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CIG Covid-19 e modelli SR41: più tempo per presentare le domande

Grazie ad un emendamento proposto al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, prende corpo la prospettiva concreta di una proroga, al 31 marzo 2021, del termine per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione legati all’emergenza Covid-19 e dei modelli SR41. L’esigenza improcrastinabile di un intervento risolutivo del legislatore era stata portata alla luce dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, proprio a seguito delle difficoltà operative poste dal susseguirsi di provvedimenti d’emergenza che si sono accavallati negli ultimi dodici mesi. Obiettivo dichiarato dell’emendamento è garantire parità di tutela ai lavoratori dipendenti in difficoltà a seguito delle restrizioni imposte dalla gestione dell’attuale emergenza sanitaria.

Ha trovato accoglimento, all’interno del disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2021, la proposta di proroga, al prossimo 31 marzo 2021, del termine per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione legati all’emergenza Covid-19 e per la presentazione dei modelli SR41 necessari al pagamento e al saldo degli stessi.

La richiesta esplicita di introdurre una moratoria generalizzata, è stata avanzata qualche mese fa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che aveva lanciato un sentito grido d’allarme in riferimento alla necessità, per lavoratori e datori di lavoro, di individuare un unico periodo di sostegno al reddito risolutivo dell’incertezza normativa derivata dai numerosi decreti e provvedimenti d’emergenza che si sono susseguiti negli ultimi dodici mesi funestati dalla pandemia Covid-19.

La moratoria richiesta dai Consulenti del Lavoro è derivata dall’esigenza di rendere efficace la norma correttiva introdotta all'art. 13 del decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020), che ha esteso anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) di fruire dei trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Solo in questo modo, come ampiamente messo in luce dai vertici di categoria, è possibile evitare discriminazioni tra lavoratori che erano rimasti esclusi dalla possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali. Da qui l’esigenza improcrastinabile di poter individuare un unico periodo di copertura che potesse risolvere l’incertezza normativa creatasi con i numerosi decreti susseguitisi in questi mesi: è quanto previsto nell’emendamento AC2845, presentato da tutte le forze politiche, al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), attualmente in discussione presso la I Commissione della Camera dei Deputati per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2021.

Una volta ottenuta l’approvazione finale del provvedimento, le aziende potranno predisporre le istanze e trasmettere i modelli SR41 di pagamento per ottenere, presumibilmente già dal mese di marzo 2021, la liquidazione dei trattamenti spettanti ai lavoratori.

Di seguito il riepilogo dei termini di fruizione e dei requisiti di spettanza delle misure di integrazione salariale che si sono susseguite e, talvolta, accavallate negli ultimi 12 mesi di emergenza sanitaria e commesse restrizioni alle attività produttive.

La cassa integrazione per Covid-19 è stata introdotta dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/20, convertito nella l. n. 27/20), nel mese di marzo 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane in riferimento a:

- il trattamento di cassa integrazione ordinaria;

- la cassa integrazione in deroga, per le aziende che non rientrano nelle prestazioni ordinarie;

- assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 per le aziende iscritte.

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/20209) ha previsto la possibilità, esclusivamente per le aziende che avevano già completamente utilizzato le prime 9 settimane di integrazione salariale, di richiederne:

- ulteriori 5, con la medesima causale Covid - 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020;

- ulteriori 4 settimane da utilizzare solo a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica (questa previsione è stata poi eliminata liberalizzando di fatto l’arco temporale di fruizione delle misure di sostegno al reddito).

Decreto Agosto

Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha stabilito che, per periodi intercorrenti tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, le aziende potessero chiedere 9 settimane di ammortizzatore sociale, prorogabili di altrettante 9 settimane qualora il precedente periodo sia stato interamente autorizzato.

Il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di lavoro con causale Covid-19.

Le nuove 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Il successivo decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale a tutti i dipendenti in forza alla data del 9 novembre 2020.

La legge di conversione (l. n. 176/2020) del primo decreto Ristori incorpora anche le disposizioni dei decreti Ristori bis, ter e quater (nn. 149, 154 e 157).

Possono fruire degli ammortizzatori sociali previsti dai commi da 299 a 314 dell’art. 1 della l. n. 178/2020, i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021 per un periodo pari al massimo a 12 settimane da fruire:

- entro il 31 marzo per la Cig ordinaria;

- entro il 30 giugno per FIS e CIG in deroga.

- Cassa integrazione per imprese strategiche e crisi aziendali: le misure della legge di Bilancio 2021

- Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali COVID: cosa cambia per i datori di lavoro

Fonte normativa Durata Lavoratori Arco temporale
Decreto Cura Italia 9 settimane In forza al 23 febbraio 2020 Dal 23 febbraio al 31 agosto 2020
Decreto Rilancio 5 + 4 settimane In forza al 25 marzo 2020 Dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020
Decreto Agosto 9 + 9 settimane Anche assunti dopo il 13 luglio 2020. Entro il 31 dicembre 2020
Decreto Ristori e bis 6 settimane In forza al 9 novembre 2020 Dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 (novità del decreto Ristori per imprese che hanno esaurito la CIG e che sono interessate dal DPCM del 24 ottobre)
Legge di Bilancio 2021 12 settimane Assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 1° gennaio 2021. CIG: Dall’1 gennaio al 31 marzo 2021 ASO e CIGD: dall’1 gennaio al 3° giugno 2021

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/02/cig-covid-19-modelli-sr41-tempo-presentare-domande

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