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Cassa integrazione 2021: l’INPS spiega le novità e come presentare domanda

Con la circolare n. 28 del 2021, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’applicazione degli interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti dalla legge di Bilancio 2021. Le domande di Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario possono essere presentate per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di 12 settimane con la nuova causale “Covid - 19 L. 178/20”. Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

Emanata la circolare INPS sulle novità contenute nella legge di Bilancio 2021 in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, pubblicata in nottata, fornisce il quadro delle nuove misure di sostegno approntate dal legislatore per i datori di lavoro che sospendono, riducono o addirittura cessano l’attività lavorativa a causa del Covid-19.

L’INPS ricorda che vengono prorogate:

- per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa, la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;

- per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto – nel periodo 2018/2020 - dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72;

- per il biennio 2021-2022 – la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015.

Rifinanziate inoltre le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall’articolo 44, comma 7, del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Viene previsto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO).

Tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

La nuova disciplina, però per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti nel seguente modo.

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Per le domande inerenti alle 12 settimane tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “Covid - 19 L. 178/20”. Relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, l’INPS rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021.

Prevista la concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Le domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di cassa integrazione speciale operai agricoli è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

INPS, circolare 17/02/2021, n. 28

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/18/cassa-integrazione-2021-inps-spiega-novita-presentare-domanda

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