• Home
  • News
  • Decreto Sostegni: indennizzi con possibilità di scelta tra erogazione diretta o credito d’imposta

Decreto Sostegni: indennizzi con possibilità di scelta tra erogazione diretta o credito d’imposta

Sono molte le novità per l’erogazione degli indennizzi previste dal decreto Sostegni, rispetto ai precedenti decreti Ristori. Viene eliminato il riferimento ai codici ATECO, ampliata la platea dei beneficiari, che ora comprende anche professionisti iscritti agli Ordini, e viene inoltre consentito di scegliere tra due modalità di erogazione. I contribuenti potranno infatti optare, per la prima volta, tra l'erogazione diretta o, in alternativa, la trasformazione del sostegno in credito d'imposta, con possibilità di utilizzo in compensazione tramite il modello F24. Qualora la scelta ricada sul tax credit, il contribuente dovrà preliminarmente verificare la sua capienza fiscale appurando di avere un monte arretrato.

Il decreto Sostegni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 marzo 2021, conferma le attese della vigilia assorbendo integralmente i 32mld di euro derivanti dallo scostamento aggiuntivo di bilancio approvato a gennaio.

Una delle novità più interessanti introdotta dal provvedimento, rispetto agli indennizzi a fondo perduto, è certamente il criterio di individuazione della platea dei potenziali beneficiari: viene eliminato il riferimento ai codici ATECO e abbandonata l’infondata convinzione che gli aiuti di Stato debbano essere riservati esclusivamente al mondo delle imprese.

Gli indennizzi, per la prima volta dallo scoppio della pandemia, vengono riconosciuti anche ai professionisti iscritti agli Ordini superando finalmente, una tanto illegittima quanto ingiustificata disparità di trattamento.

L’andamento cromatico delle regioni e l’elenco dei codici ATECO non sono più i criteri di riferimento per l’accesso all’indennizzo. Secondo quanto sancito nell’art. 1 comma 3 e 4 il meccanismo che determina l’ingresso di imprese e professionisti nella platea di beneficiari è condizionato, invece, dai seguenti criteri:

- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al 2019;

- il richiedente deve aver generato ricavi e compensi inferiori a 10 mln di euro. Il decreto definisce un nuovo meccanismo di calcolo che prevede 5 parametri percentuali di riferimento ai quali vengono associati, per la determinazione dell’indennizzo, cinque fasce di ricavi e compensi: 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, dovranno considerare la media basata sui mesi successivi a quello di attivazione.

Il comma 6 chiarisce che per tutti i soggetti, comprese le start up attive dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; l’importo massimo del sostegno non può comunque superare i 150.000 euro.

Restano, invece, esclusi i soggetti che cesseranno o avvieranno l’attività dopo la data di entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Per meglio approfondire le nuove regole di calcolo e, quindi, valutare il “peso” in termini assoluti dei nuovi sostegni, di seguito vengono sviluppate alcune esemplificazioni.

Ipotizziamo, per iniziare, il caso di un libero professionista che nel 2019 ha registrato compensi pari a 70.000 euro, ridotti, a causa della pandemia economica, nel 2020 a soli 18.000 euro. La contrazione tra i due anni supera ampiamente la prima condizione essenziale per accedere al beneficio: aver registrato una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. Prima di applicare il parametro percentuale, contenuto nel comma 5 dall’art. 1, collegato alla classe di ricavi e compensi, bisognerà ricondurre il dato della contrazione totale dei compensi su 12 mesi. La riduzione media mensile registrata nel 2020 rispetto al 2019 è, in questa esemplificazione, pari a 4.333,33 euro. Applicando la percentuale di riferimento (in questo caso il 60%) alla contrazione media mensile dei compensi l’indennizzo risulta pari a 2.600 euro.

Se prendiamo a riferimento un’attività imprenditoriale che si colloca, invece, nella fascia di ricavi e compensi “superiori a 1 mln di euro e fino a 5 mln di euro” il parametro di riferimento è il 30%. In questa ipotesi esaminiamo la circostanza di una PMI con fatturato totale pari a 4 mln di euro nel 2019 e 1,5 mln di euro nel 2020. Nonostante il crollo di fatturato registrato sia pari a 2.500.000 euro e la media mensile conta oltre i 208.300,00 euro, l’impresa percepirà, nel caso in esame, un contributo a fondo perduto pari a soli 62.500 euro.

Per concludere consideriamo un ristorante che l’anno scorso ha assistito alla contrazione, a seguito delle restrizioni condizionate dall’andamento cromatico delle regioni, del suo fatturato da 380.000 euro del 2019 a 170.000 euro nel 2020; questi riceverà un sostegno pari a 8.750 euro. L’indennizzo si ottiene, in quest’ultimo esempio, applicando il parametro del 50% sulla media mensile pari a 17.500 euro.

Questo macchinoso sistema di calcolo ha il pregio di minimizzare le sperequazioni legate alla stagionalità di molte attività e i condizionamenti che, soprattutto negli ultimi mesi del 2020, ha prodotto il metodo di calcolo basato sull’andamento cromatico delle regioni che ha determinato chiusure e restrizioni diverse da regione a regione.

È del tutto evidente però che l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle risorse ha ridotto il peso dei sostegni erogabili sia in termini assoluti che in rapporto agli indennizzi concessi applicando i criteri di calcolo dei precedenti ristori.

Il principio adottato dal decreto Sostegni non tiene in conto, tra l’altro, che alcune partite IVA hanno potuto cumulare aiuti a fondo perduto nel corso dell’intera saga dei ristori ai quali si aggiungono, oggi, i sostegni mentre alcune categorie, come le professioni Ordinistiche, potranno esclusivamente beneficiare solo di quest’ultima misura.

I contribuenti potranno optare per la prima volta, secondo quanto affermato nel comma 7 dell’art. 1, tra l'erogazione diretta o, in alternativa, la trasformazione del sostegno in credito d'imposta utilizzandolo in compensazione tramite modello F24. Nel testo del decreto Sostegni viene precisato che la scelta della modalità di erogazione è, da parte del contribuente, una volta effettuata irrevocabile.

L'alternativa, se cash o con tax credit, andrà esplicitata presentando apposita comunicazione esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, da trasmettere, pena decadenza entro “sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa”.

Qualora la scelta sia quella del credito d’imposta, il contribuente (impresa o lavoratore autonomo), dovrà preliminarmente verificare la sua capienza fiscale appurando di avere un monte arretrato. Per un’analisi esaustiva è opportuno segnalare che, come espressamente specificato nel decreto, al credito d'imposta utilizzato in compensazione non si applicano i limiti fissati dall'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010.

Il comma 1 del citato articolo stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali risulta scaduto il termine di pagamento.

Inoltre, per espressa previsione normativa, contenuta nell’art. 1 comma 7 del decreto Sostegni, la trasformazione in tax credit dell’indennizzo non rientrerà nel calcolo dei limiti di compensazione massimi effettuabili nell'annualità. Il legislatore, inoltre, elimina, per questa fattispecie, anche il vincolo disposto all'art. 1, comma 53 della l. n. 244/2007.

Ebbene, se da un lato la formula di erogazione cash non presuppone alcuna valutazione sulla capienza fiscale, l'opzione di sfruttare l’indennizzo come credito d’imposta azzera i tempi di erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate; l'erogazione del bonus sotto forma di tax credit è, infatti, subito disponibile per il contribuente.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/03/22/decreto-sostegni-indennizzi-possibilita-scelta-erogazione-diretta-credito-imposta

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble