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Autonomi e professionisti: indennità, esoneri contributivi e cassa integrazione

Il 2020 è stato un anno segnato dagli effetti economici della pandemia da Covid-19. Il legislatore ha previsto indennità una tantum rivolte, in parte, anche ai lavoratori autonomi che, con innegabili difficoltà, hanno dovuto fare i conti con le misure restrittive riducendo o addirittura cessando l’attività produttiva. Anche per il 2021, seppure con maggiore programmazione ed organicità, sono stati approntati strumenti di tutela e di sostegno al reddito di autonomi e professionisti che si sostanziano nel riconoscimento di esoneri contributivi e di specifiche integrazioni salariali. Quali sono in dettaglio le misure introdotte?

L’emergenza sanitaria derivata dalla pandemia Covid-19, che ormai da un anno caratterizza la realtà quotidiana del Paese, ha comportato l’adozione da parte del Governo di una serie di provvedimenti volti a sostenere le imprese e i lavoratori.

Le misure adottate (dal Cura Italia, dal decreto Rilancio e dal decreto Agosto) con particolare riferimento ai lavoratori autonomi hanno introdotto una serie di strumenti di tutela consistenti in linea di massima in indennità una tantum erogate nei mesi di blocco o restrizione delle attività. Con il decreto Ristori e la legge di Bilancio 2021 invece sono state previste ulteriori misure che prevedono un parziale esonero contributivo e uno speciale trattamento di cassa integrazione.

Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) ha previsto un indennizzo di 600 euro, per il mese di marzo, in favore di: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Il medesimo provvedimento ha inoltre istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori anche autonomi che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività produttiva e non sono pensionati né lavoratori subordinati. Il Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2020, è stato rivolto ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria:

· che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata "limitata dai provvedimenti restrittivi" adottati per fare fronte all'emergenza epidemiologica;

· che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo compreso fra 35.000 e 50.000 euro che abbiano o cessato, ridotto, o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (riduzione pari o superiore al 33% del reddito del primo trimestre del 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019);

· iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020, privi, per l'anno di imposta 2018, di un reddito derivante dall'esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro.

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020) ha riproposto per il mese di aprile 2020 l’indennizzo già previsto per il mese precedente e ne ha aumentato l’importo a 1.000 euro per il mese di maggio.

Beneficiari sono stati i liberi professionisti titolari di partita IVA, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’indennità viene riconosciuta anche ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro all’entrata in vigore del decreto.

Il Decreto Agosto (D.L n. 104/202 convertito in legge n. 126/2020) ha introdotto, in favore dei lavoratori autonomi, una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. Beneficiari tra i lavoratori autonomi sono stati:

· i lavoratori occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, codice civile, e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020;

· gli incaricati alle vendite a domicilio a condizione che possiedano un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, in possesso di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata;

· gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Il beneficio spetta anche ai lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Inoltre, hanno potuto presentare alle Casse private istanza i professionisti iscritti ad albi e ordini, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.

Il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020) ha disposto una indennità onnicomprensiva una tantum dell'importo di 1.000 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi:

- lavoratori autonomi occasionali;

- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

- lavoratori dello spettacolo.

Una delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento con la legge di Bilancio 2021 è la Cassa integrazione per lavoratori autonomi (ISCRO), che spetta a tutti i lavoratori autonomi che hanno subito perdite di fatturato pari ad almeno il 50% rispetto ai 3 anni precedenti la domanda. Sono esclusi a priori i lavoratori che hanno un reddito superiore a 8.145 euro.

I beneficiari hanno diritto a ricevere per 6 mesi un assegno mensile che va da un minimo di 250 euro a 800 euro massimo. Più precisamente l’importo erogabile dall’INPS è pari al 25% di quanto percepito l’anno precedente, e spetta a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Non è previsto alcun accreditamento di contribuzione figurativa ai fini previdenziali.

I requisiti per accedere all’ISCRO, oltre a quello di dimostrare il calo di fatturato e il limite di reddito annuo sono quelli di non:

· essere titolari di altri trattamenti pensionistici;

· essere assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;

· percepire il reddito di cittadinanza;

· essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori;

· possedere una partita IVA attiva da almeno 4 anni.

L’eventuale cessazione della partita IVA durante l’erogazione dell’indennità ISCRO comporta l’immediata cessazione della stessa.

La domanda ISCRO deve essere presentata all’INPS esclusivamente online, solo una volta nell’arco del triennio 2021-2023, entro il 31 ottobre di ogni anno. Il beneficio vale per 6 mesi continuativi e non comporta accredito figurativo di contributi.

La legge di Bilancio 2021, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, ha istituito il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33%;

- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori sanitari assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Aiuti ai lavoratori autonomi per COVID-19 – Quadro generale

Misure Covid-19 autonomiArco temporale di applicazioneProvvedimentoScadenza domanda
Indennità una tantumMarzo 2021Cura ItaliaDecorsa
Indennità una tantumAprile – maggio 2021Decreto RilancioDecorsa
Indennità una tantumGiugno 2021Decreto AgostoDecorsa (15 dicembre 2020)
Indennità una tantumOttobre - dicembre 2021Decreto RistoriDecorsa (15 dicembre 2020)
ISCRO2021-2023 max 6 mesiLegge di Bilancio 202131 ottobre dell’anno di domanda
Esonero contributivo parziale2021Legge di Bilancio 2021Da definire

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2021/02/11/autonomi-professionisti-indennita-esoneri-contributivi-cassa-integrazione

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