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I NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI DI BENI STRUMENTALI E PER LA RICERCA E SVILUPPO

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha prorogato fino al 31/12/2022 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, in beni tecnologici e in beni immateriali, già introdotto lo scorso anno quale evoluzione della precedente disciplina di super e iper-ammortamenti; ha prorogato, inoltre, le agevolazioni per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e per altre attività innovative.

Le disposizioni sono contenute nei commi da 1051 a 1064 dell’articolo 1, L. 178/2020.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio conferma anche per il biennio 2021-2022 il credito di imposta per investimenti in beni strumentali. Per la precisione, il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022, con estensione fino al 30/6/2023 alla condizione che entro il 31/12/2022 l’ordine sia accettato dal venditore e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Spetta anche ai lavoratori autonomi, ma limitatamente ai beni strumentali diversi da quelli “Industria 4.0”.

Sono esclusi dal credito d’imposta i seguenti investimenti:

  • beni indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir (ossia le autovetture);
  • beni per i quali il D.M. 31/12/1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni impiegati in determinati settori, quali condutture, ferrovie, etc.;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Non hanno diritto al credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La misura del credito d’imposta è variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati: il bonus è più consistente per gli investimenti realizzati nel 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2021), rispetto a quelli che saranno posti in essere nel 2022.

In particolare, per i beni materiali nuovi “Industria 4.0” (ex iper-ammortamento, per intenderci), il bonus spetta in misura “scalettata”, a seconda del costo di acquisizione, come segue:

Example of bad variable names

Per i beni immateriali nuovi “Industria 4.0” (ex iper-ammortamento 40%, per intenderci) è previsto un unico periodo di riferimento, 16/11/2020 – 31/12/2022, un’unica aliquota, il 20% del costo e il limite massimo di costi ammissibili, pari a 1.000.000 di euro:

Example of bad variable names

Per gli altri beni, materiali e immateriali, nuovi “generici”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0” (ex super-ammortamento 40%, per intenderci), il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

Example of bad variable names

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dalla società locatrice per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:

• dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione, per gli investimenti “Industria 4.0”;

• dall’anno di entrata in funzione, per gli altri investimenti.

A tal fine, non è applicabile il limite annuo:

- di 700.000 euro (1.000.000 di euro, per il 2020);

- di 250.000 euro previsto per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

e non opera la previsione che vieta la compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti, per importi superiori a 1.500 euro.

Per gli investimenti effettuati nel periodo dal 16/11/2020 al 31/12/2021 da soggetti con ricavi/compensi inferiore a 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Il credito d’imposta, inoltre, non è tassato ai fini Irpef / Ires / Irap.

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile; le fatture di acquisto devono riportare l’espresso riferimento alla disciplina agevolativa, ad esempio apponendovi la seguente dicitura: “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

Per gli investimenti “Industria 4.0” è richiesta inoltre:

• un’apposita comunicazione al MISE, cui è demandata l’individuazione delle modalità;

• la perizia asseverata rilasciata da un tecnico, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e che ci sia l’interconnessione al sistema aziendale; per i beni di costo inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.

Se il bene agevolato è venduto prima dell’inizio del terzo anno successivo all’entrata in funzione, il credito d’imposta si annulla e l’importo va riversato.

Il credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica, attività innovative

La Legge di bilancio proroga fino al 31/12/2022 anche i crediti d’imposta per gli investimenti in:

• ricerca e sviluppo

• innovazione tecnologica

• transizione ecologica e innovazione digitale 4.0

• attività innovative per design e ideazione estetica

La misura del credito spettante è differenziata a seconda del tipo di attività, come di seguito indicato.

Example of bad variable names

Per attività di ricerca e sviluppo si intende:

  • la “ricerca fondamentale”, ovvero i lavori sperimentali o teorici, finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione delle nuove conoscenze acquisite, nel breve termine; il risultato di questa attività è rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti scaturiti dai lavori sperimentali o teorici;
  • la “ricerca industriale”, ovvero i lavori originali intrapresi, al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti dall’attività di ricerca fondamentale, o per trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico individuato; il risultato di questa attività è rappresentato (di regola) da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione o meno, della possibilità di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale;
  • lo “sviluppo sperimentale”, ovvero i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche, necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione, oppure per il miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti; per miglioramento significativo si intende una modifica con il carattere della novità, non quindi il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore di riferimento; il risultato di tale attività è rappresentato (di regola) da prototipi o da impianti pilota.

In generale, assumono rilevanza, quelle attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità, in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o capacità di una singola impresa; questa condizione si considera realizzata anche nel caso di adattamento delle conoscenze o delle capacità relative ad un campo della scienza o della tecnica, al fine di ottenere un avanzamento in un altro campo, in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. E’ comunque considerato un avanzamento scientifico o tecnologico presso l’impresa, anche quell’attività che punta a perseguire un grado di progresso già raggiunto o tentato da altri soggetti, quando le informazioni sul processo o sul metodo da essi utilizzato non sono disponibili liberamente, perché coperti ad esempio da segreto aziendale.

Per ottenere il credito d’imposta, non è necessario che il risultato voluto sia raggiunto.

Costituiscono attività di innovazione tecnologica, i lavori (diversi da quelli di ricerca e sviluppo) finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano:

- delle caratteristiche tecniche

- dei componenti e materiali utilizzati

- del software incorporato

- della facilità d’impiego o della semplificazione della procedura d’utilizzo

- dei metodi di produzione o distribuzione o logistica, notevolmente modificati in termini di tecnologie, impianti, macchinari, software, efficienza delle risorse, affidabilità, sicurezza, ecc.

In questo ambito, sono ammessi al credito d’imposta esclusivamente le attività svolte nelle fasi di progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche, fino alle fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota. Non si deve invece trattare di modifiche o di migliorie per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi produttivi o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione, oppure per il controllo di qualità dei prodotti, ovvero per l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Quando le attività di innovazione tecnologica, sono specificamente finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 la misura del credito d’imposta è elevata dal 10% al 15%. In tal senso, sono maggiormente agevolati i progetti riferiti alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, quali ad esempio:

- l’introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale (c.d. digital service backbone), che consentono cioè il collegamento di diversi dispositivi hardware e applicazioni software (es. MES e SCADA);

- l’introduzione di soluzioni che consentono il miglioramento della gestione operativa della produzione, mediante l’ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, il sequenziamento delle attività, la gestione della forza lavoro, l’abbinamento e la predisposizione tempificata degli utensili e attrezzature, la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, allo scopo di definire meglio i parametri di lavorazione, ridurre i tempi e minimizzare i costi, migliorare le prestazioni;

- l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI’s);

- l’introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi sul funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali, coinvolte nel processo produttivo, così da verificare le azioni correttive da adottare in caso di disfunzioni, anche tramite funzioni di telediagnosi, teleassistenza;

- l’introduzione di soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);

- l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing.

Analoghe agevolazioni, sono previste per le attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, intendendo per tali, i progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare, quali ad esempio:

- la progettazione di prodotti che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali (c.d. ecodesign);

- la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso, nella produzione e utilizzo dei componenti e materiali;

- l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), che consentano l’utilizzo di sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto o il ciclo integrato delle acque;

- l’introduzione di tecnologie e di processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti, per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente;

Infine, riguardo alle attività di design e ideazione estetica, sono agevolati i lavori finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa, sul pianto della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

Bonus formazione 4.0

La Legge di bilancio, conferma il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”, sostenute fino al 31/12/2022.

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

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