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Assegno unico e universale al via da luglio: a chi e quando spetta

Dal 1° luglio prossimo i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno riceveranno l'assegno unico e universale. Lo prevede il disegno di legge delega di riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale, che attende solo l'approvazione definitiva del Senato. L'introduzione dell'assegno determinerà la graduale soppressione di alcune misure come l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè e il premio alla nascita o all'adozione.

Manca davvero poco al debutto dell'assegno unico e universale, che troverà applicazione dal 1° luglio 2021.

Licenziato con il testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2020 (tutti gli emendamenti presentati sono stati ritirati), il disegno di legge delega che ne prevede l'introduzione (A.S. n. 1892) attende solo il via libera finale dell'Aula, a cui seguirà la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Ma la riforma prenderà corpo solo quando il Governo, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, emanerà i decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, decreti che dovranno essere adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge delega.

Il DDL delega definisce (articolo 1 e 2) i princìpi e i criteri direttivi, generali e specifici, a cui deve dare seguito il Governo nella sua attività normativa di natura esecutiva.

Vediamo entro quale cornice giuridica si dovrà sviluppare la disciplina dell'assegno unico e universale.

Due le direttrici che regoleranno l'impianto normativo: il principio universalistico e il criterio di gradualità.

Il beneficio economico è infatti attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile.

La sua attribuzione è inoltre prevista secondo un criterio di gradualità stante l'esigenza di conseguire le relative risorse finanziarie, risorse derivanti in parte dal “graduale superamento o dalla soppressione” di alcune importanti prestazioni e misure attualmente vigenti.

L'assegno è riconosciuto mensilmente per:

-per ogni figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

- per ciascun figlio minorenne a carico;

- per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purchè (si tratta di condizioni alternative) frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale; sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;

- per ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.

L'assegno è riconosciuto ad entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura. In loro assenza, spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, divorzio l'assegno, se manca un accordo, viene erogato al genitore affidatario mentre, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.

In caso di figlio maggiorenne a carico l'importo può essere corrisposto direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia.

I genitori (o gli altri richiedenti) devono essere possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

- avere la cittadinanza italiana o essere cittadini comunitari, o un suo familiare, con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;

- essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

- essere residenti e domiciliati, con i figli a carico, in Italia per l'intera durata del beneficio;

- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Il DDL delega traccia le linee guida da seguire per la determinazione dell'ammontare dell'assegno.

In primo luogo, viene stabilito che il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

L'importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo (dal terzo in poi) nonchè per le madri con meno di 21 anni.

Indicazioni più dettagliate vengono fornite per la determinazione dell'assegno a favore dei figli disabili. La maggiorazione dell'assegno dovrà essere prevista secondo un'aliquota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Ai figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, ancora a carico, non spetta invece alcuna maggiorazione.

L'assegno è liquidato come credito d'imposta ovvero come erogazione mensile di una somma in denaro.

Se il nucleo familiare è titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza l'assegno è corrisposto congiuntamente ad esso e secondo le modalità di erogazione del beneficio economico relativo al medesimo reddito (o pensione).

L'assegno può essere erogato ai percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza con prestazione rimodulata nell'ammontare complessivo in considerazione dei componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.

L'assegno è compatibile anche con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

L'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità.

Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso.

Un importante capitolo della riforma sarà rappresentato dal "graduale superamento o dalla soppressione" di alcune misure attualmente vigenti. E' il caso:

· dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

· del bonus bebè o assegno di natalità;

· del premio alla nascita o all'adozione;

· del Fondo di sostegno alla natalità (fondo rotativo inteso a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari).

E, subordinatamente ad una più ampia riforma del sistema fiscale:

· delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

· dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Misure in via di soppressione

In prima battuta· Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori · Bonus bebè · Premio alla nascita o all'adozione · Fondo di sostegno alla natalità
Nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale· Detrazioni IRPEF per i figli a carico · Assegno per il nucleo familiare · Assegni familiari

Da ultimo si ricorda che è all'esame delle Camere il c.d. Family act (C. 2561), di iniziativa governativa, che contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione di misure volte a sostenere la genitorialità e la funzione educativa e sociale delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/03/17/assegno-unico-universale-via-luglio-spetta

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