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E-FATTURA: NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2021

A seguito dell’aggiornamento delle Specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le fatture elettroniche devono essere emesse, utilizzando i nuovi codici “Tipo documento” (Codice TD) e, in caso di operazioni senza IVA, i nuovi codici “Natura” dell’operazione (Codice N). In merito, si richiama la circolare Studio Marchetti n. 32-2020 del 24/09/2020.

Sulla questione l’Agenzia delle Entrate, in una Guida disponibile sul proprio sito Internet (ver. 1.3), oltre a chiarire quanto già comunicato dallo Studio con la suddetta circolare, ha precisato che:

• nel caso di utilizzo del codice “Natura” operazione N2.1 riferito alle operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, deve essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> degli <AltriDatiGestionali>, blocco 2.2.1.16;

il codice “Natura” operazione N3.4 (operazioni non imponibili assimilate alle cessioni all’esportazione) va utilizzato anche per alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario/committente debitore dell’imposta. Ad esempio, dal committente in caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi con “tipo documento” TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero).

L’altra novità che riguarda le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 è la modifica del termine di versamento dell’imposta di bollo e delle modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.

Con D.M. 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridefinito le scadenze di versamento dell’imposta di bollo, che dovrà essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo del trimestre.

La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto per le fatture elettroniche del secondo trimestre, l’imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, cioè, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Inoltre, una differente tempistica è prevista, in via eccezionale, in due casi specifici:

1) se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria (31 maggio), sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre (termine per il versamento del secondo trimestre);

2) se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno, complessivamente considerata, non supera 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre (termine per il versamento del terzo trimestre).

Dal 1° gennaio 2021 cambiano anche le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta dovuta: l’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in proprio possesso, provvederà, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali risulta dovuta. Entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione verrà messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, con modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A sua volta, il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più delle integrazioni fatte non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta, procederà, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

In via eccezionale, per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre, la variazione dei dati potrà essere comunicata entro il 10 settembre.

Entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre per le fatture del secondo trimestre), l’Agenzia delle Entrate comunicherà per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi, da pagare entro 30 giorni dal ricevimento per evitare l’iscrizione a ruolo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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