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Attività stagionali: deroghe alla “normale” disciplina sui contratti a termine

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 413 del 2021, chiarisce due aspetti della disciplina in materia di contratti a termine nelle attività stagionali. Il primo riguarda il ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione delle attività stagionali, in relazione alle quali il legislatore prevede alcune importanti deroghe alla “normale” disciplina sul contratto a termine. Il secondo attiene la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi, senza che ciò metta in discussione la loro qualificazione di impresa a carattere stagionale.

Con la nota n. 413 del 10 marzo 2021 l’Ispettorato nazionale del lavoro interviene a chiarire due aspetti della disciplina in materia di contratti a termine nelle attività stagionali.

La disciplina del contratto a tempo determinato, contenuta negli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, prevede meno rigidità quando i contratti in questione sono sottoscritti per svolgere un’attività lavorativa di carattere stagionale. Basti pensare, a tal proposito, alla possibilità di:

- superare il limite di durata di 24 mesi dei “rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro” (art. 19, comma 2);

- rinnovare o prorogare i contratti “anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1” e cioè senza dover specificare le “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” oppure le “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria” (art. 21, comma 01);

- non rispettare i “periodi cuscinetto”, ossia i periodi di 10 o 20 giorni tra la stipula di un contratto ed il successivo (art. 21, comma 2);

- non rispettare le limitazioni quantitative fissate al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione o dalla contrattazione collettiva (art. 23, comma 2 lett. c).

L’importanza di tali deroghe ha suggerito un intervento dell’Ispettorato, volto a chiarire se le stesse trovino applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore.

In considerazione della maggior flessibilità del lavoro a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali diventa fondamentale chiarire la “nozione” di lavoro stagionale, partendo dai contenuti dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro richiamato in più parti dello stesso decreto.

Secondo tale disposizione, che introduce la citata deroga ai c.d. periodi cuscinetto, le attività stagionali sono quelle “individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” nonché le “ipotesi individuate dai contratti collettivi”, fermo restando che “fino all'adozione del decreto (…) continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”. In altri termini, le attività stagionali sono oggi individuate:

- sia in quelle elencate dal D.P.R. n. 1525/1963, attesa l’assenza del diverso decreto ministeriale richiamato dalla norma;

- sia in quelle “ulteriori” indicate dalla contrattazione collettiva.

Proprio in relazione alle ipotesi di stagionalità individuate dalla contrattazione collettiva l’Ispettorato nazionale del lavoro richiama dunque quanto già esplicitato in precedenti interpelli del Ministero del lavoro in materia (n. 15 del 20 maggio 2016 e n. 6 del 2 ottobre 2019), secondo i quali il rinvio operato dal comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al D.P.R. n. 1525 del 1963 “avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo”.

Pertanto, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore – da intendersi ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 come “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” – di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine già indicati in precedenza.

In effetti – spiega ancora l’Ispettorato – l’individuazione della “stagionalità” effettuata dall’art. 21, comma 2 appare utilizzabile anche in relazione alle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che ad esso rinviano (v. art. 19, comma 2, art. 21, comma 01, art. 23, comma 2 lett. c), art. 29, comma 3 bis).

A prescindere dall’espresso richiamo effettuato da alcune disposizioni alla nozione di stagionalità dettata dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 è ragionevole peraltro ritenere che la stessa nozione possa essere utilizzata anche laddove tale richiamo non sia così esplicito. Ci si riferisce all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”. In questo caso il legislatore non fa un esplicito riferimento alle attività stagionali “di cui all’articolo 21, comma 2”, come avviene in altre parti del decreto, tuttavia, anche per coerenza del complessivo quadro normativo, si ritiene che anche in questo caso vada adottato lo stesso parametro interpretativo, così che il diritto di precedenza per le assunzioni effettuate dallo stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali trovi applicazione in tutte le ipotesi di stagionalità individuate sia dal D.P.R. n. 1525/1963, sia dalla contrattazione collettiva.

Altro quesito cui risponde l’Ispettorato attiene alla possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963 (v. in proposito n. 48 della tabella allegata al decreto), senza che tali assunzioni possano in qualche modo compromettere la qualificazione di impresa a carattere stagionale.

Sul punto l’Ispettorato non rileva particolari criticità, né ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività considerata la necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.

Le eventuali considerazioni contenute nel presente contributo hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/01/attivita-stagionali-deroghe-normale-disciplina-contratti-termine

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