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Cassa integrazione e assegno ordinario Covid-19: come indicarli nella CU 2021

I datori di lavoro che hanno richiesto, nel periodo d’imposta 2020, la Cassa integrazione, ordinaria e in deroga, l’assegno ordinario o gli altri ammortizzatori sociali al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, devono tenerne conto nella compilazione della CU 2021. Prima di procedere alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate (entro il prossimo 16 marzo 2021, i sostituti d’imposta sono tenuti a porre l’attenzione su alcune particolarità di compilazione del modello. Come esporre i redditi del lavoratore per il quale si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19?

Nella certificazione dei redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2020 (modello CU 2021), il sostituto d’imposta non può non porre l’attenzione sulla compilazione di alcuni campi previsti appositamente per i soggetti che hanno dovuto ricorrere alle integrazioni salariali per la contrazione dell’attività lavorativa causata dall’avvento della pandemia da Covid-19. Quali sono le caselle da valorizzare al fine di consentire un corretto trattamento fiscale del reddito da lavoro dipendente?

Una delle novità più importanti fra quelle previste per la CU 2021 deriva da una particolare combinazione di situazioni fiscalmente rilevanti.

Il decreto legge n. 3/2020 ha disciplinato l’abrogazione del bonus Renzi e l’istituzione del Trattamento Integrativo al Reddito accomunati dalla particolarità di non poter essere riconosciuti ai lavoratori “incapienti”. L’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR) non deve, infatti, essere inferiore alle sole detrazioni da lavoro (articolo 13 comma 1 del TUIR medesimo), senza tenere conto di altre eventuali detrazioni spettanti, ad esempio per i carichi di famiglia.

Il decreto legge n. 3/2020 è stato pubblicato prima dello scoppio della pandemia, cioè prima che i datori di lavoro facessero ampio ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali i quali, se da un lato hanno permesso di mantenere in vita il posto di lavoro, hanno comunque determinato una generalizzata diminuzione del reddito imponibile dei lavoratori per l’anno 2020.

Il rischio che, oltre alla riduzione del reddito disponibile, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto si verificasse a carico dei lavoratori incapienti anche il recupero dei bonus già erogati era tanto reale quanto indesiderato.

Il legislatore è quindi giustamente intervenuto per “neutralizzare” gli effetti negativi della riduzione del reddito per mezzo dell’articolo 128 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020).

Si prevede pertanto che, per l’anno d’imposta 2020, il bonus Renzi ed il T.I.R. spettano anche in caso di incapienza, qualora ciò si verifichi per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto “Cura Italia” e nelle successive integrazioni e modificazioni.

L’ambito di applicazione di questa particolare “clausola di salvaguardia” è stato approfondito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020 che ha chiarito che, qualora il reddito da lavoro dipendente risulti “incapiente” per effetto dell’intervento degli ammortizzatori sociali in modo tale che l’imposta lorda risulti pari o inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente (non consentendo pertanto l’erogazione né del Bonus Renzi né del T.I.R.), il datore di lavoro è tenuto, per il riconoscimento della riduzione del cuneo fiscale, a sommare al reddito effettivamente percepito la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata al lavoratore qualora non fosse stato destinatario delle integrazioni salariali introdotte per far fronte all’emergenza da Covid-19.

Il documento di prassi amministrativa precisa inoltre, ovviamente, che tale operazione deve risultare all’interno della Certificazione Unica.

Come logica conseguenza di questa particolare situazione, il modello CU 2021 ha previsto un’apposita sezione denominata “Clausola di salvaguardia” che il datore di lavoro è tenuto a compilare qualora in sede di conguaglio abbia eseguito l’operazione sopra esposta.

Nello specifico il sostituto d’imposta andrà a valorizzare i punti:

· 478 barrandolo in tutti quei casi in cui ha posto in essere tale operazione;

· 479 indicando il reddito effettivamente percepito;

· 480 indicando il reddito contrattuale che il lavoratore avrebbe percepito in via ordinaria se non fosse stato destinatario degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.

Come ogni anno, l’attenzione degli operatori si concentra sulle modalità di compilazione delle singole caselle con l’intenzione di interpretare al meglio le istruzioni pubblicate dalla Agenzia delle Entrate a questo scopo.

Occorre però ricordare che, in estrema sintesi, la funzione svolta dalla CU è duplice:

· fornire dati utili alla Agenzia delle Entrate per effettuare gli opportuni controlli a proposito dell’operato del sostituto d’imposta

· consentire la predisposizione della cosiddetta dichiarazione “pre-compilata”.

In entrambe le situazioni, le elaborazioni informatiche necessitano di dati dal significato condiviso, il cui presupposto è una chiara definizione di ogni casella presente nel modello.

La difficoltà di compilazione della Certificazione Unica che si riscontra in alcuni casi deriva dalla difformità che si crea talvolta fra quella che appare come la logica più corretta per compilare i vari campi, rispetto alle esigenze informatiche della Agenzia delle Entrate.

In pratica, la compilazione del punto 479 non sembrerebbe comportare particolari difficoltà: essa corrispondente alla somma dei punti 1 e 2 del modello. A prima vista, potrebbe destare sospetto la richiesta di un dato già noto (appunto: la somma di 1 e 2), ma in questo caso l’Agenzia delle Entrate è intenzionata a conoscere il dato puntuale relativo ai soli redditi del lavoratore dipendente (destinatario degli ammortizzatori sociali Covid) depurati dagli eventuali redditi assimilati.

Molti dubbi sta generando la compilazione della casella 480 che, secondo la logica esposta in premessa, dovrebbe essere riservata ai soli lavoratori incapienti e fruitori delle prestazioni emergenziali e non a tutta la indistinta platea dei lavoratori. Dalla lettura delle “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della CU” si evince che la sua compilazione è obbligatoria in presenza della casella 478 barrata: la formulazione non esclude la possibilità di compilarla comunque, ma se così fosse si tratterebbe di una soluzione priva di logica.

Sempre ai fini della compilazione della casella 480, resta irrisolta la questione di quali ammortizzatori sociali possono essere considerati rilevanti a questo fine: la circolare 29/E del 2020 della Agenzia delle Entrate non lo chiarisce, e le istruzioni alla CU restano ancorate al tenore letterale della legge, ma la clausola di salvaguardia dovrebbe applicarsi (facendo riferimento alla ratio della norma) non solo dal decreto “Cura Italia”, ma anche nei casi di intervento degli ammortizzatori sociali previsti dai decreti “Rilancio” “Agosto” e “Ristori”. Di conseguenza all’interno del punto 480 andrà valorizzato anche il reddito contrattuale non percepito per effetto dell’intervento delle integrazioni salariale previsti dal D.L. 34, dal D.L. 104 e dal D.L. 137/2020.

Superati questi scogli interpretativi, la somma dei punti 479 e 480 risulta essere pertanto il reddito teorico per mezzo del quale il sostituto d’imposta ha riconosciuto ed erogato il Bonus Renzi e il T.I.R., valorizzati rispettivamente ai punti 392 e 401.

Segnaliamo infine che il protrarsi della situazione emergenziale ed il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali Covid-19 anche nel corso del corrente 2021 ci fanno temere che questa particolare modalità di effettuare il conguaglio e di compilare la CU possa ripresentarsi purtroppo anche quest’anno. A questo riguardo è quindi auspicabile che il nuovo Governo (la funzione dovrebbe essere in capo al Parlamento, ma ormai ci siamo abituati alla decretazione d’urgenza) preveda una nuova iniziativa in tal senso o, in alternativa, la proroga della vigenza dell’articolo 128 del decreto Cura Italia, attualmente riferito solo al periodo d’imposta 2020.

La particolare gestione del rapporto di lavoro nel corso del 2020 dovuta alla pandemia comporta anche altri riflessi sulla CU.

In tutti i casi in cui sia stato previsto il pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS ovvero dei Fondi di Solidarietà Bilaterali (obbligatorio nei casi di CIG in deroga e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà, opzionale per gli altri istituti) è opportuno che il datore di lavoro fornisca una apposita comunicazione in questo senso mediante la sezione “Annotazioni”.

Potrebbe essere utile ricordare al percipiente, ad esempio per mezzo della annotazione di libero testo “ZZ”, che in caso di erogazioni dirette di CIG o di altri ammortizzatori sociali (da parte dell’INPS o di altri enti) nel corso del 2020, l’interessato deve preoccuparsi di ricevere la CU 2021, spedita direttamente dall’ente erogante la prestazione a sostegno del reddito percepita oppure “scaricandola” dal relativo portale internet.

Tale informazione risulta, a parere di chi scrive, essenziale nell’attività di supporto al lavoratore per il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi posti a suo carico: molti lavoratori potrebbero non considerare con la necessaria attenzione che la certificazione delle prestazioni a sostegno del reddito erogate in maniera diretta è rilevante ai fini della presentazione del modello 730/ Redditi PF, e che questa situazione comporterà l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Con un saldo probabilmente a debito….

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2021/03/09/cassa-integrazione-assegno-ordinario-covid-19-indicarli-cu-2021

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