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CU 2021 e taglio del cuneo fiscale: come indicare le detrazioni IRPEF

I sostituti d’imposta sono tenuti, entro il 16 marzo 2021, alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU 2021 relativa ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte (tipicamente, reddito da lavoro dipendente, assimilato e autonomo). Entro lo stesso termine è prevista anche la consegna della CU ai lavoratori, in luogo del termine del 31 marzo previsto negli scorsi anni. L’elaborazione della CU 2021 presenta delle particolarità dovute alle novità normative introdotte nel 2020 con riferimento al trattamento integrativo al reddito e all’ulteriore detrazione con l’abrogazione del bonus Renzi. Come compilare correttamente la CU 2021 alla luce delle nuove detrazioni fiscali?

Nel corso del 2020 alcuni interventi legislativi hanno introdotto nuove norme i cui effetti sono chiaramente visibili nella CU (Certificazione Unica) 2021, in lavorazione nelle aziende e negli studi professionali in questi giorni.

Fra queste novità si segnalano quelle relative alla gestione delle detrazioni fiscali da parte dei sostituti d’imposta (ovvero dell’intermediario abilitato), gestione che deve tenere conto di alcuni aspetti particolari, legati dalla evoluzione dei “bonus IRPEF” previsti al fine di ridurre il cuneo fiscale.

Quali sono le novità di rilievo a cui si deve porre attenzione ai fini di una corretta elaborazione e trasmissione del modello?

Al fine di ridurre il cd. cuneo fiscale, ovvero la differenza fra il costo del lavoro sostenuto dal datore rispetto al “netto in busta” percepito dal lavoratore, il decreto legge n. 3/2020 ha previsto in favore dei lavoratori dipendenti, a far data dal 1° luglio 2020, il trattamento integrativo al reddito e l’ulteriore detrazione nonchè l’abrogazione contestuale del cosiddetto “Bonus Renzi”.

La novità determina un trattamento fiscale notevolmente più favorevole rispetto alla precedente misura, in quanto il bonus mensile viene elevato da 80 a 100 euro (complessivamente pari a 600 euro per il 2020, ovvero 100 euro per sei mesi) e allargata considerevolmente la platea dei destinatari, includendo i percipienti di redditi fino a 40.000 euro, soglia ben superiore rispetto ai 26.600 euro che costituivano il limite di reddito in vigore fino al 30 giugno 2020.

Poniamo ora l’attenzione alle particolarità di compilazione della CU 2021 rispetto ai modelli degli anni scorsi.

L’introduzione del T.I.R. a far data dal 1° luglio 2020 e l’abrogazione espressa del “bonus 80 euro” ha reso necessaria una separata indicazione dei giorni di detrazione spettanti in relazione al rapporto di lavoro nel periodo d’imposta 2020. Nello specifico, posto che all’interno del punto 6 i giorni di detrazione non possono superare il valore massimo di 365 (anche se l’anno 2020 era bisestile quindi composto da 366 giorni di calendario), questo punto deve essere il risultato della somma delle caselle 13 e 14, le quali hanno assunto il seguente significato:

· giorni di detrazione riferiti al primo semestre (01 gennaio 2020 – 30 giugno 2020) utili alla determinazione del “bonus Renzi” (punto 13);

· giorni di detrazione riferiti al secondo semestre (01 luglio 2020 – 31 dicembre 2020) che determinano l’ammontare del Trattamento Integrativo al Reddito (punto 14).

Tale suddivisione, riferita ad un anno bisestile, richiede una particolare modalità di computo: le istruzioni alla compilazione pubblicate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 15 gennaio 2021) specificano che in caso di rapporto di lavoro coincidente con l’anno solare i giorni da considerare sono 365 e che questi devono essere suddivisi in 181 giorni per il primo semestre e in 184 giorni per il secondo semestre. La particolarità risiede nel fatto che, qualora al contrario il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, il numero dei giorni da riportare al punto 13 deve tenere conto anche del giorno 29 febbraio, altrimenti escluso.

Esempio 1 - Rapporto di lavoro dipendente dal 01/01/2020 al 31/12/2020

· Giorni di detrazione da indicare al punto 13 (primo semestre): 181

· Giorni di detrazione da indicazione al punto 14 (secondo semestre): 184

· Giorni di detrazione da indicare al punto 6: 365

Esempio 2 - Rapporto di lavoro dipendente dal 01/02/2020 al 31/10/2020

· Giorni di detrazione da indicare al punto 13 (primo semestre): 151

· Giorni di detrazione da indicazione al punto 14 (secondo semestre): 123

· Giorni di detrazione da indicare al punto 6: 274

La necessità di gestire il computo dei giorni di detrazione secondo questa singolare modalità deriva evidentemente dalla decisione del Legislatore di abrogare in corso di anno il “bonus Renzi” e di istituire anch’esso in corso di anno il Trattamento Integrativo.

La riduzione del cuneo fiscale introdotta dal D.L. n. 3/2020 viene realizzata anche per mezzo della nuova “ulteriore detrazione”, spettante a tutti quei percipienti di reddito da lavoro dipendente ed assimilato il cui ammontare sia compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro.

L’ammontare dell’ulteriore detrazione decresce al crescere del reddito: essa coincide con il precedente importo di 80 euro mensili in corrispondenza di redditi pari a 35.000 euro, e si riduce fino ad azzerarsi in corrispondenza della soglia di reddito di 40.000 euro.

Trattandosi di un elemento di rilievo nella determinazione delle ritenute operate dal sostituto d’imposta erogatore di reddito da lavoro dipendente, l’ulteriore detrazione deve essere correttamente indicata nel modello CU nello specifico punto 368, nel quale deve essere valorizzato l’importo dell’ulteriore detrazione spettante dal 1° luglio 2020.

A parere di chi scrive, questa indicazione è correttamente collocata all’interno della sezione “Detrazione e crediti”, nella quale devono essere indicate anche le altre detrazioni per la determinazione dell’imposta netta (fra le quali la detrazione per carichi di famiglia al punto 362 e la detrazione per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati al punto 367).

N.B. Alla “ulteriore detrazione” non è stato dedicato uno specifico “box” come avviene per il bonus Renzi (“Credito bonus Irpef” caselle da 391 a 399) e per il T.I.R (“Trattamento Integrativo” caselle da 400 a 410).

In questo modo viene affermata la sua natura di detrazione “pura”, il cui ammontare concorre alla determinazione dell’imposta netta da trattenere al sostituito. Tale natura talvolta non emerge dalla lettura di alcune buste paga, nelle quali l’ulteriore detrazione viene collocata nella sezione delle “competenze” come se fosse si trattasse di un emolumento da corrispondere al lavoratore dipendente. Ricordiamo che questa particolare modalità di esposizione era stata espressamente richiesta nel decreto legge istitutivo del “bonus Renzi”, al fine di renderne evidente la presenza e comprensibile l’effetto sul “netto in busta”. Tale impostazione non si rinviene invece nel nuovo testo normativo, né sarebbe coerente con la natura della ulteriore detrazione: si tratta dunque di una presa di posizione che registriamo con favore.

Dopo l’evoluzione in chiave telematica di alcuni anni or sono, la Certificazione Unica ha ormai raggiunto uno stadio di consolidamento che consente alla Agenzia delle Entrate di non stravolgere l’impostazione complessiva da un anno all’altro, salvo i doverosi e inevitabili adeguamenti alle novità normative del periodo d’imposta al quale il modello si riferisce.

Per quanto riguarda l’anno 2021 i termini di invio telematico e di consegna al percipiente sono variati e accorpati rispetto a quanto previsto per il 2020 e precisamente:

ModelloAdempimentoTermine
CU sinteticaConsegna al percipiente16 marzo o entro 12 gg dalla richiesta in caso di cessazione rapporto di lavoro
CU ordinariaInvio telematico alla Agenzia delle Entrateentro il 16 marzo
CU ordinaria riferita a redditi esenti o non utili alla «precompilata»Invio telematico alla Agenzia delle Entrateentro il 31 ottobre, posticipato al 2 novembre

Si ricorda che la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti all’invio telematico della CU2021 i soggetti che hanno corrisposto nel 2020 somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte; si tratta tipicamente di redditi da lavoro dipendente e assimilati, di redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ma anche corrispettivi erogati dal condominio all’appaltatore, altri redditi corrisposti dallo Stato, partecipazioni agli utili, opere di ingegno e brevetti, compensi erogati per procedure di pignoramento presso terzi e di procedure di esproprio, indennità corrisposte per cessazione di rapporti di agenzia, di funzioni notarili e di attività sportive, oltre ai corrispettivi per le locazioni brevi.

A norma di legge restano obbligati anche coloro i quali hanno corrisposto nel 2020 contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL, nonostante si tratti ormai di una informazione priva di rilevanza pratica, ed i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (anche in questo caso, eredità del lontano passato legato alla presentazione del modello O1/M), come, ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Per completezza di informazione citiamo anche tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici ed i soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2021/03/06/cu-2021-taglio-cuneo-fiscale-indicare-detrazioni-irpef

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