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Assunzione di lavoratrici svantaggiate: sgravio contributivo totale anche per le assunzioni a termine

Lo sgravio contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato per l'assunzione di donne lavoratrici svantaggiate spetta se si assume a tempo determinato o indeterminato nonchè per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Lo chiarisce l'INPS con la circolare n. 32 del 2021 che amplia la portata applicativa del dettato normativo della legge di Bilancio 2021. L'esonero "rafforzato" è riconosciuto, in via sperimentale, per il biennio 2021-2022 e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate di cui alla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 16 a 19 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) spetta anche in caso di assunzioni a termine. E' l'importante chiarimento fornito dall'INPS con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 che contiene le prime indicazioni operative sull'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

La platea dei datori di lavoro beneficiari dello sgravio è molto ampia. Possono infatti accedere alle agevolazioni contributive previste dalla legge di Bilancio 2021 tutti i datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori e anche quelli appartenenti al settore agricolo.

Tra i datori di lavoro privati rientrano anche gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.

Sono escluse solamente le Pubbliche Amministrazioni "tipiche" elencate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate (articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012). Nello specifico si tratta di:

a) donne che hanno compiuto almeno 50 di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

b) “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”. La lavoratrice deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;

c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);

d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. In questo caso occorrerà verificare che la lavoratrice per il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Nell'individuare l'ambito di applicazione della misura l'INPS opera una interpretazione estensiva della norma che, si ricorda, richiama espressamente solo i commi da 9 a 11 dell’articolo 4 della legge n. 92/2012.

Alla luce di una "lettura organica della disciplina" e anche in virtù di richiami interni del comma 8 dai commi successivi disciplinanti l’incentivo, l'INPS chiarisce che l’incentivo in esame spetta per:

· le assunzioni a tempo determinato (che sarebbero escluse in base ad una interpretazione stricto sensu della norma);

· le assunzioni a tempo indeterminato;

· le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro nonchè in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.

La durata massima dello sgravio varia in base alla tipologia di assunzione nel seguente modo:

- per 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;

- per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

- - per 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

In base alle novità della legge di Bilancio 2021 e limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) l’esonero dal versamento è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’INAIL.

Non sono oggetto di sgravio le cd. contribuzioni minori.

Oltre alle altre condizioni di spettanza, l'agevolazione è subordinata alla realizzazione di un’incremento occupazionale.

A tali fini l'INPS precisa che il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario, ma con una novità dettata dall'articolo 1, comma 17, della legge di Bilancio 2021, che prevede specificatamente che: L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

Pertanto i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto del bonus donne 2021-2022, possono beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Il beneficio, concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

L'INPS fa presente che si attende di conoscere l’orientamento della Commissione europea a seguito del quale verranno emanate le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Estremo

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/23/assunzione-lavoratrici-svantaggiate-sgravio-contributivo-totale-assunzioni-termine

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