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Il decreto Sostegni D.L. n. 41/2021

Sulla G.U. n.70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto “Sostegni”) recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, in vigore dal 23 marzo 2021.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni ritenute di interesse per i clienti dello Studio.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

L’art. 1 del DL “Sostegni”, prevede un nuovo contributo a fondo perduto, in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono l’attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Il contributo spetta a condizione che sia intervenuta una diminuzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile rapportato agli anni 2020 e 2019, con un’eccezione a favore dei contribuenti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

La misura è di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento (come invece avvenuto in occasione del DL “Ristori”) né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza (come nel DL “Rilancio”).

Profilo soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione:

 i soggetti che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;

 i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.

Ne sono esclusi, i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto e i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto.

Profilo oggettivo

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L’ammontare del CFP è determinato applicando una percentuale alla differenza ottenuta, nelle seguenti misure:

  • 60%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 50%, con ricavi o compensi tra 100.000 euro e 400.000 euro;
  • 40%, con ricavi o compensi tra 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30%, con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20%, tra 5 e 10 milioni di euro.

In sostanza, il nuovo contributo si determina:

1) partendo dal fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019;

2) dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;

3) calcolando la differenza tra i suddetti importi;

4) applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito (ricavi o compensi) 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.

In ogni caso l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari, un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e pari a 2.000 euro per le persone giuridiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né dell’IRAP.

Esempio 1 – Libero professionista

Si ipotizza il caso di un libero professionista che nel 2019 ha registrato compensi pari a 70.000 euro, ridotti, a causa della pandemia economica, nel 2020 a 18.000 euro.

La contrazione tra i due anni supera ampiamente la prima condizione essenziale per accedere al beneficio in quanto il calo del fatturato 2020 rispetto al 2019 è pari al 74%, ossia 52.000 euro.

Occorre ora ricondurre il dato della contrazione totale dei compensi su 12 mesi. La riduzione media mensile registrata nel 2020 rispetto al 2019 è, in questa esemplificazione, pari a 4.333,33 (70.000 /12 – 18.000/12).

Applicando la percentuale di riferimento (in questo caso il 60%) alla contrazione media mensile dei compensi l’indennizzo risulta pari a 2.600 euro (4.333,33 * 60%).

Esempio 2 – Imprenditore

Se prendiamo a riferimento un’attività imprenditoriale che si colloca, invece, nella fascia di ricavi e compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro, il parametro di riferimento è il 30%.

In questa ipotesi esaminiamo la circostanza di una PMI con fatturato totale pari a 4 milioni di euro nel 2019 e 1,5 milioni di euro nel 2020.

Il crollo del fatturato registrato è pari a 2.500.000 euro e la media mensile è pari a 208.300 euro (4.000.000/12 – 1.500.000/12). L’impresa percepirà un contributo a fondo perduto pari a 62.500 euro (208.300 * 30%).

Criterio di individuazione degli importi

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi.

Così come avvenuto per i precedenti contributi a fondo perduto (DL “Rilancio”, DL “Ristori” e DL “Agosto”), per ciascuna operazione dovrà essere considerata la data di emissione della fattura (nel caso di fattura elettronica via SdI, trattasi del campo 2.1.1.3 <Data>) ovvero la data del corrispettivo giornaliero.

Il momento di effettuazione dell’operazione (corrispondente alla data di consegna o spedizione dei beni oppure di pagamento del servizio), può essere, tra l’altro, anticipato per effetto di un’eventuale emissione anticipata della fattura, sia nel caso delle cessioni di beni che nel caso di prestazioni di servizi (art. 6 del DPR n.633/1972).

Quindi, l’operazione rilevante ai fini del calcolo del fatturato 2020 rispetto al 2019, potrebbe considerarsi effettuata nell’anno anche in assenza del relativo corrispettivo.

Per coloro che non hanno la possibilità di determinare né il fatturato né i corrispettivi, in quanto esonerati dalla generalità degli obblighi di certificazione fiscale (art. 2 del DPR n.696/96 e art. 1 del DM 10 maggio 2019), dovrebbe restare valido il principio tale per cui, in assenza dell’obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Tra gli altri soggetti che effettuano operazioni “non rilevanti ai fini IVA” vi sono gli aderenti al regime forfettario (art. 1, comma 54 ss della L. n.190/2014), le cui cessioni e/o prestazioni sono escluse da imposta.

Per i soggetti in regime forfettario, nonostante la norma non lo disponga espressamente, stando a quanto precisato nell’ambito della relazione tecnica al DL “Sostegni”, occorre fare riferimento all’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Esempio

Qualora un professionista in regime forfettario abbia compensi 2019 pari a 50.000 euro e compensi 2020 pari a 30.000 euro, l’ammontare medio mensile 2019 è pari a 4.167 euro (50.000/12) e quello del 2020 è pari a 2.500 (30.000/12). Considerando la differenza tra i due fatturati medi mensili 2020 e 2019, si ottiene una base di calcolo pari a 1.667 euro. Il contributo spettante sarà pari a 1.000 euro (60% di 1.667 euro).

Beneficio per le partite IVA aperte dal 1° gennaio 2019

Una specifica disposizione riguarda i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai quali, il contributo viene in ogni caso riconosciuto, anche in assenza di calo del fatturato nella misura minima del 30%.

Viene altresì previsto, con riferimento ai medesimi soggetti, che il fatturato medio mensile 2019 deve essere determinato considerando i mesi di attività, a partire dal mese successivo a quello di attivazione della partita IVA.

Modalità di accesso al CFP

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, nel periodo dal 30 marzo al 28 maggio 2021.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta e a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n.241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Art. 4 – proroga periodo di sospensione della riscossione e annullamento dei carichi

Il DL “Sostegni” interviene anche sull’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate, disponendo la proroga della sospensione riferita alla cartelle di pagamento.

In particolare, il decreto, all’art.4, modifica:

  • l’art. 68 del DL n.18/2020, in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
  • l’art. 152 del DL n.34/2020, relativo alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.

Sospensione della riscossione

Il nuovo decreto differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivati da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie.

La norma prevede anche che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto, così che restano salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi.

Sospensione delle rate della “rottamazione” e “saldo e stralcio”

Confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”).

Più precisamente, il versamento va effettuato:

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Stralcio debiti di importo ridotto

Si tratta di una disposizione simile a quella emanata e contenuta nell’art. 4 del DL n.119/2018 che ha previsto lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

In questo caso, però, la soglia viene elevata a 5.000 euro.

E’ previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro.

La disposizione si applica anche ai debiti residui delle “rottamazioni”.

L’annullamento avverrà per singola partita e non per cartella esattoriale; ciò implica che all’interno della stessa cartella vi potranno essere partite rientranti nello stralcio e partite escluse.

Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali connessi all’emergenza Covid

Si segnala, in ultimo, quanto previsto all’art.5 del DL “Sostegni”, in merito alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n.600/1973 e 54-bis del DPR n.633/1972) delle dichiarazioni relative:

- alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;

- alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.

La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto con una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente come risultante dalla dichiarazione IVA. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si tiene conto dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

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