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Nuova definizione di default: Conseguenze per i clienti delle banche

Dal 1° gennaio 2021 tutte le banche e gli intermediari finanziari, applicano i nuovi criteri per la classificazione in default dei propri crediti e dei relativi debitori, introdotto da Regolamento UE n. 575/2013.

La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche devono classificare i clienti a fini prudenziali; si tratta, in sostanza, di un inadempimento rilevante del debitore, che comporta l’adozione di procedure e valutazioni da cui derivano: l’aumento dell’importo del capitale di vigilanza da accantonare; l’incremento del costo delle linee di credito; restrizioni nella concessione o rinnovo dei fidi.

In particolare, ai sensi dell’articolo 178, Regolamento 575/2013 si realizza una situazione di default se:

a) il debitore è in arretrato di oltre 90 giorni rispetto a una esposizione debitoria (per capitale, interessi e commissioni) nei confronti dell’intermediario – situazione che può essere definita “oggettiva”;
b) se la banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie; giudica cioè probabile l’inadempimento del proprio cliente – UTP unlikely to pay – situazione che può essere definita “soggettiva”.

Fin qui, nulla di nuovo rispetto al passato.

Ciò che invece viene modificato in maniera significativa, dal 1° gennaio 2021 è la soglia di rilevanza quantitativa dell’esposizione in arretrato, nel senso che ora devono essere soddisfatte congiuntamente, due condizioni:

  • una, relativa, pari all’1% dell’esposizione complessiva del debitore verso la banca;
  • una, assoluta, pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le altre esposizioni; per esposizioni verso PMI di valore inferiore a 1 milione di euro, si applica la soglia di 100 euro.

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto, oltre il quale il debitore è considerato in stato di default.

Rimane la discrezionalità della banca nella valutazione delle “inadempienze probabili”, anche se le linee guida dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) hanno cercato di armonizzare tale discrezionalità, individuando una serie di “fattori di innesco”, quali ad esempio:

  • la cessione della posizione creditizia con una perdita superiore al 5%
  • la concessione di moratorie, dilazioni o sconti ai debitori in situazione di difficoltà attuale o prospettica con una perdita superiore al 1% - forbearance (tolleranza)
  • il ricorso a procedure concorsuali
  • la perdita di fonti di reddito
  • significativi ritardi nel pagamento di altri creditori

Occorre considerare il fatto che la classificazione a UTP non è segnalata in Centrale Rischi e, quindi, molti imprenditori potrebbero ignorarla. Si evidenzia, inoltre, che in base alle linee guida dell’EBA del 2/4/2020, le misure straordinarie disposte per fronteggiare la crisi da Covid-19, quali le moratorie di legge e le garanzie pubbliche, non comportano il riconoscimento di una forbearance.

Altro elemento di novità è rappresentato dalla circostanza che non sono più ammissibili compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca; questo significa che l’intermediario finanziario deve classificare il cliente come in default, anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Resta valido il principio che il default di una singola posizione comporta il default di tutte le posizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca.

Nuovo invece è il c.d. “effetto contagio”, che consiste nella circostanza che le banche devono censire le connessioni economiche e giuridiche tra i propri clienti, in modo da verificare i casi in cui il default di una impresa può riflettersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore a essa connesso.

Graficamente, quanto più sopra esposto può essere così riassunto:

Example of bad variable names

* Le persone fisiche e le pmi, che hanno esposizioni verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a un milione di euro, sono considerate in default quando la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti alla banca/gruppo è superiore a 100 euro.

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

La Banca d’Italia ha tuttavia suggerito alle banche di fornire informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina.

Lo sconfinamento, come dice il termine, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o rispetto al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce). Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento; si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.

La definizione di "sofferenze" non viene toccata dalle nuove regole europee sul default; le banche segnalano un cliente come "sofferenza" solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che la banca abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia; uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti, per somme anche solo di 100 euro, non dà automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l'intero sistema bancario.

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Studio Associato Marchetti

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