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Sgravio donne: fruibilità e cumulabilità della misura nella Legge di Bilancio 2021

Nella circolare n. 32 del 2021, l’INPS si concentra sullo sgravio donne, applicabile in misura intera in via sperimentale per il biennio 2021 e 2022. La Legge di Bilancio 2021, infatti, ha modificato la misura dell’incentivo, introdotto dalla Legge Fornero, fermo restando il requisito dell’incremento occupazionale netto. L’Istituto esamina anche le ipotesi di cumulabilità e coordinamento con altri incentivi e rimanda ad un successivo documento di prassi, successivo all’autorizzazione UE, l’indicazione delle istruzioni applicative per la misura.

L’INPS, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, approfondisce la disciplina per la fruizione dell’esonero, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, sulle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Sulla questione si attende l’orientamento della Commissione europea.

L’incentivo in esame spetta per:

- le assunzioni a tempo determinato;

- le assunzioni a tempo indeterminato;

- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

L’incentivo:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Nelle diverse ipotesi in cui l’esonero in commento risulti cumulabile con un’altra agevolazione, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

INPS, circolare 22/02/2021, n. 32

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/23/sgravio-donne-fruibilita-cumulabilita-misura-legge-bilancio-2021

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