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Come cambiano regole e divieti dal 6 marzo al 6 aprile 2021

Con D.P.C.M. 2 marzo 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha approvato le nuove regole su spostamenti, aperture e chiusure di attività economiche in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021. Il provvedimento rivede in parte l’impostazione dei precedenti decreti, individuando - accanto alle consuete zone rosse, arancioni e gialle - anche la nuova zona bianca, con attività economiche che potranno riaprire senza limiti di orario. Cambiano, comunque, anche le regole nelle altre zone, in particolare nelle zone rosse che vedono un inasprimento dei divieti, tra cui la chiusura di parrucchieri e barbieri, delle scuole e il divieto di spostamento.

Dal 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 cambiano, anche se solo in parte, le regole anti Covid. Infatti, è stato varato il primo D.P.C.M. del nuovo Governo (D.P.C.M. 2 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, S.O. n. 17) e si notano già alcune sostanziali differenze rispetto al passato.

Pur essendo confermate le regole di base su utilizzo di dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e igiene delle mani, novità si registrano non solo sulle ormai “famose” colorazioni delle regioni e dei territori in base al grado di rischio (o meglio, della percentuale di contagi e occupazione delle terapie intensive) ma anche sulle regole che, a seconda delle suddette colorazioni, occorre rispettare.

Riguardo ai colori (i.e. al grado di rischio) accanto ai già conosciuti colori rosso, arancione e giallo, ora arriva anche il colore bianco che, sostanzialmente, identifica regioni con un grado di rischio talmente basso (incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti) da permettere un ritorno alla quasi normalità.

Invece, per le regole, ci sono importanti novità soprattutto per le zone rosse, tra cui il divieto agli spostamenti se non per ragioni di lavoro, salute o necessità, la chiusura dei servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, etc.) e la chiusura delle scuole.

Di fatto, nelle zone bianche (al momento della stesura di questo contributo è classificata bianca solo la Sardegna):

- cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività come previsto per le altre zone;

- a tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio generali, nonché i protocolli e le linee guida allegati al D.P.C.M.;

- sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Pertanto, ad esempio, nelle zone bianche i bar e ristoranti possono restare aperti la sera e non c’è alcun coprifuoco notturno.

Dopo aver sintetizzato cosa accade nelle zone bianche, vediamo, ora le regole previste per le altre zone con rischio da moderato (giallo) a elevato (rosso), passando per quello moderato (arancione).

Partiamo dagli spostamenti:

- a prescindere dal colore (giallo, arancione o rosso) è confermato il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00, con i divieti di spostamento se non per valide ragioni e cioè salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

- nelle zone gialle e arancioni, fino al 27 marzo 2021, è consentito, in ambito regionale per le zone gialle e in ambito comunale per quelle arancioni, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per le valide ragioni sopra esposte; nelle zone arancioni non ci si può spostare dal proprio comune per recarsi in un altro comune a meno che non si tratti di comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

- nelle zone rosse non ci si può spostare né per entrarvi od uscirvi, né all’interno degli stessi territori salvo che per motivate esigenze (lavoro, salute e necessità);

Per quanto riguarda le attività economiche, le regole più importanti prevedono che:

- è confermata la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

- restano chiuse le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché dei teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo;

- sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

- nelle zone gialle possono aprire i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Però, in zona gialla, a decorrere dal 27 marzo 2021, tali attività possono essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

- le sale da ballo e le discoteche restano chiuse sia in zona gialla che arancione e rossa, come anche gli impianti dei comprensori sciistici;

- nelle zone gialle e arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; invece, nelle zone rosse le attività commerciali al dettaglio sono chiuse eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

- sono chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; sono chiusi in zona rossa i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

- i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, etc.), restano aperti, nel rispetto dei protocolli approvati, solo nelle zone gialle e arancioni. A differenza di quanto previsto in precedenza, nelle zone rosse restano aperti solo le lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse, mentre è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti.

Una parentesi va aperta per le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

In particolare, le attività dei servizi di ristorazione:

- nelle zone gialle sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. È possibile senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;

- nelle zone arancioni e rosse sono sospese ma resta possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/03/03/cambiano-regole-divieti-6-marzo-6-aprile-2021

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