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Contratti a tempo determinato: deroghe anche per attività stagionali per CCNL

Con la nota n. 413 del 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali torna ad intervenire in merito alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL. Come già affermato in risposta a precedenti interpelli, è senz’altro ammissibile il fatto che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitari, possano individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 413 del 10 marzo 2021, con fornisce una serie di chiarimenti riguardo le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite in riferimento a:

- le attività individuate come stagionali dal CCNL di settore;

- la possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.

La disciplina del lavoro a termine prevede diverse deroghe in riferimento alle attività stagionali, individuate attraverso quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, che a sua volta rimanda alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

Il rinvio operato dal legislatore al D.P.R. n. 1525/63 opera nell’emanazione del decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo. Pertanto, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali alle quali non si applicano i limiti ordinari sui contratti di lavoro subordinato.

Con riferimento alla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali, che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno, di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, non si rilevano particolari criticità, né si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Le stesse infatti possono svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 10/03/2021, n.5329

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/03/13/contratti-tempo-determinato-deroghe-attivita-stagionali-ccnl

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