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Soci di cooperativa: riconoscimento dei requisiti per l’iscrizione nella Gestione previdenziale speciale artigiani

Con la circolare n. 29 del 2021, l’INPS interviene a specificare i requisiti sussistendo i quali è ammessa la tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana. L’Istituto, in particolare, chiarisce che la previsione negoziale di base deve in ogni caso trovare riscontro nelle modalità di esecuzione in concreto della prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa. E’ in corso di rilascio una procedura di automazione della procedura di iscrizione di tali soggetti alla gestione di pertinenza.

L’INPS, nella circolare n. 29 del 17 febbraio 2021, fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.

L’attività dell’impresa artigiana può infatti svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata: il prestatore d’opera socio di una società cooperativa può essere qualificato come artigiano, con iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Inoltre, tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Il regolamento della cooperativa deve riportare la tipologia dei diversi rapporti di lavoro attraverso i quali la cooperativa intende conseguire lo scopo sociale. In particolare, devono essere indicate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato, e vi deve essere un richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

La qualificazione adottata come artigiano nel contratto, in conformità al regolamento, non può prevalere su quella che deriva dall’osservazione della realtà effettuale, dovendo la previsione negoziale trovare riscontro nelle modalità di esecuzione in concreto della prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa.

In attesa della implementazione di una nuova procedura utile alla lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione alla Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane, le strutture territoriali possono procedere, nel caso in cui risulti un contenzioso giudiziario in corso e il socio lavoratore non dovesse risultare assicurato per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) o nella Gestione separata, con la validazione o la trasmissione manuale delle delibere in questione, al fine di aprire una posizione assicurativa in capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane. Nel caso di soci lavoratori assicurati per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel FPLD o nella Gestione separata, i provvedimenti di modifica della Gestione previdenziale degli stessi con il passaggio nella Gestione speciale autonoma degli artigiani avranno effetto a partire dal mese di marzo 2021.

INPS, circolare 17/02/2021, n. 29

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2021/02/18/soci-cooperativa-riconoscimento-requisiti-iscrizione-gestione-previdenziale-speciale-artigiani

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