2021/01/25/ape-sociale-2021-domande-via-pregressi

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