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Risoluzione a seguito di accordo collettivo e revoca del licenziamento: gli obblighi contributivi

Nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e di revoca del licenziamento, i datori di lavoro sono tenuti al versamento rispettivamente del ticket di licenziamento e delle quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale, al Fondo di Tesoreria. Sono questi gli obblighi contributivi specificati dall’INPS nel messaggio n. 528 del 2020.

Nel messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021 l’INPS analizza adempimenti e versamenti contributivi da parte dei datori di lavoro nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e di revoca del licenziamento.

- L’interruzione del rapporto di lavoro, quindi, interviene a seguito di una risoluzione consensuale stipulata con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro si produce soltanto per i lavoratori che aderiscono all’accordo. Tenuto conto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NaspI, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento. Ciò in quanto i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NaspI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

- Nel secondo caso in cui il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento, deve versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale. A seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni UniEmens/vig.

INPS, messaggio 05/02/2021, n. 528

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/06/risoluzione-accordo-collettivo-revoca-licenziamento-obblighi-contributivi

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