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Fondo nuove competenze: accordi collettivi e domande entro il 30 giugno

Due importanti novità per i datori di lavoro interessati ad accedere al Fondo Nuove Competenze e ad ottenere il rimborso del costo delle ore di lavoro destinate a percorsi formativi. Entro il 30 giugno 2021 devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori; entro la stessa data devono essere presentate all'ANPAL le domande di accesso al Fondo. È quanto prevede il decreto interministeriale del 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle finanze. Con quali benefici effettivi per i datori di lavoro?

Imprese e professionisti che intendono ricorrere al Fondo Nuove Competenze per ottenere il finanziamento di percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di nuove o maggiori competenze da parte del proprio personale hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per concludere gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro e inviare le domande di contributo. 

La doppia importante novità arriva dal decreto del 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze che modifica il precedente decreto del 9 ottobre 2020.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa cambia e cosa devono fare i datori di lavoro intenzionati a chiedere i contributi finanziari erogati dal Fondo Nuove Competenze.

Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito dal decreto Rilancio (art. 88, D.L. n. 34/2020), successivamente modificato dal decreto Agosto (art. 4, D.L. n. 104/2020) e disciplinato dal decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, modificato e integrato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2021

ANPAL ha approvato l’Avviso pubblico contenente le indicazioni operative con determina n. 461 del 4 novembre 2020, ma si attendono nuove istruzioni per dare attuazione alle diverse disposizioni del decreto appena pubblicato.

La dotazione del Fondo è stata portata a 730 milioni di euro, rispetto ai 230 iniziali.

Il datore di lavoro privato interessato a chiedere l'intervento del Fondo deve innanzitutto stipulare un accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro. 

L'accordo, stipulabile a livello aziendale o territoriale, deve essere sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.

L'ANPAL, con una recente FAQ (n. 18 - Presentazione della domanda) pubblicata sul sito istituzionale, ha chiarito che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia erga omnes, anche da una sola organizzazione sindacale, purché sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale. 

In considerazione dell'attuale periodo di emergenza sanitaria, la condivisione dell’accordo sindacale può essere effettuata anche a distanza, in modalità telematica, tramite e-mail che rechino il dominio dell’OO.SS. o il dominio dell'azienda con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno (FAQ n. 22 - Presentazione della domanda).

La responsabilità sul possesso effettivo del requisito di maggiore rappresentatività resta sempre in capo all'azienda che presenta domanda al FNC e all’organizzazione sindacale che sottoscrive l’accordo collettivo.

Per la redazione degli accordi non è necessario adottare uno specifico format purché siano conformi a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020, dall’art. 4 del D.L. n. 104/2020 e dall’art. 3 del Decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1 del decreto 22 gennaio 2021.

Più nel dettaglio, gli accordi collettivi:

1. devono necessariamente prevedere i progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (nel limite massimo di 250 per ogni lavoratore), nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;

2. devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;

3. possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

Possono accedere al Fondo tutti i datori di lavoro privati, compresi i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti purchè sottoscrivano, entro il nuovo termine del 30 giugno, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro di cui sopra.

Destinatari degli interventi formativi possono essere tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione a prescindere dall’inquadramento contrattuale (di conseguenza, anche i dirigenti).

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250.

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nei progetti e copre la retribuzione più i contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano i tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR e il premio di produzione.

Nota beneL'ANPAL (FAQ n. 1 progetto formativo e soggetti erogatori) chiarisce che oggetto di rimborso sono le ore impiegate per la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non il costo delle attività di formazione (docenti, tutor, aule).

Il decreto interministeriale 22 gennaio 2021 conferma che possono essere soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente , sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'istruzione per Adulti-CPIA, gli istituti tecnici superiori, centri di ricerca accreditatati dal Ministero dell'istruzione.

Si ricorda che la formazione può essere resa anche a distanza (FAQ 18 - progetto formativo e soggetti erogatori), modalità da preferire nell'attuale periodo emergenziale a condizione che permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti la che formazione svolta sia coerente con quella prevista dal Progetto Formativo.

La formazione può essere erogata anche direttamente dall’impresa che ha presentato la domanda di contributo, se previsto dall'accordo collettivo e svolta in modalità training on the job purché:

- sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di questa ultimo;

- le ore destinate al training on the job siano funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, verificabili ai fini ell’attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 13/2013.

Anche nel caso in cui la formazione sia svolta da parte dell’impresa, dovranno essere rilasciare le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.

L’attività di formazione può essere avviata solo dopo l’approvazione della domanda presentata dal datore di lavoro all'ANPAL.

Le domande di accesso al Fondo nuovo competenze devono essere presentate all'ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021. Ciò al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione di spesa entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che dallo scorso 18 gennaio ANPAL ha rilasciato il servizio "Fondo nuove competenze" per la presentazione online delle domande di accesso al Fondo in sostituzione della procedura via pec, disponibile all’indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/. Per accedere alla piattaforma è richiesta l'identità SPID.

Le domande di contributo possono essere presentate per singola azienda o cumulativamente dal legale rappresentante, o da un suo delegato, della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Il decreto interministeriale 22 gennaio 2021, a modifica dell'art. 5 del decreto attuativo del 9 ottobre 2020, prevede che a ogni istanza di contributo riferito alla quota di retribuzione e contribuzione orario oggetto di rimodulazione sia allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.

Il rimborso dovuto al datore di lavoro viene quantificato e autorizzato da ANPAL e il pagamento è effettuato da INPS sull'IBAN indicato dall'azienda con le seguenti percentuali:

- 70% a titolo di anticipazione;

- 30% a saldo.

I datori di lavoro possono avanzare specifica richiesta del saldo solo nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

La domanda di saldo deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza di contributo.

Si ricorda che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, devono essere obbligatoriamente corredate da attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze. 

Le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL, termine elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. 

I termini di 90 e 120 giorni non sono di natura perentoria e pertanto, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL. 

Resta da fare una considerazione finale. Al beneficio connesso al maggior termine del 30 giugno 2021(dal 31 dicembre 2020 previsto inizialmente) per la stipula degli accordi collettivi fa da contraltare la previsione di un termine perentorio per la presentazione dell'istanza (non previsto nella precedente edizione).

Inoltre, la circostanza che le due date coincidano limita l'ambito temporale di azione per i datori di lavoro che, dovendo allegare all'istanza di contributo anche l'accordo collettivo, si vedranno costretti a stipulare gli accordi con discreto anticipo rispetto al maggior termine fissato al 30 giugno.

Fondo nuove competenze: nuovi termini

AttivitàTerminePerentorietà
Conclusione accordo collettivo30 giugno 2021
Domanda di contributo30 giugno 2021
Conclusione attività di sviluppo delle competenze90/120 giorni dall'approvazione della domandaNo

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/15/fondo-nuove-competenze-accordi-collettivi-domande-entro-30-giugno

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