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Indennità autonomi Covid-19: criteri per il riesame delle domande rigettate

Con il messaggio n. 734 del 2021, l’INPS fornisce le modalità procedurali e alcune indicazioni operative utili alla proposizione e gestione del riesame delle istanze di rigetto delle domande per la concessione dell’indennità onnicomprensiva Covid-19 introdotte dalla disciplina emergenziale in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e dipendenti precari o stagionali. L’Istituto chiarisce, in particolare, i termini di riferimento per la valutazione dei requisiti di base richiesti dalla norma per l’erogazione delle indennità.

L’INPS, con il messaggio n. 734 del 19 febbraio 2021 interviene riguardo il riesame delle istanze di concessione dell’indennità onnicomprensiva Covid-19, pari a 1.000 euro ciascuna, spettante lavoratori autonomi, precari e stagionali, in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto Ristori.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire un’istruttoria centralizzata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le motivazioni delle reiezioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, a decorrere dal 19 febbraio 2021 o dalla data di notifica della reiezione, se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione:

- attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

- tramite mail all’indirizzo riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

L’Istituto fornisce inoltre alcuni chiarimenti sulle indicazioni da seguire per il riesame delle istanze:

- verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020 (1 dicembre per l’indennità del D.L. n. 137/2020);

- verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali: il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020 (1 dicembre per l’indennità del D.L. n. 137/2020);

- erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo: non è prevista alcuna verifica in merito alla titolarità di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua natura.

INPS, messaggio 19/02/2021, n. 734

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2021/02/22/indennita-autonomi-covid-19-criteri-riesame-domande-rigettate

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