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Autoliquidazione INAIL 2020/2021: versamento dei premi entro il 16 febbraio

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve effettuare il pagamento del premio INAIL riferito all’autoliquidazione 2020/2021, in unica soluzione o rateizzando l’importo dovuto fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, cui saranno applicati gli interessi legali. L’eventuale opzione per la rateazione del premio deve essere indicata nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 1° marzo 2021. Il versamento va effettuato con il modello F24 o F24 EP (Enti Pubblici) per enti ed organismi pubblici.

Scade il 16 febbraio 2021 il termine per il versamento del premio INAIL dovuto a titolo di acconto sulle retribuzioni erogate nel 2020 e in acconto sul 2021. Entro tale termine datori di lavoro, gli artigiani o altre categorie di soggetti assicurati devono procedere al calcolo in autoliquidazione del premio e decidere se versarlo in unica soluzione o a rate.

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro, in particolare, deve:

- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente;

- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;

- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.

Il contribuente può optare per il pagamento premio annuale di autoliquidazione in 4 rate trimestrali, indicandolo nella dichiarazione delle retribuzioni.

Le scadenze di pagamento, in questo caso, sono così rideterminate:

- 16 febbraio 2021, con coefficiente di interessi pari a zero;

- 17 maggio 2021, con scadenza 16 maggio 2021, e coefficiente di interessi pari a 0,00143863;

- 20 agosto 2021, con scadenza 16 agosto 2021, e coefficiente di interessi pari a 0,00292575;

- 16 novembre 2021, con coefficiente di interessi pari a 0,00441288.

Entro il 1° marzo 2021 il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni, per via telematica. In essa deve anche essere indicata l’eventuale opzione per il pagamento in 4 rate del premio autoliquidato.

Si ricorda che il datore di lavoro può utilizzare il saldo finale di autoliquidazione a credito, per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.

Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

La legge di Bilancio 2021 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/16/autoliquidazione-inail-2020-2021-versamento-premi-entro-16-febbraio

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