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CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate: come pagare il contributo addizionale

Le aziende plurilocalizzate, con unità produttive site in 5 o più Regioni e Province autonome, che hanno richiesto la cassa integrazione in deroga possono effettuare il pagamento del contributo addizionale. E’ l’INPS a fornire le relative istruzioni con il messaggio n. 951 del 2021. A prevedere l’onerosità di alcuni periodi d’integrazione salariale sono stati il decreto Agosto e il decreto Ristori, mentre il contributo addizionale non è mai dovuto nel caso di ricorso a trattamenti d’integrazione salariale con causale Covid richiesti ai sensi della legge di Bilancio 2021.

Arrivano le istruzioni INPS per il pagamento del contributo addizionale dovuto dalle aziende plurilocalizzate che hanno richiesto i trattamenti d’integrazione salariale in deroga con fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le istruzioni sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 951 del 2021 e si applicano alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 a beneficio di aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome, c.d. plurilocalizzate (messaggio INPS n. 3144/2020), nel caso di ricorso ai trattamenti d’integrazione salariale previsti dall’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 126/2020) e dall’art. 12, comma 2, del decreto Ristori (D.L. n. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020).

Le norme contenute nei due provvedimenti appena citati, come si ricorderà, hanno previsto che alcuni periodi d’integrazione salariale potevano essere richiesti ma non più gratuitamente in quanto, di regola, era dovuto un contributo addizionale da calcolarsi sulla retribuzione perduta dai lavoratori nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

L’art. 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha previsto che, dopo le prime nove settimane richiedibili da 13 luglio 2020, potevano essere richieste entro il 31 dicembre 2020 ulteriori nove settimane.

Tale ulteriore periodo, tuttavia, doveva essere richiesto con causale “COVID 19 con fatturato“ (circolare INPS n. 115/2020) ed i datori di lavoro dovevano autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato per consentire all’istituto, in sede di autorizzazione dei trattamenti, di stabilire la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto.

La misura del contributo addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari:

a) al 9%, per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato aziendale inferiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019;

b) al 18%, per le imprese che non hanno subito alcuna riduzione del fatturato nel medesimo periodo del punto precedente.

Non è dovuto alcun contributo dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

L’INPS, a tal proposito, ha chiarito con la circolare n. 115/2020 che si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio e risulta invece irrilevante la data di apertura della matricola aziendale.

Per il calcolo del fatturato, occorre fare riferimento agli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Analogo contributo è dovuto per l’ulteriore periodo di sei settimane, previsto dall’art. 12, comma 2, del D.L. n. 137/2020, richiedibile dal 16 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 (dopo l’entrata in vigore della l. n. 178/2020 non è stato più possibile presentare tali richieste).

Il suddetto decreto ha stabilito che oltre alle esenzioni già previste dal D.L. n. 104/2020, la medesima esenzione è altresì stabilita in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al D.L. n. 149/2020, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

La circolare INPS n. 139/2020 ha inoltre chiarito che anche le settimane di trattamenti di cassa integrazione con causale “COVID 19 con fatturato” richieste, ai sensi della precedente disciplina di cui al D.L. n. 104/2020, dai datori di lavoro appartenenti ai settori elencati nella richiamata disposizione normativa, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive, per periodi che, secondo la definizione del D.L. n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal versamento del contributo addizionale.

Tornando al messaggio INPS n. 951 del 5 marzo 2021, le istruzioni riguardano le aziende plurilocalizzate che hanno avuto accesso ai trattamenti in deroga e debbono versare il contributo addizionale. Per l’esposizione del contributo addizionale i datori di lavoro, all’interno dell’elemento “DenunciaAziendale” / “ConguagliCIG” / “CIGAutorizzata” / “CIGinDeroga” / “CongCIGDADebito” / “CongCIGDCausAdd”, esporranno il codice causale di nuova istituzione “E602”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIGD COVID-19 - Aziende plurilocaliz.- DL 104/2020 e DL 137/2020” e nell’elemento“CongCIGDImpAdd” il relativo importo.

Ricordiamo, infine, che il contributo addizionale non è invece dovuto nel caso di trattamenti d’integrazione salariale con causale COVID richiesti ai sensi della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020) in quanto le dodici settimane previste dall’art. 1, comma 300, sono interamente gratuite a prescindere dal calo del fatturato.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/03/15/cig-deroga-aziende-plurilocalizzate-pagare-contributo-addizionale

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