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CU 2021: trasmissione e obblighi del sostituto d’imposta

Arriva in extremis, con un comunicato del MEF, la proroga del termine per l’invio della Certificazione Unica 2021 con riferimento ai redditi di lavoro dipendenti e ai compensi erogati ai collaboratori occasionali, originariamente fissato al 16 marzo 2021. I sostituti d’imposta dovranno trasmettere entro il 31 marzo 2021, per via telematica, le CU con riferimento al periodo d’imposta 2020. La tardiva trasmissione dei modelli comporta l’applicazione di specifiche sanzioni, a seconda dell’entità della violazione. Occorre prestare particolare attenzione alla compilazione in caso di operazioni straordinarie o di omessa effettuazione delle ritenute in applicazione della deroga Covid-19.

La CU 2021 deve essere utilizzata dal sostituto di imposta per dichiarare i dati reddituali e previdenziali in riferimento ai compensi erogati a:

- lavoratori dipendenti e assimilati;

- lavoratori autonomi;

- percettori di provvigioni e redditi diversi;

- sottoscrittori di contratti di locazione breve.

Il Ministero dell’Economia e Finanze è intervenuto con un proprio comunicato a rendere ufficiale la proroga del termine di trasmissione telematica dei modelli, originariamente stabilita al 16 marzo, al 31 marzo 2021. L’intervento ministeriale si è reso necessario in seguito all’ulteriore rinvio dell’approvazione definitiva del tanto atteso decreto Sostegni, che dovrà contenere le disposizioni di legge riguardanti lo slittamento dei termini.

Il nuovo modello di Certificazione Unica si presenta in due versioni:

- Sintetica, ovvero semplificata, che viene consegnata al percipiente a cura del datore di lavoro entro il 31 marzo 2021 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro

- Ordinaria, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, entro il medesimo termine, in via telematica.

Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2021 coloro che nel 2020:

- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;

- hanno l’obbligo di certificare somme corrisposte per cui non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

N.B. Entro i 5 giorni successivi alla trasmissione si possono effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni

L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.

E’ facoltà dei sostituti d’imposta suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

In caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica 2021 sono previste le seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine.

- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

È utile ricordare quindi i termini di invio della CU alla luce dei chiarimenti forniti in materia di sanzioni: 

Certificazione Scadenza Sanzione
Ordinaria 31.3.2021 nessuna
Correttiva nei termini 31.03.2021 nessuna
Tardiva entro 60 giorni 30.5.2021 33,33 euro
CU Tardiva qualsiasi 100 euro

Al verificarsi di operazioni aziendali straordinarie e successioni, nella compilazione della comunicazione unica si dovrà prestare attenzione a distinguere tra i casi che hanno comportato l’estinzione del sostituto d’imposta e quelli in cui ciò non sia avvenuto.

In particolare, in caso di operazioni straordinarie che incidano sulle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente è necessario porre in evidenza:

- il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio di un’unica certificazione, contenente alternativamente: il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta o la compilazione della Sezione relativa ai redditi erogati da altri soggetti;

- l’interruzione del rapporto di lavoro e successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due diverse certificazioni concernenti rispettivamente: 1. i redditi erogati fino all’interruzione del rapporto di lavoro e il TFR liquidato; 2. i redditi erogati in seguito all’evento, salva l’applicazione del conguaglio complessivo.

Il decreto Liquidità (art. 19 comma 1 del DL 23/2020), prevede che i compensi riferiti a redditi di lavoro autonomo, rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e similari percepiti nel periodo che va dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020, potevano non essere assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, a regime dovuta in base agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73.

La disposizione dava la facoltà a lavoratori autonomi nonché a agenti e rappresentanti di non subire le ritenute d’acconto qualora questi, nel 2019, non avevano percepito compensi per un importo superiore ai 400mila euro e, nel mese precedente, non avevano sostenuto costi per lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute non operate sono state o saranno versate (in base alla tempistica di versamento prescelta) dallo stesso contribuente, invece che dal sostituto d’imposta, in un’unica soluzione o in modalità rateale.

Nella Certificazione Unica 2021 è necessario indicare:

- al campo 1 il codice reddituale del contribuente (per esempio A in caso di prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale);

- al campo 4 la cifra corrisposta al lordo delle ritenute non operate;

- al campo 6 il numero 13, appositamente predisposto per la fattispecie in esame;

- al campo 7 il medesimo importo.

La Certificazione Unica 2021 relativa al reddito di lavoro subordinato erogato ai dipendenti deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2021. E’ stato dunque accolto l’appello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha chiesto la proroga del termine ordinario anche in considerazione della situazione di oggettiva difficoltà in cui versano le aziende ed i consulenti, oberati di adempimenti amministrativi necessari a garantire l’erogazione dei sostegni e degli ammortizzatori ai lavoratori in difficoltà.

Resta confermato al 2 novembre il termine per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. La Certificazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica delle CU contenente esclusivamente

- redditi esenti

- ovvero non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi precompilata

- potrà avvenire entro il termine di presentazione del modello 770 - dichiarazione dei sostituti d’imposta - ossia entro il 2 novembre 2021.

E’ facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla stampare per i successivi adempimenti.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2021/03/15/cu-2021-trasmissione-obblighi-sostituto-imposta

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