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INAIL: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE MODELLO OT23 2021

- Art. 23 D.I. del 27.02.2019 “Modalità di applicazione delle tariffe dei premi Inail” -

- Istruzione operativa Nota Inail n. 8438 del 9 luglio 2020

FAQ aggiornamento del 23.12.2020

L’articolo 23 delle nuove modalità tariffarie approvate con Decreto Interministeriale del 27/02/2019 prevede una riduzione del tasso medio di tariffa denominata “OT23” - per le aziende che abbiano effettuato, nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

L’azienda che intende richiedere la riduzione prevista, deve presentare, entro il 1° marzo 2021, specifica istanza telematica con il “Modulo di Domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione ANNO 2021”, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

Il modello OT23 per l’anno 2021 è stato modificato rispetto a quello del 2020 allo scopo di:

- eliminare gli interventi meno significativi;

- limitare il contenzioso amministrativo, eliminando gli interventi sui quali vi erano maggiori dubbi e accompagnando la riscrittura del questionario con un maggior approfondimento delle istruzioni per la redazione della documentazione.

Gli interventi sono, ora, riorganizzati in sei sezioni, così articolate:

A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto

A-3: Sicurezza macchine e trattori

A-4: Prevenzione del rischio elettrico

A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto

B: Prevenzione del rischio stradale

C: Prevenzione delle malattie professionali

C-1: Prevenzione del rischio rumore

C-2: Prevenzione del rischio chimico

C-3: Prevenzione del rischio radon

C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici

C-4: Promozione della salute

D: Formazione, addestramento, informazione

E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

F: Gestione delle emergenze e DPI

PRINCIPALI NOVITA’

Viene meno la condizione imposta nei modelli precedenti, secondo la quale determinati interventi dovevano risultare attuati su tutte le PAT dell’azienda. Gli interventi, possono, ora, essere realizzati su una o più PAT dell’azienda.

Esclusivamente per la sezione “E” (Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative) è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell’azienda nel suo complesso.

PLURIENNALITA’

Nel nuovo modello è stato ampliato il novero degli interventi a valenza pluriennale, attivati nell’anno 2020 o precedenti e che hanno rilevanza per più periodi, purché se ne dimostri la continuità di attuazione.

Gli interventi con valenza pluriennale sono ora contrassegnati con la lettera “P”.

In caso di attuazione di tali interventi, il Modulo deve essere ripresentato ogni anno con idonea documentazione probante, da cui risulti non soltanto la realizzazione degli interventi stessi, ma anche il mantenimento e la continuità di attuazione nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

PUNTEGGIO

Ad ogni intervento effettuato, viene attribuito un punteggio e per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il punteggio viene calcolato per ciascuna PAT e, quindi, sarà necessario raggiungere i 100 punti in riferimento alla singola PAT.

Per gli interventi della sezione “E”, che ricordiamo devono essere realizzati su tutte le PAT dell’azienda, il punteggio si intende conseguito per ognuna di esse.

Se all’interno di una PAT sono presenti più voci, appartenenti a diversi settori produttivi, prevale il settore produttivo a cui è assegnato un punteggio maggiore.

Per alcuni interventi, viene prevista la possibilità di un bonus pari a 10 punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato sul modulo, applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso.

DOCUMENTAZIONE

L’INAIL indica nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione ritenuta idonea a provare l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Pena l’inammissibilità, entro il 1’ marzo 2021, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.

La documentazione che l’azienda intende fornire deve riportare la data e la firma.

Laddove si parla di “procedure”, si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione o attività, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. In riferimento ad una procedura, oltre alla data e alla firma, è necessario la presenza di:

• contenuti congruenti con l’oggetto dell’intervento;

• evidenze documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

L’azienda per poter accedere al beneficio, deve essere:

- in possesso della regolarità contributiva ed assicurativa al momento di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda. Si precisa che il provvedimento di riconoscimento della riduzione viene adottato entro 120 giorni dall’invio della domanda.

- in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza sul lavoro, con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2020.

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione viene applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione viene determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio, come dalla seguente tabella:

Example of bad variable names

La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in misura uguale a tutte le voci della PAT.

NUOVI INTERVENTI DI MAGGIOR RILEVANZA

L’INAIL ha inserito nel modulo OT23, una serie di nuovi interventi, che riportiamo di seguito:

• A-1.1, A-1.2, A-1.3, A-1.4 (ambienti confinati -pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, condutture, caldaie etc.): gli infortuni negli ambienti confinati costituiscono eventi di particolare gravità in quanto coinvolgono spesso, oltre al primo lavoratore che subisce l’infortunio, i colleghi che intervengono per il suo soccorso senza seguire procedure sicure di recupero dell’infortunato. Con i nuovi interventi inseriti, che si affiancano all’intervento A-1.5 già presente, che ha subito alcune modifiche minori, si è inteso porre l’attenzione sulla necessità sia di identificare prontamente gli ambienti a rischio, sia di intervenire con modalità sicure nel salvataggio e recupero dell’infortunato;

• A-2.2 (cadute dall’alto): per la prevenzione delle cadute dall’alto, il precedente modulo di domanda di riduzione del tasso per prevenzione già comprendeva un intervento relativo all’installazione di ancoraggi fissi sulle coperture; a questo è stato aggiunto un intervento per la prevenzione del rischio di caduta dalle scale che rappresenta una casistica abbastanza frequente;

• A-3.4, A-3.5, A-3.6, A-3.7 (sicurezza macchine e trattori): agli interventi già presenti per tale area prevenzionale, che hanno subito minime modifiche, sono stati aggiunti 4 ulteriori interventi volti a prevenire i rischi connessi rispettivamente al riavvio non previsto della macchina durante le operazioni di manutenzione, pulizia, ecc, alla ridotta visibilità per le macchine operatrici semoventi, all’uscita delle macchine semoventi dalle zone loro dedicate, al ribaltamento dei trattori;

• A.5-1 (prevenzione del rischio da punture di imenotteri): la sottosezione relativa al rischio di punture da insetto, e nello specifico l’intervento A-5.1, completa la sezione relativa alla prevenzione degli infortuni mortali non stradali. Il nuovo intervento è volto alla gestione delle situazioni che possono comportare il rischio di shock anafilattico conseguente alle punture di imenotteri (api, vespe, ecc.). SI tratta di un’eventualità non remota che interessa tutti coloro che operano all’aperto, ma anche lavoratori che intervengono su edifici, murature, ecc.;

• B-10 (sicurezza stradale – test alcolemici): nella sezione relativa agli infortuni stradali, nella quale sono confluiti i numerosi interventi già presenti nel modulo precedente, è stato inserito un nuovo intervento volto a incoraggiare le aziende ad adottare sistemi di controllo della sobrietà dei lavoratori, prima che essi si mettano alla guida dei mezzi aziendali;

• C-2.2 (prevenzione del rischio chimico) per la riduzione del rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, che prevede l’installazione di “sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione dell’esposizione ad agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro”;

• C-4 (prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici), che comprende una serie di interventi volti a limitare le patologie muscolo scheletriche, anche fornendo al lavoratore un piano personalizzato di aiuto alla prevenzione delle patologie stesse.

DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

In presenza dei requisiti richiesti, la domanda di riduzione viene accolta, salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede di istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

VERIFICA ED ANNULLAMENTO

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione in precedenza concessa ed alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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