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Cassa integrazione Covid-19, domande e SR41: moratoria limitata al 2020

Novità per la Cassa integrazione Covid-19. Passa il vaglio delle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati l’emendamento proposto al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe, volto a concedere una proroga, al 31 marzo 2021, del termine per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione legati all’emergenza Covid-19 e dei modelli SR41. La previsione di favore, caldeggiata dai Consulenti del Lavoro, appare però caratterizzata da una minore efficacia in quanto limitata unicamente alle domande di intervento e ai modelli di pagamento diretto con scadenza nel 2020.

Prosegue presso la Camera dei deputati l’iter del decreto Milleproroghe, che dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo 2021, dopo la definitiva approvazione da parte del Senato.

Il testo è atteso in assemblea oggi 22 febbraio per l'approvazione in prima lettura, poi dovrà passare al Senato.

In Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera è stato approvato un emendamento al provvedimento che sposta al 31 marzo 2021 "i termini di decadenza per l'invio delle domande di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid e i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi comunque scaduti entro il 31 dicembre 2020".

La disposizione, nella sua attuale formulazione, prevede dunque che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, siano differiti al 31 marzo 2021, attraverso uno stanziamento di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Pare dunque divenire inconsistente la prospettiva di una moratoria generalizzata per i termini di presentazione delle richieste emergenziali.

La proroga al prossimo 31 marzo 2021 contenuta nell’emendamento approvato nelle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Bilancio riguarda:

- il termine per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza Covid-19;

- il termine di presentazione dei modelli SR41 necessari al pagamento e al saldo degli stessi.

La richiesta esplicita di introdurre una moratoria generalizzata, era stata avanzata qualche mese fa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che aveva lanciato un sentito grido d’allarme in riferimento alla necessità, per lavoratori e datori di lavoro, di individuare un unico periodo di sostegno al reddito risolutivo dell’incertezza normativa derivata dai numerosi decreti e provvedimenti d’emergenza che si sono susseguiti negli ultimi dodici mesi funestati dalla pandemia Covid-19.

Si tratta di una proroga caldeggiata con particolare veemenza poiché, come ricordato proprio dall’INPS anche nella circolare n. 28 del 2021, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Stando al tenore letterale dell’emendamento approvato, le richieste sostenute dai Consulenti del lavoro parrebbero essere state dunque disattese e il termine di decadenza per la presentazione delle domande di Cassa integrazione, CISOA e assegno ordinario introdotte dalla legge di Bilancio 2021, decorrente dal mese di gennaio di quest’anno, resta confermato al 28 febbraio 2021.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di cassa integrazione speciale operai agricoli è infatti fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

Tale termine decadenziale, come chiarito dall’INPS nella circolare n. 28 del 2021, non vale in modo assoluto, ma unicamente con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

Con riferimento alla trasmissione di tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati), il termine resta fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda, pena lo spostamento degli oneri retributivi e contributivi in carico ai datori di lavoro.

Alla luce di quanto previsto dal testo emendato pare dunque che, ad essere oggetto di proroga dei termini di presentazione delle istanze saranno:

- le misure di integrazione salariale per Covid-19 introdotte dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/20, convertito nella l. n. 27/20), nel mese di marzo 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane;

- le successive misure di integrazione salariale previste dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/20209), esclusivamente per le aziende che avevano già completamente utilizzato le prime 9 settimane di integrazione salariale, per ulteriori 9 settimane.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/22/cassa-integrazione-covid-19-domande-sr41-moratoria-limitata-2020

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