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Ammortizzatori sociali Covid-19 nel decreto Sostegni: tra innovazione e continuità

Via libera al tanto atteso rinnovo dei periodi degli ammortizzatori sociali emergenziali con causale Covid-19. Il decreto Sostegni ha introdotto infatti nuovi periodi di Cassa integrazione ordinaria, in deroga, di assegno ordinario e di CISOA per i datori di lavoro che hanno cessato o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica. Diverse le novità introdotte dal provvedimento. Si dice addio al mod. SR41. Viene introdotto uno stretto legame tra gli ammortizzatori sociali e il divieto di licenziamento. Non viene riproposto l’esonero contributivo alternativo alla CIG.

Il decreto Sostegni, negli articoli 7, 8 e 9, non si è limitato a introdurre nuovi periodi di ammortizzatore con causale Covid-19, ma ha modificato rilevanti aspetti cui le precedenti disposizioni normative emergenziali ci avevano abituato e ha semplificato le procedure utili al pagamento diretto degli ammortizzatori sociali da parte dell’INPS.

Per i datori di lavoro interessati dal trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) è stato previsto un periodo di 13 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Per quelli che invece versano la contribuzione ai fondi di solidarietà e sono interessati dall’assegno ordinario (AO)è stato previsto un periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per datori di lavoro non interessati da CIGO e Fondi di integrazione salariale il periodo è pari a 28 settimane di cassa integrazione in deroga da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Infine, per i datori di lavoro agricoli che versano contribuzione alla CISOA (cassa integrazione straordinaria operai agricoli) vengo previsti 120 giorni da fruire nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

In ogni caso, anche in questa occasione, come già previsto nella legge di bilancio 2021, non è dovuto contributo addizionale per tutti gli ammortizzatori emergenziali.

Il primo aspetto riguarda la diversità del numero di settimane a disposizione in base al tipo di ammortizzatore sociale di “appartenenza”. In continuità con quanto già avvenuto nella legge di bilancio 2021 è stato differenziato il periodo entro il quale possono essere fruiti la cassa integrazione guadagni ordinaria rispetto al periodo entro il quale possano essere fruiti:

- gli altri ammortizzatori sociali, in particolare l’assegno ordinario;

- la cassa integrazione in deroga;

- la CISOA (cassa per lavoratori agricoli).

Il Decreto Sostegni ha però per la prima volta differenziato anche il numero delle settimane fruibili tra una tipologia di ammortizzatore sociale e l’altra.

La differenziazione del numero di settimane e del periodo in cui le stesse sono fruibili è conseguenza di un sistema di ammortizzatori sociali “ordinari” solido nel settore industriale (CIGO), ma molto fragile, o del tutto assente, e con risorse insufficienti nel settore terziario e dei servizi.

L’anno della crisi da Covid19 ha fatto esplodere tutte le fragilità dell’attuale sistema di ammortizzatori sociali, fatto di procedure diverse, complesse e spesso farraginose. Il Ministro del Lavoro Orlando ha più volte annunciato che intenderà mettere mano nei prossimi mesi all’intero impianto che fu ridisegnato ai tempi del Jobs Act dal D.Lgs n. 148/2015.

Assenza della regola dell’assorbimento

Il secondo aspetto innovativo è l’assenza della disposizione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della legge di Bilancio 2021 ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto Sostegni.

Il problema non si pone per la CIGO, posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili nel primo trimestre del 2021 e le 13 del decreto Sostegni nel secondo trimestre. Si pone invece per l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga (oltreché per la CISOA) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, che si sovrappone in parte al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal “Sostegni”.

L’assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece nei precedenti interventi normativi per ammortizzatori sociali per COVID-19, si suppone comporti la possibilità dal 1° aprile in poi di godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dal DL Sostegni.

Tale interpretazione garantirebbe ai datori di lavoro interessati dall’assegno ordinario e dalla cassa integrazione in deroga (nonché per quelli interessati dalla CISOA) che non avessero esaurito le 12 settimane al 31 marzo 2021 di poter contare dal 1° aprile in poi su un numero di settimane superiore alle 28.

Su questo aspetto si attendono gli opportuni chiarimenti che permettano agli imprenditori di programmare correttamente la fruizione delle future sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.

La questione della parziale sovrapposizione temporale tra il periodo in cui sono fruibili le 12 settimane normate dalla legge di stabilità e le 28 previste dal Decreto Sostegni è rilevante anche per la diversa platea dei lavoratori interessati dai due interventi.

La prima platea è data da coloro che sono in forza al 1° gennaio 2021 (o comunque nei giorni successivi e fino al 4 gennaio), la seconda si identificata con coloro che sono in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Per garantire una reale maggior flessibilità nella fruizione degli ammortizzatori sociali sarebbe auspicabile si arrivasse ad uniformare i requisiti di accesso alle 12 ed alle 28 settimane, altrimenti la scelta del datore di lavoro tra le une e le altre comporterebbe la copertura di alcuni lavoratori piuttosto che di altri.

Legame con il divieto di licenziamento

Il terzo aspetto di innovazione è lo stretto legame tra gli ammortizzatori sociali e il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia individuale che collettivo, con la differenziazione del termine di vigenza del divieto.

Il divieto e la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e individuale permangono sino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro, salvo le eccezioni espulsive che abbiamo imparato a conoscere già con i precedenti interventi normativi.

Successivamente a tale data il divieto si protrarrà sino al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’assegno ordinario o della cassa integrazione in deroga che faranno ricorso alle 28 settimane (stesso divieto con analogo meccanismo vale per i datori di lavoro in regime CISOA).

Ove quindi dopo il 1° aprile il datore di lavoro potesse scegliere tra richiedere quel che resta delle 12 settimane previste dalla legge di bilancio o le 28 settimane previste dal decreto Sostegni, le conseguenze della scelta sarebbero determinanti ai fini dell’estensione o meno del divieto di licenziamento sino al 31 ottobre 2021. Usare le 28 settimane previste dal “sostegni” estenderebbe il divieto di licenziamento sino al 31 ottobre 2021. Non usarle invece anticiperebbe al 30 giugno 2021 la fine della vigenza del divieto di licenziamento.

La conseguenza di questo meccanismo potrebbe mettere a rischio un licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 che potrebbe divenire illegittimo per la sola circostanza che il datore di lavoro che lo ha effettuato si ritrovasse nella necessità di dover utilizzare le 28 settimane previste dal Sostegni entro il 31 dicembre 2021.

Un paradosso che obbliga a usare grande prudenza prima di procedere a licenziamenti prima del 31 ottobre 2021 stante l’imprevedibilità cui l’andamento del virus e le conseguenti restrizioni adottate dalle autorità ci hanno sinora abituato.

Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021, salvo novelle legislative, sarà invece possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo e contestualmente fruire, laddove residuino, ancora delle settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previste dal decreto in commento.

Assenza dell’esonero contributivo

Il quarto aspetto innovativo è l’assenza di agevolazioni contributive riservate ai datori di lavoro che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. Queste agevolazioni, introdotte per la prima volta con il Decreto Agosto e poi replicate con il “Ristori” e con la legge di Bilancio 2021, non sono state previste questa volta.

Il ricorso ai periodi di ammortizzatore sociale previsto dal Decreto Sostegni non comporterà, come anticipato, il versamento di alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro, pertanto continuerà a essere gratuito per tutti.

Per accedere all’ammortizzatore occorrerà effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale come è avvenuto sino ad oggi per gli interventi con causale Covid19, con l’obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Restano invariati i termini di invio delle domande di intervento dell’ammortizzatore sociale, entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza del periodo, così come i termini entro i quali inviare i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Importante novità riguarda la facoltà del datore di lavoro di optare per il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS o per l’anticipazione dell’indennità di integrazione salariale. Il Decreto Sostegni all’art. 8 comma 6 introduce una norma di principio volta a garantire la piena libertà per i datori di lavoro di optare per una soluzione o per l’altra.

Sino ad oggi ciò non era del tutto possibile per i datori di lavoro interessati dalla cassa integrazione in deroga di dimensione fino a 5 dipendenti, nonché per la CISOA degli impiegati, poiché per loro era possibile solo il pagamento diretto da parte dell’INPS della prestazione.

Qualora la scelta del datore di lavoro ricada sul pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, continuerà ad essere opzionabile il sistema di pagamento che prevede l’anticipo del 40% dell’indennità ai lavoratori, in tempi che si promettono brevi, ed il saldo dell’indennità spettante successivamente allo scadere del periodo richiesto.

La semplificazione più rilevante che viene introdotta dal “Sostegni” attiene al trasferimento all’INPS delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto. Viene introdotto il flusso telematico denominato UNIEMENS CIG, ossia l’arricchimento dei dati presenti nel flusso UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono ordinariamente all’INPS con le informazioni che ad oggi erano contenute nel modello SR41, che va in soffitta.

Con questo nuovo sistema viene di fatto abolito il modello SR41, soluzione che riduce i flussi di informazioni da trasmettere all’INPS da parte del datore di lavoro, ottimizzando i tempi e i processi e riducendo sostanzialmente i margini di errore e l’insorgere di problemi di trasmissione dei dati.

Ne beneficeranno anche i tempi di erogazione delle prestazioni da parte dell’Istituto. Tutto ciò se la nuova procedura sarà improntata alla semplicità e se le software house dei programmi di gestione stipendi saranno messe nelle condizioni di implementare a strettissimo giro il nuovo formato dell’UNIEMENS CIG e trasmettere le informazioni necessarie al flusso informatico. I consulenti e gli uffici del personale delle aziende sono purtroppo abituati a tremare ad ogni semplificazione.

Il panorama degli ammortizzatori sociali per Covid19 disegnato dal Decreto Sostegni copre l’intero 2021 e mira ad accompagnare i settori economici e produttivi del nostro Paese verso una progressiva ripresa, calibrando gli strumenti in base alle peculiari necessità di ciascun settore, specie in quelli in cui l’ammortizzatore sociale per ragioni diverse dal Covid19 non esiste o esiste in una forma insufficiente all’eccezionale fase che stiamo vivendo.

Il Governo, tuttavia, è ben conscio che la strada per il ritorno ad una nuova normalità è tortuosa e potrebbe comportare rallentamenti e ricadute che rendano insufficienti i periodi di ammortizzatore sociale introdotti. Proprio a tal riguardo l’articolo 8 comma 13 apre alla possibilità di estendere oltre le 40 settimane complessive (12 della legge di bilancio 2021 e 28 del Decreto Sostegni) i periodi di ammortizzatore sociale di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, demandando tale intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sempreché, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme già stanziate.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/03/22/ammortizzatori-sociali-covid-19-decreto-sostegni-innovazione-continuita

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