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CIG ordinaria e in deroga, assegno ordinario e CISOA: cosa cambia con il decreto Sostegni

Il decreto Sostegni aggiunge nuove settimane di ammortizzatori sociali emergenziali a quelle previste dalla legge di Bilancio 2021. Le aziende industriali destinatarie della CIGO ottengono altre 13 settimane da fruire nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Alle altre aziende, destinatarie di assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale e della Cassa in deroga, sono concesse 28 settimane da fruire dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Le aziende agricole possono invece disporre di altri 120 giorni di trattamento CISOA da utilizzare dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Esteso il divieto di licenziamento.

Il decreto legge Sostegni giunge finalmente all’approvazione definitiva, prolungando l’intervento degli ammortizzatori sociali fino al 30 giugno 2021 e, per alcune tipologie di aziende, fino al 31 dicembre del 2021. Esso introduce inoltre una nuova modalità di comunicazione dei dati necessari all’INPS per il pagamento diretto delle prestazioni ed estende universalmente la facoltà di anticipazione delle integrazioni salariali ai lavoratori con successivo conguaglio con le partite contributive a debito. Parallelamente viene prorogato il divieto di licenziamento per le aziende industriali fino al 30 giugno prossimo e per le altre aziende, se utilizzano ammortizzatori con causale COVID 19, fino alla data del 31 ottobre 2021.

Sparisce, invece, una misura profondamente iniqua e scarsamente comprensibile in un quadro di emergenza economica, come l’esonero contributivo concesso in alternativa all’utilizzo delle integrazioni salariali emergenziali.

Il decreto Sostegni aggiunge ulteriori settimane di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021, mantenendo la distinzione tra tipologie di datori di lavoro:

· le aziende industriali destinatarie della CIGO ottengono altre 13 settimane da fruire nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021, che si accodano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. In tal modo il primo semestre del corrente anno potrà essere quasi integralmente coperto (25 settimane su 26 di calendario);

· le altre aziende, destinatarie di assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale e della Cassa in deroga, ottengono 28 settimane da fruire dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, che si sommano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. In questo caso la copertura complessiva può raggiungere dunque le 40 settimane nel corso dell’intero anno;

· le aziende agricole per i loro operai possono disporre di altri 120 giorni di trattamento CISOA da utilizzare nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Per tutti i trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro sono esonerati dal contributo addizionale.

Il Governo ha deciso quindi di sostenere l’industria con l’ammortizzatore emergenziale solo fino al 30 giugno prossimo, sulla base della considerazione che, se la necessità di ridurre o sospendere le prestazioni di lavoro dovesse protrarsi oltre tale data, le aziende potranno comunque far ricorso alla CIGO ordinaria. Resta il fatto che la CIGO ha un costo significativo, a partire dal 9% delle retribuzioni perdute, che le aziende, già provate da oltre un anno di difficoltà, dovranno attentamente valutare.

Più complesso è il quadro che si prospetta per le aziende non industriali. Si tratta ad esempio delle grandi catene del retail e della grande distribuzione, ma anche di piccole aziende artigiane e di negozi che fino ad oggi hanno fatto ricorso alla cassa in deroga o all’assegno ordinario del FIS per far fronte ai continui provvedimenti di chiusura e riapertura imposti dal Governo per il contenimento del contagio. Grazie al Decreto Sostegni questi datori di lavoro possono coprire nel corso del 2021 complessivamente 40 settimane sulle 52 di calendario, con un ammortizzatore emergenziale non gravato dal contributo addizionale. Dopo il 30 giugno 2021, tuttavia, l’eventuale perdurante eccedenza di personale li porrà di fronte ad un bivio:

· continuare ad utilizzare l’ammortizzatore con causale COVID fino a quando è necessario e comunque nei limiti delle settimane disponibili, oppure

· procedere alla riduzione di personale.

La relazione illustrativa al Decreto chiarisce infatti che i datori di lavoro che daranno corso a licenziamenti, individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, non potranno più fruire delle integrazioni salariali con causale COVID del Decreto Sostegni.

Esaurito l’ammortizzatore emergenziale senza che vi sia stata un’effettiva ripresa dell’attività (si pensi al destino incerto della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche), non resterà che utilizzare le forme di integrazione salariale eventualmente disponibili a regime, quali la CIGS per crisi o, per le aziende soggette al FIS, l’assegno ordinario o il contratto di solidarietà.

Interessante a questo riguardo è anche la previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 8 del Decreto, secondo la quale gli eventuali fondi residui rispetto allo stanziamento previsto potranno essere destinati alla concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale per quei datori di lavoro, non industriali, che abbiano già utilizzato complessivamente le 40 settimane complessivamente accordate dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto Sostegni.

Un’importante novità delle integrazioni salariali del decreto Sostegni è costituita dalla possibilità per tutti i datori di lavoro di anticipare la prestazione dell’INPS in luogo del pagamento diretto da parte dell’Istituto, che fino ad oggi costituiva l’unica possibilità per la cassa in deroga, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate.

Un’altra rilevante novità è costituita dall’abbandono del modello SR 41 per la comunicazione all’INPS dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni: con la nuova tranche di integrazioni salariali fa il suo debutto il nuovo flusso telematico denominato UNIEMENS-CIG.

Per tutti i datori di lavoro il divieto di licenziamento viene esteso al 30 giugno 2021. A partire da questa data le aziende industriali potranno nuovamente intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure attivare procedure di licenziamento collettivo. Anche gli altri datori di lavoro, ossia le aziende non industriali, potranno nuovamente a licenziare i lavoratori ridurre il personale ma solo se non ricorreranno agli ammortizzatori sociali emergenziali.

La norma dispone infatti che questi ultimi datori di lavoro non possano disporre licenziamenti per riduzione di personale qualora facciano ricorso agli ammortizzatori con causale COVID-19.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/03/22/cig-ordinaria-deroga-assegno-ordinario-cisoa-cambia-decreto-sostegni

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