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Comunicazione PMI, rinnovato il CCNL: lavoro agile e “diritto alla disconnessione”

Per i dipendenti della piccola e media impresa della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, UNIGEC CONFAPI e UNIMATICA CONFAPI con SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL hanno siglato l’ipotesi di accordo 9 marzo 2021, rinnovando così il CCNL di categoria. Le principali novità riguardano gli importi e le decorrenze dei nuovi minimi tabellari suddivisi per settore, le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, le integrazioni introdotte per quanto riguarda la disciplina del lavoro agile con particolare riferimento al “diritto alla disconnessione” da tutti i dispositivi aziendali. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023.

Con l'ipotesi di accordo 9 marzo 2021 UNIGEC CONFAPI e UNIMATICA CONFAPI con SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti della piccola e media impresa della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa.

In relazione agli aumenti stabiliti con decorrenza giugno 2021, giugno 2022 e settembre 2023, gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:

Settore grafico-editoriale, informatico, servizi innovativi

LivelliImporti mensili
 Dal 1.6.2021Dal 1.6.2022Dal 1.9.2023
Q1.994,632.026,432.066,17
11.986,712.018,372.057,95
21.678,721.705,521.739,01
31.566,881.591,881.623,13
41.465,591.488,931.518,10
51.360,641.382,301.409,38
61.256,201.276,201.301,20
71.089,661.106,711.128,02
81.003,901.019,921.039,95
9915,48930,09948,36
10803,5 816,34832,37

Settore cartario cartotecnico

LivelliImporti mensili
 Dal 1.6.2021Dal 1.6.2022Dal 1.9.2023
Q1.961,931.994,612.035,46
AS1.950,491.983,042.023,73
A1.704,191.731,901.766,54
B11.475,631.500,201.530,92
B2S1.428,571.452,361.482,10
B21.365,561.388,301.416,73
C1S1.263,581.284,621.310,93
C11.200,941.220,941.245,94
C21.091,311.109,481.132,19
C31.013,821.030,691.051,77
D1949,69965,50985,27
D2870,89885,40903,54
E784,90797,97814,31

Gli aumenti derivanti dal rinnovo dei minimi contrattuali, come definiti dall'accordo 9 marzo 2021, potranno essere assorbiti solo dagli aumenti individuali e/o collettivi concessi a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali.

Per i lavoratori con periodo di prova di 130 giorni la durata complessiva si intende comunque non superiore a 6 mesi di calendario.

Il lavoratore potrà optare di destinare la quota di flexible benefits contrattuali al Fondapi.

Dal 1° gennaio 2022 le maggiorazioni sono così stabilite:

Settore grafico-editoriale, informatico, servizi innovativi

Tipologia%
Flessibilità10
Discontinuo notturno15
Turni diurni6
Turni notturni24
Lavoro notturno55
Lavoro domenicale e/o festivo55
Lavoro domenicale e/o festivo con riposo compensativo settore informatico e servizi innovativi (area tecnica)31
Straordinario feriale31
Straordinario notturno e festivo55
Straordinario non collegato con l'orario normale: 
a) se diurno, con minimo di 2 ore di retribuzione31
b) se notturno, con minimo di 3 ore di retribuzione61
Straordinario notturno e festivo per gli addetti a turno notturno: 
a) lavoro notturno61
b) lavoro festivo61

Settore cartario cartotecnico

Tipologia%
Flessibilità10
Discontinuo notturno15
Turni diurni (1° e 2° turno)8
Turni notturni (3° turno)26
Cambio squadre 1° e 3° turno26
Cambio squadre 2° turno50
Straordinario diurno collegato con l'orario normale26
Straordinario non collegato con l'orario normale: 
a) se diurno, con minimo di 3 ore di retribuzione26
b) se notturno, con minimo di 4 ore di retribuzione50
Lavoro festivo53
Lavoro notturno operai non turnisti53
Straordinario domenicale75
Domenicale con riposo compensativo79

Dal 1° giugno 2021 ai lavoratori con patologie gravi e ingravescenti e ai lavoratori tossicodipendenti o che assistano familiari non autosufficienti o tossicodipendenti sono riconosciute 16 ore annue di permesso retribuito, utilizzabili ad ore o a giorni.

Fatte salve situazioni d’urgenza, i permessi sono fruibili con un preavviso di 5 giorni e si azzerano alla fine di ogni anno legale.

La disciplina contrattuale dell'istituto viene così integrata.

Nella regolamentazione aziendale del lavoro agile dovranno essere tenuti in particolare considerazione: i lavoratori con almeno un familiare con disabilità grave e residente nel nucleo familiare, i lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie e con ridotta capacità lavorativa, i lavoratori con particolari condizioni di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

La prestazione giornaliera o settimanale dovrà complessivamente garantire il rispetto dell’orario giornaliero o settimanale contrattualmente previsto.

Il lavoratore dovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro e dovrà tempestivamente comunicare all’azienda eventuali impedimenti.

Al termine della prestazione o all’interno delle interruzioni temporanee e autorizzate, il lavoratore potrà disattivare i dispositivi di connessione evitando la ricezione di comunicazioni aziendali (diritto alla disconnessione).

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023

Ipotesi di accordo 09/03/2021

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2021/03/16/comunicazione-pmi-rinnovato-ccnl-lavoro-agile-diritto-disconnessione

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