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Coronavirus: gli ETS possono proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 2021 della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, sono confermate al 27 marzo 2021 le misure restrittive che tengono conto del colore della zona di collocazione. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, possono proseguire le attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2021 la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

È stata prorogato al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

In particolare è stato stabilito che fino al 27 marzo 2021:

- sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

- nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini.

La legge ha definito nello specifico le zone in cui sarà divisa la nazione istituendo anche la zona “bianca”, nella quale saranno collocate le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” le attività si svolgono secondo specifici protocolli.

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.

È stata istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.

Tenuto conto dello stato epidemiologico tuttora in corso, sono state fissate al 20 maggio 2021:

- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021;

- le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria.

Per i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono stati prorogati i termini alla medesima data.

Legge 12/03/2021 n. 29 (Gazzetta Ufficiale 12/03/2021, n. 61)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/03/13/coronavirus-ets-possono-proseguire-attivita-somministrazione-alimenti-bevande

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